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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 05028/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale [OSCURATO:PERSONA] é stato condannato a pena ritenuta equa per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, é inammissibile.

Invero, ci si duole che "la disposizione con cui si istituisce il processo penale da remoto per esigenze sanitarie rischia di creare un vulnus nella difesa", si afferma che "la trattazione camerale senza la possibilità di essere presente da remota (sic) viola il disposto del giusto processo e del legittimo diritto di difesa".

Si aggiunge che il rigetto da parte della Corte di appello della richiesta di rimessione nel termine per contrastare le note del P.G.

"appare violare il principio di difesa costituzionalmente garantito".

Con un secondo motivo si evoca la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'accertamento dello stato di ebbrezza alla guida, in ragione del fatto che la verifica del tasso alcolemico venne eseguita quattro ore dopo il sinistro nel quale rimase coinvolto il Marino.

Con un terzo si lamenta l'inutilizzabilità del certificato medico ospedaliero dei valori di 501 nel sangue, non essendo stato autorizzato il prelievo dall'A.G. né avendo gli operanti chiesto al Marino se voleva essere assistito.

Ancora, si censura che la Corte di appello non abbia ritenuto applicabile l'art. 131-bis cod. pen.

Infine, si lamenta che non siano state riconosciute le attenuanti generiche.

2. Orbene, il primo motivo è aspecifico, non venendo individuate né le precise ragioni di diritto e di fatto che sostengono la censura, né il pregiudizio che sarebbe in concreto derivato al ricorrente dalla celebrazione del procedimento nelle forme imposte dalla legislazione emergenziale.

Il secondo motivo non si confronta con quanto già replicato dalla Corte di appello all'analogo motivo avanzato con il gravame: nel caso di specie, considerato che il Marino non potè assumere alcolici medio tempore, il tempo trascorso offre indicazioni della presenza al momento della guida di un tasso alcolemico anche maggiore di quello ascritto.

La Corte di appello ha affermato che dagli atti del procedimento emerge che il Marino venne avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima di procedere al prelievo necessario all'accertamento del tasso alcolemico; il ricorrente muove pertanto da premesse fattuali arbitrarie.

Il motivo correlato all'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. si concreta nella mera asserzione della possibilità/doverosità dell'applicazione di tale disposizione.

Tanto vale anche per il dinego delle attenuanti generiche, per le quali si elencano le ragioni che avrebbero dovuto imporne il riconoscimento, senza confrontarsi con la motivazione reso sul punto dalla Corte di appello.

3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale [OSCURATO:PERSONA] é stato condannato a pena ritenuta equa per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, é inammissibile. Invero, ci si duole che "la disposizione con cui si istituisce il processo penale da remoto per esigenze sanitarie rischia di creare un vulnus nella difesa", si afferma che "la trattazione camerale senza la possibilità di essere presente da remota (sic) viola il disposto del giusto processo e del legittimo diritto di difesa". Si aggiunge che il rigetto da parte della Corte di appello della richiesta di rimessione nel termine per contrastare le note del P.G. "appare violare il principio di difesa costituzionalmente garantito". Con un secondo motivo si evoca la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'accertamento dello stato di ebbrezza alla guida, in ragione del fatto che la verifica del tasso alcolemico venne eseguita quattro ore dopo il sinistro nel quale rimase coinvolto il Marino. Con un terzo si lamenta l'inutilizzabilità del certificato medico ospedaliero dei valori di 501 nel sangue, non essendo stato autorizzato il prelievo dall'A.G. né avendo gli operanti chiesto al Marino se voleva essere assistito. Ancora, si censura che la Corte di appello non abbia ritenuto applicabile l'art. 131-bis cod. pen. Infine, si lamenta che non siano state riconosciute le attenuanti generiche. 2. Orbene, il primo motivo è aspecifico, non venendo individuate né le precise ragioni di diritto e di fatto che sostengono la censura, né il pregiudizio che sarebbe in concreto derivato al ricorrente dalla celebrazione del procedimento nelle forme imposte dalla legislazione emergenziale. Il secondo motivo non si confronta con quanto già replicato dalla Corte di appello all'analogo motivo avanzato con il gravame: nel caso di specie, considerato che il Marino non potè assumere alcolici medio tempore, il tempo trascorso offre indicazioni della presenza al momento della guida di un tasso alcolemico anche maggiore di quello ascritto. La Corte di appello ha affermato che dagli atti del procedimento emerge che il Marino venne avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima di procedere al prelievo necessario all'accertamento del tasso alcolemico; il ricorrente muove pertanto da premesse fattuali arbitrarie. Il motivo correlato all'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. si concreta nella mera asserzione della possibilità/doverosità dell'applicazione di tale disposizione. Tanto vale anche per il dinego delle attenuanti generiche, per le quali si elencano le ragioni che avrebbero dovuto imporne il riconoscimento, senza confrontarsi con la motivazione reso sul punto dalla Corte di appello. 3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021. Il
Sentenza Cassazione n. 05028/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris