Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2015
ECLI:EU:F:2015:62
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62014FJ0050_SUM
[OSCURATO:PERSONA] DELL’UNIONE EUROPEA
(Seconda Sezione)
18 giugno 2015
Causa F‑50/14
OA
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Agente contrattuale – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Condizioni previste all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto – Residenza abituale – Assenze sporadiche e temporanee»
Oggetto
:
Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, mediante il quale OA chiede l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea del 3 ottobre 2013 con cui le è stata negata l’indennità di dislocazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea nella versione allora applicabile (in prosieguo: lo «Statuto»).
Decisione
:
La decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea del 3 ottobre 2013 con cui è stata negata a OA la concessione dell’indennità di dislocazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto è annullata. [OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute da OA.
[OSCURATO:PERSONA] – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Oggetto – Presupposto per la concessione – Mancanza di residenza abituale o di attività professionale principale nello Stato membro in cui si trova la sede di servizio durante il periodo di riferimento – Nozione di residenza abituale – Assenza sporadica e di breve durata da detto Stato – Circostanza che non incide sul carattere abituale della residenza – Periodo di studi universitari seguito da un periodo di tirocinio o di lavoro – Presunzione relativa della volontà di trasferire la residenza abituale
[Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 4, § 1, a)]
La concessione dell’indennità di dislocazione, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, ha lo scopo di compensare gli oneri e gli svantaggi specifici derivanti dall’assunzione in servizio presso le istituzioni dell’Unione per i funzionari e gli agenti che, a causa di ciò, siano obbligati a trasferire la residenza dal paese del loro domicilio al paese della sede di servizio.
Sebbene l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto si basi, per determinare le ipotesi di dislocazione, sulle nozioni di residenza abituale e di attività professionale principale dell’interessato prima della sua entrata in servizio, ciò è al fine di stabilire criteri semplici ed obiettivi. Ne deriva, da un lato, che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che adotta come criterio, quanto alla concessione dell’indennità di dislocazione, la residenza abituale dell’interessato durante il periodo di riferimento e che, dall’altro, la nozione di dislocazione dipende dalla situazione soggettiva del funzionario, ossia dal suo grado d’integrazione nel suo nuovo ambiente, che può essere dimostrato, per esempio, mediante la sua residenza abituale o l’esercizio precedente di un’attività professionale principale.
La residenza abituale è il luogo in cui il funzionario o agente interessato ha fissato, con la volontà di conferirgli carattere stabile, il centro permanente o abituale dei suoi interessi, fermo restando che ai fini della determinazione della residenza abituale occorre tener conto di tutti gli elementi di fatto costitutivi di quest’ultima e, in particolare, della residenza effettiva dell’interessato.
Il funzionario o l’agente interessato perde il beneficio dell’indennità di dislocazione unicamente se ha avuto la sua residenza abituale o ha svolto la sua attività professionale principale nel paese della sua sede di servizio per tutto il periodo di riferimento, fermo restando che assenze sporadiche e di breve durata dal paese della sede di servizio non possono essere considerate sufficienti per far perdere il carattere abituale alla residenza del ricorrente nello Stato della sede di servizio.
Tuttavia, nel caso di un periodo di studi seguito da un periodo di tirocinio o di lavoro nello stesso luogo, la presenza continua dell’interessato nel paese considerato può creare la presunzione, certo confutabile, di un’eventuale volontà da parte sua di spostare il centro permanente o abituale di suoi interessi, e quindi la sua residenza abituale, verso tale paese.
(v. punti 32‑35 e 39)
Riferimento:
Corte: sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑452/93 P
,
EU:C:1994:332
, punto
21
Tribunale di primo grado: sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑90/92
,
EU:T:1993:78
, punto
29
; Reichert/Parlamento,
T‑18/98
,
EU:T:2000:113
, punto
25
; Liaskou/Consiglio,
T‑60/00
,
EU:T:2001:129
, punto
52
; E/[OSCURATO:PERSONA],
T‑251/02
,
EU:T:2004:357
, punto
53
; [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑83/03
,
EU:T:2005:371
, punto
65
; [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑368/03
,
EU:T:2005:372
, punto
52
; F/[OSCURATO:PERSONA],
T 324/04
,
EU:T:2007:140
, punto
86
, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑473/04
,
EU:T:2007:184
, punto
73
Tribunale della funzione pubblica: sentenze Tzvetanova/[OSCURATO:PERSONA],
F‑33/09
,
EU:F:2010:18
, punto
57
; Mioni/[OSCURATO:PERSONA],
F‑28/10
,
EU:F:2011:23
, punti
22
e
32
, e Bourtembourg/[OSCURATO:PERSONA],
F‑6/12
,
EU:F:2012:175
, punti
28
e
29