CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 novembre 2023
Cassazione n. 36408/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1700/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO 118, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 250, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2958/2019 depositata il30/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso per cassazione, articolato in due motivi, nei confronti di D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per la cassazione della sentenza n. 2958 della Corte d’Appello di Napoli, pubblicata il 30 maggio 2019, con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, l’importo del risarcimento loro dovuto dagli attuali controricorrenti a titolo di danni non patrimoniali veniva ridotto nella misura di euro 20.000,00 ciascuno; -le parti, nelle more del presente giudizio, sono addivenute ad un accordo stragiudiziale con il quale hanno posto fine ad ogni aspetto del contendere, ivi compresa la presente controversia, disciplinando anche gli oneri economici di lite con loro integrale compensazione; di conseguenza, i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno rinunciato al ricorso ed a tutte le domande con esso formulate ed i sigg.ri D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno accettato la suddetta rinuncia; ritenuto che: -deve essere dichiarata l’estinzione del presente giudizioe pertanto non è luogo a provvedere sulla liquidazione delle spese di lite. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ma in difetto di soccombenza, non sussistono i presupposti in fatto perché una delle parti possa essere gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezi