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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 42876/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 24404/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado del 25 maggio 2015 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 582 e 585 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale erroneamente confermato la pronuncia di condanna per fatti che avrebbero meritato una pena inferiore; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che, al di là del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità nella determinazione di una pena in relazione alla oggettiva gravità dei fatti e alla pessima personalità, come desumibile dai numerosi precedenti penali; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che sì stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] ste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 24404/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado del 25 maggio 2015 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 582 e 585 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale erroneamente confermato la pronuncia di condanna per fatti che avrebbero meritato una pena inferiore; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che, al di là del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità nella determinazione di una pena in relazione alla oggettiva gravità dei fatti e alla pessima personalità, come desumibile dai numerosi precedenti penali; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che sì stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] ste
Sentenza Cassazione n. 42876/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris