CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 agosto 1997
Cassazione n. 11959/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 08/08/1997 avverso la sentenza del 02/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. P.Q.M