CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19164/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile di furto. 2. Considerato che è stato depositato verbale di remissione di querela da parte della persona offesa del reato, con contestuale accettazione della remissione. Rilevato, altresì, che il reato di furto semplice (così riqualificata la condotta dal giudice d'appello) configura un'ipotesi delittuosa perseguibile a querela di parte e che, pertanto, il reato deve ritenersi estinto per remissione di querela, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 3. Rilevato, pertanto, che il reato deve essere dichiarato estinto per remissione di querela e che le spese del procedimento rimangono, comunque, a carico del querelato (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.). Infatti, la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301; Sez. U, n. 24246 del 25/2/2004, Chiasserini, Rv. 227681, nonché Sez. 4, n. 38156 del 5/7/2022, Tomasello, Rv. 283584). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché li reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 8