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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10217/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 giugno 1971 avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bologna del 5 ottobre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha dichiarato, inaudita altera parte, l'inammissibilità, perché manifestamente ini'ondata, dell'istanza di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del collegio della Corte di appello di Bologna chiamato a decidere - quale giudice dei rinvio ex art. 627 cod. proc, eecuito di annullamento disposto da questa Corte con sentenza n. 27661 del 2021- della richiesta di consegna alla Romania del Zlotea in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 14 gennaio 2021. 2.Propone ricorso il difensore del consegnando e dopo aver ribadito le ragioni della ricusazione (giustificata dall'anticipazione di giudizio espressa dal Presidente del collegio giudicante, che, nel corso del giudizio di rinvio, prima ancora di dare la parola alle parti, avrebbe anticipato le proprie valutazioni sulla regiudicanda, mettendo in evidenza che era intenzione del collegio "acquisire ulteriori informazioni presso l'Autorità rumena), adduce due diversi motivi, in particolare prospettando: violazione di legge riferita all'art. 37 ; comma 1, lettera b) cod. proc. pen. perché, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte del merito, le anticipazioni espresse dal Presidente dei collegio a nome del collegio, postulerebbero, necessariamente, una valutazione di merito sulla regiudicanda, in quanto espressione di un convincimento già formato e indipendente dei contradditorio processuale, cosi da compromettere l'iter procedimentale che porta alla decisione finale, viziando la dialettica processuale e pregiudicando la libera formazione della decisione; violazione degli artt. 41, commi 1 e 3, e 127 cod. proc. pen. perchè !a decisione è stata assunta de plano pur in presenza di valutazioni e accertamenti di merito resi a supporto del provvedimento assunto senza favorire il contraddittorio delle parti. 3.Con requisitoria scritta ; la Procura generale ha concluso per la inamrnissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] i Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.

2. All'esito di un intervento rescindente di questa Corte (reso con la sentenza n. 14220 del 2021), motivato dalla necessità di approfondire l'effettiva sussistenza del rischio di trattamenti disumani e degradanti, paventati dalla difesa del consegnando avuto riguardo alle condizioni detentive esistenti in Romania, la Corte di appello di Bologna, in sede di rinvio, è stata chiamata a verificare nuovamente (perché un primo provvedimento era stato già fatto oggetto di oregresso annullamento) i presupposti della consegna di [OSCURATO:PERSONA], se dei caso anche compulsando nuovamente l'autortà richiedente tramite l'acquisizione ulteriori informazioni (da valorizzare nell'ottica della violazione prospettata, ricondotta all'alveo dell"art. 3 CEDU).3. in questo contesto, la situazione rappresentata dal ricorso all'evidenza non dà luogo alla ragione di ricusazione prospettata.

3.1. Va premesso, in linea di principio, che di per sé l'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice espressa con la delibazione incidentale di una questione procedurale, rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della "res iudicanda", senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonché quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato (Sez.

U, n. 41263 del 27/09/2005, Falzone, Rv. 232067).

L'avverbio "indebitamente", che compare nella formulazione della norma di cui all'art. 37, comma 1, lettera b) cod. proc. pen., richiede che l'opinione sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'imputato sia espressa senza che ne esista necessità ai fini della decisione adottata e fuori da ogni collegamento o legame con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato (Sez. 5, n. 7792 del 16/12/2005 - dep. 06/03/2006, Rv. 233394).

In altri termini, il carattere indebito della manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell'imputazione richiede che l'esternazione venga espressa senza alcuna necessità funzionale e ai di fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale (Sez. 3, n. 17868 del 17/03/2009, Rv. 243713).

3.2. Le superiori indicazioni di principio rendono evidente la manifesta inconferenza dell'assunto sotteso ai ricorso.

L'intenzione del Collegio decidente di voler nuovamente compulsare l'autorità richiedente per acquisire ulteriori informazioni sulle future condizioni detentive del consegnando non si risolve in altro che in una preventiva indicazione relativa a una futura attività interlocutoria di matrice meramente istruttoria, pienamenV. coerente con i poteri processuali della Corte giudicante e attuativa anche delle stesse sollecitazioni provenienti dalla sentenza rescindente.

Si tratta all'evidenza di una posizione, quella anticipata alle parti da! Presidente del collegio prima di dare avvio alla relativa discussione in sede di rinvio, proprio per il contenuto della decisione istruttoria prospettata, ai:1;4'444~a- neutra rispetto alla definizione della regiudicanda, logicamente posposta all'esito dell'ulteriore incombente processuale da realizzare. 4 Ne:'codlie nei segno l'ulteriore censure, prospettata dal r corso, relativo alla definizione de plano della relativa istanza atteso che, alla luce della stessa giurisprudenza di legittmità ;ichiarnata nel ricorso, l'inammissibilità della richiesta di ricusazione per manifesta infondatezza deve essere dichiarata senza sentire le parti interessate in quanto l'articolo 41, comma primo„ cod. proc. peri., presuive che ii collegio provveda "senza ritardo" e non richiama, al contrario del successivo comma terzo, relativo alla decisione di merito della ricusazione, le forme dell'art.127 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 42024 del 06/07/2017, Rv. 270770); scelta pregiudiziale, questa, alla quale non osta, sul piano logico, neppure la complessità della motivazione eventualmente adottata per mettere in evidenza la manifesta infondatezza della richiesta (Sez. 3, n. 18043 del 26/03/2019, Rv. 275952), ipotesi nel caso peraltro non riscontrabile, considerata la stessa immediata inconferenza della ragione di ricusazione all'uopo prospettata.

5. Alla inammissibilità seguono le pronunce di cui all'art. 616, comma i, cod. proc. pen. definite nei termini precisati nel dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 20/1/2022.

Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 giugno 1971 avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bologna del 5 ottobre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha dichiarato, inaudita altera parte, l'inammissibilità, perché manifestamente ini'ondata, dell'istanza di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del collegio della Corte di appello di Bologna chiamato a decidere - quale giudice dei rinvio ex art. 627 cod. proc, eecuito di annullamento disposto da questa Corte con sentenza n. 27661 del 2021- della richiesta di consegna alla Romania del Zlotea in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 14 gennaio 2021. 2.Propone ricorso il difensore del consegnando e dopo aver ribadito le ragioni della ricusazione (giustificata dall'anticipazione di giudizio espressa dal Presidente del collegio giudicante, che, nel corso del giudizio di rinvio, prima ancora di dare la parola alle parti, avrebbe anticipato le proprie valutazioni sulla regiudicanda, mettendo in evidenza che era intenzione del collegio "acquisire ulteriori informazioni presso l'Autorità rumena), adduce due diversi motivi, in particolare prospettando: violazione di legge riferita all'art. 37 ; comma 1, lettera b) cod. proc. pen. perché, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte del merito, le anticipazioni espresse dal Presidente dei collegio a nome del collegio, postulerebbero, necessariamente, una valutazione di merito sulla regiudicanda, in quanto espressione di un convincimento già formato e indipendente dei contradditorio processuale, cosi da compromettere l'iter procedimentale che porta alla decisione finale, viziando la dialettica processuale e pregiudicando la libera formazione della decisione; violazione degli artt. 41, commi 1 e 3, e 127 cod. proc. pen. perchè !a decisione è stata assunta de plano pur in presenza di valutazioni e accertamenti di merito resi a supporto del provvedimento assunto senza favorire il contraddittorio delle parti. 3.Con requisitoria scritta ; la Procura generale ha concluso per la inamrnissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] i Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2. All'esito di un intervento rescindente di questa Corte (reso con la sentenza n. 14220 del 2021), motivato dalla necessità di approfondire l'effettiva sussistenza del rischio di trattamenti disumani e degradanti, paventati dalla difesa del consegnando avuto riguardo alle condizioni detentive esistenti in Romania, la Corte di appello di Bologna, in sede di rinvio, è stata chiamata a verificare nuovamente (perché un primo provvedimento era stato già fatto oggetto di oregresso annullamento) i presupposti della consegna di [OSCURATO:PERSONA], se dei caso anche compulsando nuovamente l'autortà richiedente tramite l'acquisizione ulteriori informazioni (da valorizzare nell'ottica della violazione prospettata, ricondotta all'alveo dell"art. 3 CEDU).3. in questo contesto, la situazione rappresentata dal ricorso all'evidenza non dà luogo alla ragione di ricusazione prospettata. 3.1. Va premesso, in linea di principio, che di per sé l'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice espressa con la delibazione incidentale di una questione procedurale, rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della "res iudicanda", senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonché quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato (Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005, Falzone, Rv. 232067). L'avverbio "indebitamente", che compare nella formulazione della norma di cui all'art. 37, comma 1, lettera b) cod. proc. pen., richiede che l'opinione sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'imputato sia espressa senza che ne esista necessità ai fini della decisione adottata e fuori da ogni collegamento o legame con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato (Sez. 5, n. 7792 del 16/12/2005 - dep. 06/03/2006, Rv. 233394). In altri termini, il carattere indebito della manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell'imputazione richiede che l'esternazione venga espressa senza alcuna necessità funzionale e ai di fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale (Sez. 3, n. 17868 del 17/03/2009, Rv. 243713). 3.2. Le superiori indicazioni di principio rendono evidente la manifesta inconferenza dell'assunto sotteso ai ricorso. L'intenzione del Collegio decidente di voler nuovamente compulsare l'autorità richiedente per acquisire ulteriori informazioni sulle future condizioni detentive del consegnando non si risolve in altro che in una preventiva indicazione relativa a una futura attività interlocutoria di matrice meramente istruttoria, pienamenV. coerente con i poteri processuali della Corte giudicante e attuativa anche delle stesse sollecitazioni provenienti dalla sentenza rescindente. Si tratta all'evidenza di una posizione, quella anticipata alle parti da! Presidente del collegio prima di dare avvio alla relativa discussione in sede di rinvio, proprio per il contenuto della decisione istruttoria prospettata, ai:1;4'444~a- neutra rispetto alla definizione della regiudicanda, logicamente posposta all'esito dell'ulteriore incombente processuale da realizzare. 4 Ne:'codlie nei segno l'ulteriore censure, prospettata dal r corso, relativo alla definizione de plano della relativa istanza atteso che, alla luce della stessa giurisprudenza di legittmità ;ichiarnata nel ricorso, l'inammissibilità della richiesta di ricusazione per manifesta infondatezza deve essere dichiarata senza sentire le parti interessate in quanto l'articolo 41, comma primo„ cod. proc. peri., presuive che ii collegio provveda "senza ritardo" e non richiama, al contrario del successivo comma terzo, relativo alla decisione di merito della ricusazione, le forme dell'art.127 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 42024 del 06/07/2017, Rv. 270770); scelta pregiudiziale, questa, alla quale non osta, sul piano logico, neppure la complessità della motivazione eventualmente adottata per mettere in evidenza la manifesta infondatezza della richiesta (Sez. 3, n. 18043 del 26/03/2019, Rv. 275952), ipotesi nel caso peraltro non riscontrabile, considerata la stessa immediata inconferenza della ragione di ricusazione all'uopo prospettata. 5. Alla inammissibilità seguono le pronunce di cui all'art. 616, comma i, cod. proc. pen. definite nei termini precisati nel dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20/1/2022. Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 10217/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris