CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14603/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.; Considerato che il VISCONTI denuncia, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione assumendo, genericamente, che la sentenza impugnata sarebbe pervenuta all'accertamento della sua responsabilità penale svolgendo un ragionamento illogico che, tuttavia, non è neppure ripercorso, senza dunque alcun confronto con il percorso argomentativo sotteso alla sentenza denunciata, con conseguente inammissibilità del motivo perché carente della necessaria specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso