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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 22 luglio 2026

Cassazione n. 23779/2026

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!Numero registro generale 22522/2025Numero sezionale 89/2026Numero di raccolta generale 23779/2026Data pubblicazione 22/07/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 22522/2025 R.G., relativo alricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dagli AvvocatiVincenzo Roppo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Patrizio IvoD’Andrea e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA];- intimati –avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA],n. 142 del 24 luglio 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipatadel ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmentecomunicata alla parte ricorrente in data 15 maggio 2026;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e devedichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 22522/2025Numero sezionale 89/2026Numero di raccolta generale 23779/2026Data pubblicazione 22/07/2026ritenuto che non si deve provvedere sulle spese processuali, nonavendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva in questa sede; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione.Roma, 21 luglio 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 22522/2025Numero sezionale 89/2026Numero di raccolta generale 23779/2026Data pubblicazione 22/07/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 22522/2025 R.G., relativo alricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dagli AvvocatiVincenzo Roppo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Patrizio IvoD’Andrea e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA];- intimati –avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA],n. 142 del 24 luglio 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipatadel ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmentecomunicata alla parte ricorrente in data 15 maggio 2026;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e devedichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 22522/2025Numero sezionale 89/2026Numero di raccolta generale 23779/2026Data pubblicazione 22/07/2026ritenuto che non si deve provvedere sulle spese processuali, nonavendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva in questa sede; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione.Roma, 21 luglio 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola
Sentenza Cassazione n. 23779/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris