Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024

Cassazione n. 09652/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 e letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo contesta, sul versante soggettivo, l'applicabilità dell'aggravante di cui al comma 1 dell'art 80 TUS quando di contro la valutazione resa sul punto dalla Corte del merito risulta resa con argomenti giuridicamente corretti, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche e che parimenti deve ritenersi manifestamente infondato il secondo motivo, diretto a contrastare la determinazione del trattamento punitivo perché anche sul punto la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 25 novembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 e letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo contesta, sul versante soggettivo, l'applicabilità dell'aggravante di cui al comma 1 dell'art 80 TUS quando di contro la valutazione resa sul punto dalla Corte del merito risulta resa con argomenti giuridicamente corretti, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche e che parimenti deve ritenersi manifestamente infondato il secondo motivo, diretto a contrastare la determinazione del trattamento punitivo perché anche sul punto la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 09652/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris