CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 ottobre 1986
Cassazione n. 08108/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/10/1986, avverso l'ordinanza del 18/05/2021 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso i propri difensori, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 18 maggio scorso, che ne ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per un "reato-scopo". 2. Il ricorso consta di due motivi. 2.1. Il primo consiste nell'incompetenza territoriale del Tribunale di Catanzaro. L'ipotizzata associazione ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, sarebbe la stessa del procedimento convenzionalmente denominato "Area 51", già celebrato dinanzi al Tribunale ed alla Corte di appello di Milano; il presente procedimento riguarderebbe, infatti, gli aderenti al sodalizio non individuati da quell'indagine. Il dato qualificante - al fine di individuare il luogo in cui il pactum sceleris si è concluso o, comunque, in cui il sodalizio ha iniziato ad operare, da cui discende la competenza territoriale - sarebbe rappresentato dalla comune presenza, nelle due indagini, quale fulcro dell'attività illecita, di [OSCURATO:PERSONA], individuo residente ed operante nel comune di Arluno, in provincia di Milano, àmbito territoriale nel quale si sono conclusi anche diversi degli ipotizzati "reati-scopo". 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 191, cod. proc. pen., per avere il Tribunale utilizzato a fini di prova i tabulati del traffico dell'utenza telefonica riferibile all'indagato, acquisiti con decreto del Pubblico ministero ed in assenza di un provvedimento autorizzativo di un giudice terzo, e dunque in violazione del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE con sentenza del 2 marzo 2021 nella causa C-746/18. Il Tribunale del riesame ha respinto la relativa eccezione difensiva, evidenziando un difetto di determinatezza del precetto della CGUE, tale da escludere l'obbligo per il giudice interno di uniformarvisi; in particolare, non sarebbero sufficientemente specificate le nozioni di «forme gravi di criminalità» e di «gravi minacce per la sicurezza pubblica», che delimitano gli àmbiti nei quali, secondo il diritto dell'Unione, è consentito l'accesso delle pubbliche autorità ai dati del traffico telefonico. Replica la difesa ricorrente che tale profilo d'indeterminatezza, semmai esistente, non può comunque rilevare nel caso di specie, in cui viene in rilievo il diverso tema, invece indiscusso, dell'autorità competente all'acquisizione di quei dati. Inoltre, in punto di rilevanza del dato probatorio così acquisito, rappresenta che, soltanto grazie ai dati di posizionamento dell'apparecchio telefonico ricavati dai predetti tabulati, gli inquirenti sono riusciti ad associare all'indagato il relativo account di messaggistica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Indiscusso è il criterio di determinazione della competenza territoriale in tema di reati associativi, correttamente ravvisato nel luogo in cui si è manifestata per la prima volta la concreta operatività del sodalizio; le lagnanze difensive si appuntano, piuttosto, sull'individuazione di detto luogo con specifico riferimento all'associazione di che trattasi. A tal fine, il ricorrente si limita sostanzialmente a ribadire il ruolo centrale svolto dal Riitano sia nel sodalizio oggetto della presente indagine, che in quello trattato nel procedimento "Area 51", in tal modo, però, non misurandosi con la più articolata motivazione adottata dal Tribunale per respingere la relativa eccezione. I giudici del riesame, infatti, da un canto, hanno rilevato la non decisività del contributo di Riitano ai fini dell'individuazione del luogo di operatività del sodalizio, in ragione del fatto che egli agiva quale broker del traffico internazionale di stupefacenti, collaborando con le diverse compagini criminali di volta in volta interessate alla transazione. Dall'altro, hanno individuato ulteriori circostanze di fatto indubbiamente sintomatiche della allocazione in Calabria del centro decisionale ed operativo dell'associazione criminale in discorso: ovvero la costante presenza a Guardavalle, in provincia di Catanzaro, durante tutto il periodo delle indagini, di [OSCURATO:PERSONA], indiscusso vertice della consorteria; la circostanza per cui diversi appartenenti a questa, dimoranti in varie regioni d'Italia, si siano ripetutamente portati in Calabria, sia per approvvigionarsi di sostanza che per ricevere disposizioni dal Gallace; la consumazione di diversi "reati-scopo" in territorio calabrese. Si tratta, dunque, di motivazione fondata su dati di fatto indiscussi e del tutto lineare sul piano logico, che perciò si sottrae a censura in questa sede. 2. Il secondo motivo di ricorso, in tema di utilizzabilità dei tabulati del traffico telefonico, non può essere ammesso. Tenendo da parte ogni valutazione sulla fondatezza o meno della questione sollevata e sull'adeguatezza della risposta offerta in proposito dall'ordinanza impugnata, va evidenziata, piuttosto, la genericità del motivo di ricorso in punto di rilevanza di detta questione ai fini del giudizio. In tema di ricorso per cassazione, infatti, grava sulla parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali l'onere di indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (per tutte: Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; nonché, tra le più recenti, Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123).Nello specifico, invece, i difensori ricorrenti si sono limitati ad un'affermazione anodina, deducendo che solo grazie ai tabulati telefonici sarebbe stato possibile identificare l'indagato, senza tuttavia sorreggere con precisi riferimenti probatori ed adeguate argomentazioni tale assunto, rimasto perciò un mero enunciato. 3. In conclusione, il ricorso dev'essere respinto, con la conseguente condanna obbligatoria del proponente al pagamento delle spese di giudizio (art. 616, cod. proc. pen.). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 24 novembre 2021. Il Consigliere estenso