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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 40316/2023

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e le memorie depositate dalle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]10; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore delle parti civili [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.c.ar.I., Avv. [OSCURATO:PERSONA] (in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]) che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi e depositato nota-spese e comparsa conclusionale; udito il difensore delle parti civili Solidaria SCS Onlus, Associazione SOS [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell'estorsione, della usura e della mafia, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi e depositato note-spese e comparse conclusionali; udito il difensore delle parti civili Comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Centro studi [OSCURATO:PERSONA] e Comune di Villabate, Avv. [OSCURATO:PERSONA] (in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]) che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi e depositato note-spese e comparse conclusionali; udito il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia Palermo, e [OSCURATO:PERSONA] e Turistiche, Avv. [OSCURATO:PERSONA] (in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]) che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi e depositato note-spese e comparse conclusionali; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi e depositato note-spese e comparse conclusionali; udito il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FAI, Avv. [OSCURATO:PERSONA]ANTONI ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi e depositato note-spese e comparse conclusionali; udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Girolamo CIRESI, Franco BERTOLINO, Salvatore LAURICELLA e Nicolò TESTA propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo, in data 16 luglio 2021, ha confermato le condanne inflitte nei loro confronti dal Tribunale di Palermo con sentenza emessa in data 07 febbraio 2019.

2. Girolamo CIRESI, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso avverso la sentenza con la quale è stato ritenuto partecipe dell'associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo A) e per l'effetto condannato alla pena di anni 12 di reclusione

2.1. Il CIRESI, con il primo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 179 e 525 cod. proc. pen. e la conseguente nullità delle sentenze di merito per violazione del principio di immutabilità del Giudice.

I giudici di merito hanno affermato che, nei procedimenti in materia di criminalità organizzata, la rinnovazione degli atti non è necessaria in caso di sostituzione del giudice titolare per impedimenti occasionali e contingenti (nel caso di specie la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] è stata sostituita all'udienza istruttoria del 27 novembre 2018 in quanto impegnata in un corso di formazione).

L'omessa rinnovazione degli atti da parte del Tribunale avrebbe, pertanto, determinato una nullità assoluta ed insanabile degli atti compiuti dal collegio diversamente composto con conseguente nullità delle sentenze di merito.

2.2. Il CIRESI, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 12, 64, 197-bis, 210 e 371 cod. proc. pen. e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Francesco CHIARELLO e Danilo G RAVAG N A .

Francesco CHIARELLO sarebbe stato erroneamente escusso ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen. sul presupposto che lo stesso prima di rendere dichiarazioni accusatorie era stato debitamente avvertito ai sensi dell'art. 64, lett.

C), cod. proc. pen.; i giudici di appello sarebbero venuti meno al dovere di inquadrare la posizione giuridica del CHIARELLO ed ac:certare l'eventuale connessione/collegamento con i reati oggetto di giudizio, nonostante il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] avesse genericamente affermato che il dichiarante risultava iscritto nel registro degli indagati per delitti aggravati dall'art. 7 d.l. 152/1991. [OSCURATO:PERSONA] GRAVAGNA sarebbe stato erroneamente escusso ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen. sul presupposto che lo stesso prima di rendere dichiarazioni accusatorie era stato debitamente avvertito zii sensi dell'art. 64, lett.

C), cod. proc. pen.; in questo caso il GRAVAGNA risultava imputato di reato connesso ex art. 12, lett. a), cod. proc. pen. per aver concorso nel medesimo reato contestato al ricorrente con conseguente irrilevanza della pregressa prospettazione degli avvisi di cui all'art. 64 cit. e necessità di essere escusso con le garanzie previste dall'art. 210, commi 3 e 4, cod. proc. pen. 2.3.

Il CIRESI, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato.

2.3.1. Secondo la difesa il collaboratore di giustizia GRAVAGNA non avrebbe riconosciuto la fotografia del ricorrente ed i giudici di merito, con motivazione illogica, avrebbero erroneamente fatto riferimento ad una «imprecisione del riconoscimento» piuttosto che ad un riconoscimento negativo con conseguente travisamento della prova.

2.3.2. I giudici di merito avrebbero ignorato che il collaboratore Giuseppe TANTILLO ha escluso che il CIRESI abbia fatto parte di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo in cui il dichiarante ha gestito la famiglia di [OSCURATO:PERSONA].

2.3.3. La Corte territoriale avrebbe ritenuto attendibili il collaboratore di giustizia Francesco CHIARELLO e la moglie Rosalia LUISI, :senza tenere conto che il CHIARELLO è stato ritenuto inattendibile in diversi procedimenti penali (ivi compreso un procedimento nel quale le sue accuse erano riscontrate dalle dichiarazioni della moglie, senza valutare adeguatamente i rischi della circolarità della prova conseguenti al rapporto di coniugio tra i dichiaranti ed alla possibilità di reciproci ed incontrollati condizionamenti.

2.3.4. I giudici di appello avrebbero affermato in modo apodittico l'assenza di motivi di astio o contrasto tra il CHIARELLO ed il CIRESI, senza tenere conto che lo stesso collaboratore avrebbe manifestato al Pubblico Ministero di nutrire dell'astio nei confronti del ricorrente.

2.3.5. La Corte territoriale avrebbe fondato la decisione anche sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Andrea LOMBARDO, dichiarazioni, a giudizio della difesa, del tutto generiche essendosi il LOMBARDO limitato ad affermare di aver appreso dal padre che il CIRESI fosse «uomo d'onore», circostanza che non avrebbe trovato alcuna conferma in atti.

3. Franco BERTOLINO, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso avverso la sentenza con la quale è stato ritenuto autore del reato di estorsione di cui al capo D) della rubrica e condannato alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 2.500,00 di multa.

Il BERTOLINO, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta la violazione dell'art. 7 d.l. 152/191 e carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso.

La motivazione impugnata sarebbe priva della dimostrazione di una concreta condotta di minaccia e/o spendita di metodologia mafiosa da parte del ricorrente; le generiche argomentazioni dei giudici di appello non fornirebbero elementi da cui desumere che la vittima abbia effettivamente percepito «quale oggettivamente mafioso il metodo di approccio da parte del prevenuto» (vedi pag. 4 del ricorso) con conseguente vizio di motivazione.4.

Salvatore LAURICELLA, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso avverso la sentenza con la quale è stato ritenuto autore del reato di estorsione di cui al capo H1) della rubrica e condannato alla pena di anni 7 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa.

4.1. Il LAURICELLA, con il primo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen. e la conseguente nullità delle sentenze di merito.

4.1.1. La Corte territoriale avrebbe ritenuto la penale responsabilità del ricorrente senza tenere conto che il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di misura cautelare avanzata nei confronti del LAURICELLA per carenza indiziaria con conseguente violazione del principio del ragionevole dubbio.

4.1.2. I giudici di appello non avrebbe adeguatamente valutato che la persona offesa CAROLLO ha parlato del coinvolgimento del LAURICELLA esclusivamente in termini di possibilità e che il CAROLLO sarebbe stato escusso dagli inquirenti esclusivamente a riscontro della chiamata di reità fatta dal SOLLIMA nei confronti del SALERNO.

4.1.3. La motivazione sarebbe erronea nella parte in cui i giudici di appello hanno ritenuto che le dichiarazioni rese dal CAROLLO nel corso del dibattimento avrebbero meno valore delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari e del tutto carente in ordine all'esito negativo della ricognizione personale svoltasi innanzi al Tribunale.

4.2. Il LAURICELLA, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 417 cod. proc. pen., 629, comma secondo e 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante del fatto commesso dal partecipe ad una associazione a delinquere di stampo mafioso.

A giudizio della difesa, il capo di imputazione non conterrebbe alcun riferimento, neppure implicito, alla realizzazione della condotta da parte dell'associato e sarebbe priva della enunciazione in forma chiara e precisa della circostanza aggravante con conseguente violazione dell'art. 417 cod. pen. e lesione del diritto di difesa.

La Corte territoriale si sarebbe limitata ad affermare, in modo del tutto apodittico, che l'aggravante in questione sarebbe contestata «in fatto», facendo riferimento al fatto che «all'epoca il Lauricella partecipava alla famiglia mafiosa di Villabate come accertato con sentenza irrevocabile di condanna» (pag. 5 del ricorso) e, quindi, ad un tempus commissi delicti enunciato in termini generici facendo riferimento ad un periodo imprecisato antecedente all'08 maggio 2013.

La difesa eccepisce, inoltre, che il LAURICELLA sarebbe stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. in relazione ad un periodo decorrente dal gennaio 2012 alla data dell'arresto dell'08 maggio 2013; di conseguenza l'aggravante sarebbe correttamente contestata nel presente procedimento esclusivamente in caso di commissione del reato di estorsione in tale periodo, contestualità cronologica che sarebbe rimasta indimostrata in considerazione della genericità delle dichiarazioni della persona offesa la quale ha riferito di aver pagato per un lungo arco di tempo decorrente dal 2000.

4.3. Il LAURICELLA, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta la violazione dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'aumento a titolo di c:ontinuazione con le condotte attribuite ai coimputati SALERNO e SOLLIMA.

La Corte di merito non avrebbe spiegato quale contributo materiale avrebbe fornito il LAURICELLA alla condotta che il SALERNO ed il SOLLIMA hanno posto in essere nel periodo in cui il ricorrente era detenuto e non poteva, quindi, essere fisicamente presente sul luogo in cui venivano esplicate le ulteriori condotte violente con conseguente esclusione di una condotta concorsuale penalmente rilevante, anche in considerazione del fatto che il CAROLLO ha chiarito che gli incaricati alla riscossione si presentavano sempre da soli.

I giudici di appello avrebbero, pertanto, erroneamente ritenuto che il LAURICELLA debba rispondere a titolo di concorso nelle condotte estorsive poste in essere dal SALERNO e dal SOLLIMA in data successiva a quella del suo arresto.

Tale affermazione comporterebbe una responsabilità oggettiva a carico del ricorrente per fatti verificatisi a sua insaputa ed a notevole distanza di tempo dalle condotte a lui contestate I giudici di merito avrebbero, di conseguenza, erroneamente applicato al LAURICELLA un aumento di pena a titolo di continuazione nonostante il ricorrente sia stato ritenuto autore di un unico episodio di riscossione in epoca imprecisata.

5. Nicolò TESTA, a mezzo dei suoi difensori, propone due ricorsi avverso la sentenza con la quale è stato ritenuto partecipe dell'associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo A) ed autore del reato di estorsione di cui al capo D1) della rubrica e per l'effetto condannato alla pena di anni 13 e mesi 6 di reclusione.

5.1. Il TESTA, con il primo motivo di entrambi i ricorsi, lamenta la violazione degli artt. 34, 178 e 179 cod. proc. pen., :24 Cost. e 6 CEDU nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla eccepita nullità del decreto che dispone il giudizio.

Il giudice dell'udienza preliminare che ha disposto il rinvio a giudizio aveva svolto le funzioni di giudice per le indagini preliminari nel medesimo procedimento (redigendo provvedimenti di proroga delle operazioni di intercettazione ed un decreto di convalida del decreto di urgenza di autorizzazione delle captazioni emesso dal Pubblico Ministero).

La sentenza con la quale la Corte di Cassazione ha rigel:tato la richiesta di ricusazione avanzata dalle difese sul presupposto che il giudice per le indagini preliminari non avrebbe svolto alcuna valutazione di merito sui fatti, non impedirebbe di riproporre la questione sotto il profilo della tutela del diritto di difesa e della necessaria terzietà del giudice.

La difesa ha sostenuto la manifesta incompatibilità del giudice dell'udienza preliminare avendo egli compiuto, in occasione dei provvedimenti emessi nel corso delle indagini preliminari, una approfondita valutazione del compendio investigativo e degli indizi di reità a carico del TESTA con conseguente nullità del decreto che dispone il giudizio per violazione del principio di terzietà del giudice e violazione del diritto di difesa, anche in relazione alla possibilità di chiedere la definizione del giudizio con le forme del rito abbreviato.

6. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la violazione degli artt. 192 e 603 cod. proc. pen alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

La Corte d'appello, con motivazione contraddittoria, ha rigettato la richiesta di rinnovazione senza indicare la ragione della non decisività delle prove richieste dalla difesa.

7. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di entrambi i ricorsi, la violazione degli artt. 416-bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta intraneità del TESTA all'associazione di stampo mafioso di cui al capo capo A) della rubrica.

7.1. I giudici di appello non si sarebbero confrontati con le argomentazioni contenute nell'atto di appello, svilendo con argomentazioni di natura meramente congetturale tutte le prove a discolpa e non avrebbe tenuto conto del fatto che il TESTA è stato assolto dall'accusa di concorso esterno con sentenza del 29 giugno 2006.

La Corte di merito avrebbe argomentato in modo inadeguato in ordine alla doglianza difensiva secondo cui gran parte delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia sarebbero afferenti ad un periodo coperto dalla predetta pronuncia assolutoria, limitandosi ad affermare che anche eliminando tutti i contributi informativi forniti dai collaboratori di giustizia relativi ad epoca antecedente al giugno 2006 si perverrebbe al medesimo esito decisorio.

7.2. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sarebbero generiche e prive di riferimenti temporali e di riscontri ed in particolare: • le dichiarazioni del collaboratore ZARCONE sarebbero prive di riscontro esterno in ordine alle condotte estorsive riferite dal dichiarante, il dichiarante non sarebbe attendibile avendo riferito di un solo episodio estorsivo che è stato successivamente smentito dalle stesse persone offese; • le dichiarazioni del collaboratore SOLLIMA sarebbero inconsistenti e contraddittorie con le propalazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], con particolare riguardo a quanto affermato in ordine alla figura di Pietro [OSCURATO:PERSONA], indicato dal SOLLIMA come il soggetto che lo avrebbe messo a capo della famiglia di Bagheria e non conosciuto dal [OSCURATO:PERSONA]; • le dichiarazioni del collaboratore SOLLIMA e quelle del collaboratore LOMBARDO sarebbero in contrasto tra loro in ordine alla partecipazione del TESTA a due summit di mafia svoltisi a casa di Pietro LAMIA; • le propalazioni del FLAMIA sarebbero del tutto irrilevanti in quanto il collaboratore avrebbe riferito di non sapere più nulla del TESTA dal 2008, anno in cui veniva sottoposto a detenzione in c:arcere; • il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] avrebbe affermato in modo contraddittorio che l'imputato era vicino al sodalizio mafioso ipotizzato anche senza farne parte; • il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] avrebbe reso dichiarazioni generiche, prive di riscontro ed inverosimili in quanto smentite dal contenuto delle conversazioni intercettate e prive di riscontri esterni; il [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non poteva avere un ruolo in seno al sodalizio mafioso in quanto appartenente alla Polizia di Stato; • il collaboratore LOMBARDO non sarebbe attendibile in considerazione del fatto che lo stesso non poteva essere intraneo all'associazione in quanto fidanzato con la figlia di un maresciallo dei carabinieri.

7.3. La motivazione, facendo esclusivo ed apodittico riferimento al principio dell'attendibilità frazionata, sarebbe meramente apparente in ordine al motivo di appello con il quale il ricorrente aveva eccepito l'inattendibilità delle dichiarazioni di Gregorio BARTOLONE e l'evidente circolarità dei riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori.7.4.

La Corte territoriale non avrebbe valutato la mancanza di elementi sintomatici di una concreta messa a disposizione del sodalizio da parte del TESTA, come invece ritenuto necessario dalla Corte di Cassazione con la decisione 36958 del 2021.

7.5. La difesa ha evidenziato che l'imputato è già stato assolto dal reato di concorso esterno al medesimo sodalizio mafioso in un procedimento in cui erano stati valorizzati proprio i rapporti di frequentazione con gli associati e che, di conseguenza, tali rapporti non potrebbe assurgere a riscontro delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia.

7.6. La difesa ha eccepito che il TESTA non avrebbe partecipato a nessuna delle conversazioni intercettate nel corso delle indagini preliminari e rimarcato che a tali conversazioni non parteciperebbe alcun associato ad eccezione del [OSCURATO:PERSONA].

Di conseguenza le frasi proferite dal LIMA, dal MILITELLO e dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle conversazioni captate dagli inquirenti sarebbero prive di valore in quanto provenienti da soggetti che non potevano essere a conoscenza del ruolo associativo del TESTA in considerazione del riserbo assoluto che contraddistingue i clan mafiosi.

7.7. La motivazione sarebbe illogica laddove afferma che il padre di Andrea LOMBARDO sarebbe stato estromesso dalla reggenza della famiglia mafiosa di Altavilla perché il figlio aveva una relazione sentimentale con la figlia di un maresciallo dei carabinieri per poi affermare che gli stessi vertici del clan avrebbero cooptato nel sodalizio Andrea LOMBARDO.

7.8. La motivazione sarebbe illogica nella parte in cui i giudici di appello affermano che il PITARRESI avrebbe rivolto una richiesta estorsiva nei confronti di una ditta riconducibile a un a un parente del TESTA nonostante il ricorrente è ricopriva un ruolo di preminente rilievo nella famiglia mafiosa di Bagheria.

7.9. La Corte di appello non avrebbe argomentato in ordine al motivo di appello con il quale il ricorrente lamentava l'inattendibilil:à del collaboratore SOLLIMA in considerazione del suo coinvolgimento in episodi di sfruttamento della prostituzione in danno della sua compagna, della madre e della figlia.

7.10. Le conversazioni intercettate non sarebbero idonee a fornire riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori in quanto poco comprensibili, frammentarie e congetturali, anche in considerazioni del fatto che gli interlocutori avrebbero potuto millantare un ruolo nell'associazione mafiosa.

8. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il quarto motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la violazione degli artt. 49, 56 e 629 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogici ita della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di estorsione aggravata.

Le dichiarazioni rese dalla persona offesa IMBURGIA Gioacchino sarebbero incerte, contraddittorie di equivoche ed in ogni caso il dichiarante non si sarebbe fatto latore della richiesta rivoltagli dal TESTA La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato la sussistenza del reato di cui al capo D1) dell'imputazione, senza tenere conto che il CHIARELLO ha affermato di aver incontrato lo SCIORTINO, soggetto estraneo a contesti mafiosi, e che quest'ultimo gli aveva proposto di incontrare il TESTA «per alcuni scavi», proposta da lui declinata in quanto si era già affidato ad altra ditta per lo svolgimento di tali lavori.

Lo SCIORTINO si sarebbe limitato a riferire al CHIARELLO che il TESTA aveva chiesto di incontrarlo per parlare di lavoro, senza fare riferimento ad alcuna richiesta di «messa a posi:o»; in ogni caso la persona offesa avrebbe declinato tale invito non essendo interessata ad incontrare il ricorrente.

La difesa ha segnalato, inoltre, che appare del tutto incompatibile con un ruolo di partecipe al clan mafioso il comportamento che avrebbe tenuto il TESTA a fronte del rifiuto manifestato dal CHIARELLO.

Il ricorrente si sarebbe limitato ad ottenere, in modo del tutto lecito, l'incarico di ottenere il subappalto dei predetti lavori di scavo, senza porre in essere alcuna condotta violenta minatoria, come peraltro ammesso dallo stesso CHIARELLO.

Difetterebbe, pertanto, ogni forma di violenza o minaccia tesa a coartare la volontà della persona offesa per realizzare un ingiusto vantaggio patrimoniale con conseguente insussistenza del reato di estorsione.

La ricostruzione dei fatti prospettata dalia presunta persona offesa dovrebbe, al più, essere correttamente configurata come una ipotesi di desistenza volontaria o di reato impossibile in considerazione del fatto che il TESTA, appresa la notizia del pregresso affidamento dei lavori ad altra ditta, si sarebbe tirato indietro senza tentare in alcun modo di coartare la volontà del CHIARELLO.

9. Il ricorrente lamenta, con il quarto motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con il quinto motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la violazione dell'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. e 192 cod. proc. pen. nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata.

I giudici di appello si sarebbero limitati a fare generico riferimento alla regola di esperienza secondo cui le associazioni mafiose avrebbero disponibilità di armi, senza argomentare nulla in ordine all'effettiva disponibilità di armi da parte degli associati nel periodo in cui il TESTA avrebbe fatto parte del clan mafioso.

10. Il ricorrente lamenta, con il quinto motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con il sesto motivo del ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], la violazione dell'art. 7 d.l. 152/1991 nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso.

Le condotte desumibili dalle dichiarazioni della persona offesa non sarebbero idonee ad esercitare una coartazione psicologica della vittima avente i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale di stampo mafioso.

La motivazione sarebbe del tutto contraddittoria in quanto i giudici d'appello da un lato, riconoscono che le frasi minacciose sarebbero state rivolte a soggetto diverso dalla persona offesa e dall'altro ritengono comunque sussistente l'aggravante del metodo mafioso.

11. Il ricorrente lamenta, con il sesto motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con il settimo motivo del ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], la violazione dell'art. 62-bis cod. pen nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche La Corte territoriale avrebbe escluso la possibilità di riconoscere tali attenuanti esclusivamente in considerazione della gravità del fatto, senza indicare i parametri e i criteri utilizzati per escludere una maggiore mitigazione della pena e senza tenere in considerazione gli elementi favorevoli segnalati dalla difesa (assenza di precedenti penali apprezzabili„ ottimo comportamento processuale, ruolo marginale del TESTA).

12. Il ricorrente lamenta, con l'ottavo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la violazione degli artt. 81 cpv. e 133 cod. pen in relazione all'eccessivo aumento a titolo di continuazione La Corte non avrebbe motivato in alcun modo i criteri che hanno indotto i giudici a determinare un aumento così elevato a titolo di continuazione.

13. Il ricorrente lamenta, con il nono motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio La Corte avrebbe motivato in modo del tutto apparente in ordine alla determinazione di una pena nettamente superiore al minimo edittale.14.

Il ricorrente lamenta, con il decimo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la violazione di legge nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al ric:onoscimento delle statuizioni civili.

La persona offesa IMBURGIA così come gli enti costituitisi parti civili non avrebbero subito alcun danno in considerazione dell'insussistenza del reato di estorsione. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso presentati nell'interesse degli imputati sono in parte manifestamente infondati ed in parte aspecifici e non c:onsentiti in quanto reiterativi di medesime doglianze (inerenti alla ricostruzione dei fatti, l'interpretazione del materiale probatorio e la determinazione del trattamento sanzionatorio) già formulate in sede di appello ed affrontate e disattese dai giudici territoriali in esito ad adeguato scrutinio, trasfuso in una motivazione priva di aporie e illogicità manifeste.

Appare opportuno premettere in via generale che si è in presenza di una c.d. doppia conforme con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01).

È, infatti, giurisprudenza pacifica della Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.).

Questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide e ribadisce, ha ulteriormente osservato che in presenza di una doppia conforme il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Rv. 243636-01, e n. 4060 del 12/12/2013, Rv. 258438-01).

1.1. Va, altresì, sottolineato come la gran parte delle doglianze formulate dai ricorrenti siano dirette - nei casi che verranno specificamente indicati - a contestare, nella sostanza, la ricostruzione del fatto non illogicamente operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata in termini sovrapponibili a quelli effettuati nella sentenza di primo grado; ciò senza considerare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., al controllo di legittimità sulla motivazione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata e, infine, che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni né illogicità evidenti (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609).

L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, infatti, ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 14876 del 23/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], non massimata).

1.2. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione dei ricorsi, che hanno sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna un ulteriore premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 e da ultimo Sez. 2, n. 16561 del 29/03/2023, Soloperto).

Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratteriz2:ato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (vedi Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01).

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione.

Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita, come nei gravami oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

Tutto ciò premesso, è possibile passare all'esame dei singoli motivi di ricorso.

2. Il primo motivo del ricorso proposto dal CIRESI è manifestamente infondato.

2.1. Deve essere preliminarmente ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che l'avvenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere„ ai sensi degli artt. 468 e 493 cod. proc. pen., la rinnovazione delle prove assunte dal giudice diversamente composto, indicando specificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa (Sez.

U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754 - 03, nello stesso senso da ultimo Sez. 2, n. 19113 del 17/02/2C23, [OSCURATO:PERSONA], non massimata).Di conseguenza il consenso delle parti alla lettura degli atti assunti dal collegio in diversa composizione ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen., a seguito della rinnovazione del dibattimento, non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non chiesta, non ammessa o non più possibile (Sez.

U„ n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754 - 03: «la disposizione di cui all'art. 525 c.p.p., comma 2, prima parte, non comporta la necessità, a pena di nullità assoluta, di rinnovare formalmente tutte le attività previste dagli artt. 492,493 e 495 c.p.p., poichè i relativi provvedimenti in precedenza emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati.

Resta ferma anche la possibilità che il giudice ritenga necessaria, d'ufficio, la ripetizione, anche pedissequa, delle predette attività.

Invero, la garanzia dell'immutabilità del giudice attribuisce alle parti il diritto, non di vedere inutilmente reiterati, pedissequamente e senza alcun beneficio processuale, attività già svolte e provvedimenti già emessi, con immotivata dilazione dei tempi di definizione del processo cui la parte può in astratto avere di fatto un interesse che, tuttavia, l'ordinamento non legittima e non tutela, bensì di poter nuovamente esercitare, a seguito del mutamento della composizione del giudice, le facoltà previste dalle predette disposizioni, ad esempio chiedendo di presentare nuove richieste di prova, che andranno ordinariamente valutate.

Né può ritenersi che la rinnovazione del dibattimento debba essere espressamente disposta, poiché le parti, con l'insostituibile ausilio della difesa tecnica, sulla quale incombe il generale dovere di adempiere con diligenza il mandato professionale, sono certamente in grado, con quel mininnum dli diligenza che è legittimo richiedere, di rilevare il sopravvenuto mutamento della composizione del giudice ed attivarsi con la formulazione delle eventuali, conseguenti richieste, se ne abbiano, chiedendo altresì, ove necessario, la concessione di un breve termine (la cui fruizione può, ad esempio, rivelarsi ineludibile quando la necessità della rinnovazione del dibattimento non sia stata prevista ed anticipata, ma si sia palesata soltanto in udienza, senza preavviso alcuno, ed occorra quindi consentire l'eventuale presentazione di una nuova lista ai sensi dell'art. 468 c.p.p., senz'altro legittima e, peraltro, necessaria ai fini della altrettanto legittima formulazione di nuove richieste di prova ex art. 493 c.p.p.»).

2.2. Dalla lettura dei verbali di udienza si desume che effettivamente l'udienza istruttoria del 27 novembre 2018 è stata celebrata da un collegio parzialmente diverso rispetto a quello che ha emesso la sentenza di condanna: tuttavia all'udienza successiva nessuna delle parti ha avanzato richieste di rinnovazione delle prove assunte fino a quel momento.Di conseguenza, in considerazione del comportamento silente tenuto dalle parti, pur a fronte dell'evidente sopravvenuto mutamento della composizione del giudice, la dedotta nullità deve ritenersi insussistente in applicazione del principio di diritto affermato dalla citata sentenza Bajarami.

3. Il secondo motivo del ricorso proposto dal CIRESI è aspecifico e manifestamente infondato.

3.1. La Corte di merito, con motivazione coerente con la giurisprudenza di legittimità ed esente da illogicità, ha affermato che la circostanza che i collaboratori di giustizia CHIARELLO e GRAVAGNA fossero indagati o imputati in altri procedimenti per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. ovvero per delitti aggravati dall'art. 7 d.l. 152/1991, non comporta automaticamente la sussistenza di un rapporto di connessione con i reati oggetto del presente giudizio rilevante ai fini dell'art. 12 cod. proc. pen. (vedi paci. 21 della sentenza impugnata).

Va, in proposito, ribadito l'orientamento ermeneutico di questa Corte secondo cui allorché venga in rilievo la verifica della veste processuale del dichiarante, è onere della parte interessata, di allegare, prima della assunzione delle dichiarazioni, le circostanze fattuali da cui risultano situazioni di incompatibilità a testimoniare ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., sempre che la posizione del dichiarante non risulti già dagli atti nella disponibilità del giudice (Sez. 6, n. 12379 del 26/02/2016, Picciolo, Rv. 266422 — 01; da ultimo Sez. 1, n. 1833 del 28/10/2022, Moriscianc), non massimata).

Nel caso di specie non è affatto provato che il Tribunale avrebbe potuto evincere dagli atti del fascicolo una eventuale incompatibilità a testimoniare del CHIARELLO ed il GRAVAGNA e, di conseguenza, era onere dell'imputato indicare gli elementi attestanti l'asserita incompatibilità come correttamente rimarcato a pagina 21 della sentenza impugnata.

3.2. I giudici di appello hanno, inoltre, rilevato che, in occasione delle rispettive prime escussioni il CHIARELLO ed il GRAVAGNA hanno regolarmente ricevuto gli avvisi previsti dall'art. 64, lett.

C) cod. proc. pen. e che, di conseguenza, gli stessi sono stato correttamente escussi con le modalità previste dall'art. 197-bis cod. proc. pen. 4.

Il terzo motivo del ricorso proposto dal CIRESI è reiterativo di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale ed adeguata risposta nonché affetto da diffusa aspecificità.

Relativamente agli elementi di fatto su cui fonda l'attribuzione al CIRESI della condotta di partecipe dell'associazione per delinquere, la sentenza impugnata indica una pluralità di circostanze ritenute indizianti.

In particolare, i giudici di merito hanno sottolineato la partecipazione del ricorrente alle riunioni, volte a ribadire la posizione dominante della cosca, in cui gli affiliati pianificavano l'attività estorsiva, l'attività di finanziamento dei familiari degli affiliati tratti in arresto svolta dal CIRESI e la partecipazione di quest'ultimo all'attività di raccolta del pizzo imposto ai commercianti; circostanze che trovano fondamento nelle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia GRAVAGNA, CHIARELLO, LOMBARDO e GERACI riscontrate dalle deposizioni dei testi LUISI e FARINI, dal contenuto gravemente indiziante delle intercettazioni ambientali in atti e dalle relazioni di servizio attestanti le frequentazioni del CIRESI con diversi esponenti del sodalizio mafioso (pagg. da 71 a 97 della sentenza di primo grado nonché pagg. da 23 a 31 della sentenza di appello).

4.1. Le conclusioni della Corte d'appello sono immuni da vizi.

Ed infatti, la sentenza impugnata indica puntuali elementi da cui ha desunto che il CIRESI ha realizzato in modo continuativo e consapevole comportamenti concretizzanti una attiva, stabile ed importante partecipazione alle attività del sodalizio, anche mediante la commissione di reati conformi al piano associativo.

Si tratta, infatti, di condotte tutte funzionali all'esercizio e all'espansione coordinata delle attività della famiglia mafiosa.

Né siffatte conclusioni possono essere messe in crisi dalle censure contenute nel ricorso.

Si tratta, infatti, di doglianze le quali, in realtà, propongono una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, senza confrontarsi compiutamente con le plurime indicazioni fornite dalla sentenza impugnata.

Le concordi decisioni di merito hanno valorizzato la piena attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie dei predetti collaboratori di giustizia con motivazione articolata, conforme alle risultanze processuali e prive di aporie ed illogicità manifeste che non viene scalfita dalle doglianze difensive con le quali viene affermata, in modo generico, la contraddittorietà ed illogicità delle propalazioni dei dichiaranti.

4.2. La Corte di merito, peraltro, ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui la partecipazione ad una associazione di stampo mafioso riferita da un collaboratore di giustizia può trovare riscontro in elementi fattuali, che, anche se non illeciti, sono funzionali al mantenimento in vita del sodalizio quali la raccolta o la dazione di denaro alle famiglie degli associati detenuti (Sez. 2, n. 53477 del 15/06/2017, Benedetto,) Rv. 271930 - 01; Sez. 3, n. 12705 del 15/02/2019, Bilello, Rv. 275478 - 01; Sez. 5, n. 27994 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Puglisi non massimata), risolvendosi in una condotta prestata a vantaggio dell'intera consorteria, nell'ambito dei doveri solidaristici incombenti sui compartecipi, in conformità allo stipulato pactum sceleris, risultando di vitale importanza, per il consolidamento dell'organizzazione criminale, che l'affiliato abbia la consapevolezza, che, una volta tratto in arresto, non sarà abbandonato dall'associazione, potendo contare su una forma di assistenza continuativa per sé stesso e per la propria famiglia.

Va ricordato, in proposito, che ai fini dell'integrazione. della condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso storico non è necessario che l'affiliato si renda protagonista di specifici atti esecutivi della condotta criminosa programmata, perché il reato associativo, secondo la struttura tipica dei reati di pericolo presunto, si consuma anche con la sola adesione all'associazione da parte del singolo, il quale mettendosi a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi accresce, per ciò solo, la potenziale capacità operativa e la temibilità dell'associazione e che ben può manifestarsi in condotte di reciproca assistenza tra gli adepti dell'associazione (Sez. 2, n. 53477 del 15/06/2017, Benedetto, Rv. 271930 - 01, in motivazione).

4.3. I giudici di appello hanno, infine, confutato la doglianza con la quale la difesa sosteneva l'inattendibilità del riconoscimento effettuato dal collaboratore GRAVAGNA affermando, con motivazione sintetica ma ineccepibile in punto di logica, che le iniziali incertezze del dichiarante sono superate dalla successiva certezza manifestata in sede di individuazione fotografica (vedi pag. 24 della sentenza oggetto di ricorso).

5. L'unico motivo del ricorso proposto dal BERTOLINO è generico ed aspecifico.

Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito.

Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01).Nel caso in esame la difesa, senza indicare specifiche carenze argomentative ovvero illogicità della motivazione idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio, si è limitata a lamentare la carenza di motivazione senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito, così venendo meno al predetto onere di specificità.

La Corte territoriale, con percorso argomentativo fondato sulle risultanze processuali ed esente da illogicità manifeste, ha ritenuta la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso «in relazione all'inequivocabile tenore delle parole utilizzate e dall'esplicito riferimento al mandamento mafioso di [OSCURATO:PERSONA] cui l'autore della condotta rappresentava di appartenere» (vedi pag. 102 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di appello incorsi in travisamenti della prova, contraddizioni o illogicità manifeste.

6. Il primo motivo del ricorso proposto dal LAURICELLA è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

I giudici di merito, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi (le attendibili e convergenti propalazioni rese dai collaboratori di giustizia SOLLIMA, ZARCONE, FLAMIA, LOMBARDO e GERACI attestanti il ruolo apicale ricoperto dal LAURICELLA all'interno della consorteria mafiosa di Villabate e il suo pieno coinvolgimento nelle attività estorsive del clan e dalle dichiarazioni della stessa persona offesa CAROLLO) idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in relazione al reato continuato di estorsione di cui al capo H1 (vedi pagg. da 88 a 94 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni, travisamenti della prova o illogicità manifeste.

7. Il secondo motivo del ricorso proposto dal LAURICELLA è manifestamente infondato.

7.1. [OSCURATO:PERSONA] intende aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ai fini della contestazione di una circostanza aggravante, non è necessaria la specifica indicazione della norma che la prevede, essendo sufficiente la precisa enunciazione "in fatto" della stessa, così che l'imputato possa avere cognizione degli elementi di fatto che la integrano (Sez. 5, n.23609 del 04/04/2018, Musso, Rv. 273473 - 01; Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, Saracino, Rv. 279335 - 01).

In particolare, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che «la contestazione in fatto non [dà] luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive.

In questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato» (Sez.

U. n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436- 01).

La corretta applicazione di tale principio di diritto comporta l'ammissibilità di una contestazione in fatto dell'aggravante del «fatto commesso dal partecipe all'associazione di stampo mafioso» in quanto la previsione normativa non include componenti valutative rimesse alla discrezionalità del Pubblico Ministero, Va ricordato, inoltre, che non è richiesto, per ipotizzare l'aggravante prevista dall'art. 628 co. 3 n. 3) cod. pen. che l'appartenenza alla associazione di stampo mafioso o camorristico sia accertata con sentenza definitiva (Sez. 2, n. 33775 del 04/05/2016, Bianco, Rv. 267850 - 01), rimanendo possibile che tale accertamento avvenga nel contesto del provvedimento di merito.

7.2. Nel caso di specie, l'aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. è chiaramente contestata in fatto, laddove si legge, nel capo di imputazione, che il LAURICELLA «si presentava a nome della famiglia mafiosa di Villabate e con minaccia implicita derivante da tale qualità» e, in diritto, tramite l'espresso riferimento all'art. 629, comma secondo, cod. pen.

Ne discende che i presupposti fattuali della circostanza aggravante erano sicuramente e agevolmente individuabili con conseguente manifesta infondatezza della doglianza.

8. Il terzo motivo del ricorso proposto dal LAURICELLA è aspecifico.

Il ricorrente non si confronta con le argomentazioni, coerenti con le risultanze istruttorie e prive di aporie, contraddizioni e manifeste illogicità, con le quali i giudici di appello hanno ritenuto che il LAURICELLA, così come tutti i soggetti che si sono alternati nella periodica riscossione delle somme estorte al CAROLLO erano pienamente consapevoli della natura continuativa dell'attività estorsiva protrattasi negli anni nell'interesse del clan mafioso e che, di conseguenza, il LAURICELLA, dal 2012 reggente della famiglia mafiosa di Villabate, risponde a titolo di concorso materiale e morale in relazione a tutte le condotte descritte nel capo H1 dell'imputazione (vedi pagg. da 90 a 95 della sentenza oggetto di ricorso).

Detta motivazione risulta coerente con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità in tema di concorso di persone nel reato continuato oltre che priva di contraddizioni interne e di manifesti vizi lo9ici , sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede.

Il percorso argomentativo dei giudici di appello non è validamente contrastato dalle critiche contenute nel ricorso, le quali mirano ad una lettura alternativa delle risultanze istruttorie e non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata con conseguente aspecificità della doglianza.

9. Il primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla posizione del TESTA sono manifestamente infondati.

La difesa ripropone le medesime censure già proposte con ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 21 dicembre 2016 dalla Corte di appello di Palermo con la quale era stata respinta la richiesta di ricusazione del giudice dell'udienza preliminare.

La sesta sezione penale di questa Corte ha espressamente affermato la correttezza della decisione dei giudici di appello e l'insussistenza della denunciata incompatibilità del dott. [OSCURATO:PERSONA] a svolgere le funzioni di giudice dell'udienza preliminare in considerazione del fatto che lo stesso, nel corso delle indagini preliminari, «si è limitato ad autorizzare le proroghe di intercettazioni telefoniche e a convalidare intercettazioni disposte dal p.m., senza avere effettuato alcuna valutazione riguardante il merito dell'imputazione» (paci. 3 della sentenza emessa in data 5 luglio 2017).

La replica contenuta nel ricorso si limita, ad ignorare quanto affermato da questa Corte nonché ad insistere in una generica e reiterativa interpretazione alternativa della vicenda processuale non deducibile nella presente sede di legittimità.

10. Il terzo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con il quale il ricorrente lamenta il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è generico ed aspecifico.

La Corte di appello ha illustrato le ragioni della non necessarietà dell'esame dei testi indicati dalla difesa alla luce della chiarezza del quadro probatorio già formatosi e, in particolare, delle conversazioni intercettate in data 3 aprile e 6 agosto 2015(vedi pagina 82 della sentenza impugnata).

Tale decisione non è sindacabile in sede di legittimità in i quanto fondata su motivazione coerente con le risultanze processuali, priva di illogicità manifeste e valutazioni incongrue in ordine alla ricostruzione della vicenda in esame.

Ciò posto, va ricordato che, secondo la costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità, la rinnovazione nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (vedi Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522).

Inoltre, va ribadito che il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice d'appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373-01, Sez. 5, n. 46074 del 15/11/2022, Natale, non massimata).

11. Il secondo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che possono essere trattati congiuntamente avente ad oggetto doglianze sovrapponibili, sono aspecifici e non consentiti in sede di legittimità.

11.1. Deve essere rimarcato che i giudici di primo e secondo grado hanno, motivato adeguatamente in ordine alla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia FLAMIA, [OSCURATO:PERSONA], ZARCONE, [OSCURATO:PERSONA], LOMBARDO e SOLLIMA ed al reciproco riscontro fornito dalle convergenti propalazioni, facendo buon uso dei principi di diritto pacificamente individuati da questa Corte in materia di valutazione della attendibilità delle chiamate di correità (fra tante, Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018, Salzano, Rv. 274149 - 02).

Entrambe le sentenze contengono, invero, una approfondita e coerente valutazione della credibilità soggettiva dei dichiaranti in base ai criteri di specificità, coerenza, conoscenza diretta, costanza e spontaneità nei termini delineati dalla giurisprudenza di legittimità; i giudici di merito hanno, quindi, accertato la convergenza delle chiamate che si riscontrano reciprocamente in maniera individualizzante e valorizzato correttamente la presenza di riscontri esterni in relazione alle circostanze rilevanti del thema probandum (vedi pagg.da 53 a 68 della sentenza di primo grado e pagg. da 62 a 76 della sentenza impugnata).

La Corte territoriale ha fatto, quindi, buon uso del principio ermeneutico elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. attribuisce alla chiamata del correo valore di prova e non di mero indizio, pur subordinando il giudizio di attendibilità della stessa alla presenza di riscontri esterni.

Tali riscontri possono essere di qualsiasi tipo o natura.

Il riscontro, perciò, può consistere in un'altra chiamata di correo poiché ogni chiamata è fornita di autonoma efficacia probatoria e capacità di sinergia nel reciproco incrocio con le altre.

Il riscontro individualizzante non è, pertanto, prova autonoma, bensì elemento che attribuisce valore definitivo ad una prova c.d.

«debole» costituita dalla sola chiamata di correità che tanto più è diretta e precisa tanto minori rischi di errore comporta.

I giudici di merito hanno concordemente e coerentemente ritenuto la sostanziale sovrapponibilità delle accuse rese dai dichiaranti in ordine al nucleo essenziale del thema probandum, non assumendo alcuna decisività le parziali difformità segnalate dalla difesa, in quanto la diffusa convergenza delle dichiarazioni rese escludono, in punto di logica, che i dichiaranti abbiano alterato il narrato al fine di sostenere un'accusa di natura calunniatoria. [OSCURATO:PERSONA] condivide, in proposito, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui non può validamente prospettarsi come motivo di ricorso in cassazione il solo fatto che le dichiarazioni accusatorie presentino fra loro divergenze e discrasie, quando queste attengano ad elementi di natura circostanziale inidonei, come nel caso di specie, a mettere in dubbio l'attendibilità intrinseca dei dichiaranti.

Non può, infatti, pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, dovendosi invece privilegiare l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Sez. 1, n. 10561 del 28/10/2020, Siani, Rv. 280741-01; Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019, Bombardino, Rv. 277393 - 01).

La motivazione si presenta, in conclusione, coerente con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità oltre che priva di contraddizioni interne e di manifesti vizi logici, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede.

11.3. La replica contenuta nel ricorso si limita, infatti, ad ignorare gli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito propugnando alternative ricostruzioni fattuali a fronte di un apparato argomentaitivo privo di palesi incongruenze ed illogicità.Il ricorrente chiede di entrare nella valutazione dei fatti e cli privilegiare, tra le diverse possibili ricostruzioni, quella a lui più favorevole, mediante una considerazione parcellizzata ed atomistica degli elementi logico-fattuali riportati nella sentenza impugnata, prescindendo dagli evidenti elementi di coerenza palesati e valorizzati dai giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di impugnazione.

Il convincente iter motivazionale seguito dai giudici di merito non viene in alcun modo scardinato dalle doglianze difensive con le quali si sostiene la contraddittorietà ed illogicità delle propalazioni dei collaboratori sulla base di una alternativa ricostruzione fattuale delle vicende scrutinate.

In proposito deve essere ribadito il principio di diritto secondo cui il sindacato di legittimità non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna chiamata di correo e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento (ex plurimis Sez. 6, n. 33875 del 12/05/2015, Beruschi, Rv. 264577; Sez. 1 n. 36087 del 13/11/2020 [OSCURATO:PERSONA]. 280058 - 01).

La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (vedi Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601 — 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01).

Nn è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di iapprezzamento.

11.4. L'ulteriore doglianza in tema di idoneità probatoria delle conversazioni intercettate è dedotta per motivi non consentiti.

Deve essere, in proposito, ribadito che, in sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia laddove il decidente ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile (vedi Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 e da ultimo Sez. 5, n. 2245 del 14/12/2022, dep. 2023, Vallepiano, non massimata) così da rendere manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.2, n. 35181, del 22/5/2013, Vecchio, Rv. 257784; da ultimo Sez. 1, n. 3019 del 27/09/2022, dep. 2023, Cremona, non massinnata).

La valutazione dei contenuti delle conversazioni captate è infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rilevi una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata (vedi Sez. 2, n. 6414 del 23/11/2022, dep. 2023, Pitasi, non nnassimata).

Nel caso di specie il ricorrente non ha rappresentato la divergenza tra il contenuto delle conversazioni trascritte e quelle registrate, ma si è limitato a obiettare circa l'efficacia dimostrativa della sua partecipazione al sodalizio mafioso ed a proporre una visione alternativa alla realtà posta alla base della decisione impugnata, sicché devono ritenersi non consentite le censure sviluppate nel motivo di ricorso stante l'assenza di travisamento del contenuto delle intercettazioni da parte dei giudici di merito.

11.5. La doglianza con il quale il ricorrente lamenta che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto del fatto che il TESTA è stato assolto dall'accusa di concorso esterno con sentenza del 29 giugno 2006 è manifestamente infondata stante la diversità delle vicende posizioni processuali e la conseguente ininfluenza di tale precedente deliberazione in ossequio al principio dell'autonomia dei rapporti processuali.

11.6. La censura con la quale la difesa afferma, in modo del tutto apodittico, che la motivazione sarebbe apparente in ordine all'attendibilità del dichiarante Gregorio BARTOLONE è aspecifica, il ricorso non si confronta adeguatamente con quanto argomentato dalla Corte territoriale in ordine alla complessiva attendibilità del predetto (vedi pagg. 136„ 137 e 138 della sentenza di primo grado e pagg. 74 e 75 della sentenza impugnata).

I giudici di appello, invero, hanno correttamente fatto richiamo alla possibilità di una valutazione frazionata delle dichiarazioni del predetto con motivazione esente da illogicità e coerente ai principi ermeneutici elaborati in tema di valutazione delle prove dichiarative (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 - 01).

11.7. Infine, la doglianza con la quale il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non avrebbe valutato la mancanza di elementi sintomatici di una concreta messa a disposizione del sodalizio da parte del TESTA è aspecifica e non consentita in quanto il ricorso ripropone argomentazioni generiche, assertive e di merito, senza confrontarsi con la motivazione elaborata sul punto dai giudici dell'appello.Il ricorrente invoca una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'adozione di diversi parametri di ricostruzione e valutazione.

Occorre ribadire, in proposito, che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione atomistica del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione dei singoli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito.

La valutazione finale della Corte territoriale circa l'esistenza di un durevole apporto di rafforzamento e di progressione nel conseguimento delle finalità dell'associazione criminosa risulta immune da rilievi censori sul piano logico e da aporie di carattere giuridico.

Il contributo attivo del TESTA è, infatti, correttamente desunto dalle convergenti dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia e dall'inequivocabile tenore delle conversazioni intercettate (vedi pagg. da 74 a 77 della sentenza impugnata).

A fronte di tale compendio ricostruttivo, che si salda coerentemente con quello proposto dalla sentenza di primo grado, il motivo di ricorso è palesemente diretto a contestare, attraverso una lettura parcellizzata della motivazione, la rilevanza probatoria dei singoli dati indiziari così proponendo una loro lettura alternativa che, collocandosi nella sfera degli apprezzamenti di merito, esule dal perimetro cognitivo del giudizio di legittimità.

12. Il terzo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il quarto motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sono in parte aspecifici, in parte non consentiti ed in parte manifestamente infondati.

12.1. La Corte di merito, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie e priva di illogicità manifeste, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha correttamente qualificato le condotte come estorsive, in considerazione dell'idoneità di tali comportamenti a coartare la volontà della persona offesa IMBURGIA e costringerla a pagare il pizzo in favore della famiglia mafiosa di Bagheria, condotta peraltro caratterizzata dall'uso di espressioni tipiche delle organizzazioni criminali di stampo mafioso (vedi pag. da 145 a 154 della sentenza di primo grado e pagg. 77 e 78 della sentenza oggetto di ricorso).

Il ricorrente si limita a contestare la sussistenza del reato di estorsione in considerazione della mancata prospettazione di esplicite minacce senza confrontarsi con il percorso argonnentativo seguito dai giudici di merito e con il concreto contenuto delle dichiarazioni dell'IMBURGIA, da cui si è desunta la realizzazione della contestata minaccia implicita.

E ciò a fronte di un completo iter argomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici, il quale valorizza gli elementi fattuali che danno conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di tentata estorsione aggravata.

I giudici di merito hanno, peraltro, fatto buon uso del principio di diritto secondo cui l'idoneità e l'univocità degli atti posti in essere clall'estorsore devono essere valutate con giudizio prognostico ex ante con conseguente irrilevanza dei comportamenti tenuti dalla persona offesa una volta esauritasi la condotta minatoria (in proposito Sez. 2, n. 24166 del 20/03/2019, Maggiorelli, Rv. 276537 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 11267 del 13/12/2022, Marrelli, non massimata).

12.2. A differenza di quanto apoditticamente affermato dal ricorrente, la versione dei fatti offerta dalla persona offesa IMBURGIA risulta essere stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dal predetto né alcun interesse all'accusa da parte dell'IMBURGIA (vedi pagine 77 e 78 della sentenza impugnata).

Le Sezioni Unite hanno, in proposito, statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01), circostanza, quest'ultima, del tutto assente nel caso di specie.

La motivazione è ugualmente convincente, in punto di logica, nella parte in cui sostiene l'irrilevanza del tentativo del teste SCIORTINO di sminuire la vicenda oggetto di scrutinio; i giudici di merito hanno negato la genuinità delle dichiarazioni con le quali il predetto ha dichiarato di essersi avvicinato all'IMBURGIA di propria iniziativa, valorizzando l'incompatibilità delle stesse con il contenuto delle dichiarazioni dell'IMBURGIA e del CHIARELLI e delle videoriprese effettuate dai militari dell'Arma in occasione dell'incontro con il TESTA, motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste.

12.3. L'ulteriore doglianza avanzata dal ricorrente è manifestamente infondata.

I giudici di merito, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie e priva di illogicità manifeste (vedi pag. da 152 a 154 della sentenza del Tribunale e pag. 78 della sentenza impugnata), hanno correttamente dato seguito al principio di diritto secondo cui va considerata integrata l'ipotesi di tentata estorsione ed esclusa la desistenza quando la consegna della somma di denaro, costituente oggetto di una richiesta estorsiva, non abbia avuto luogo non per autonoma volontà dell'imputato, bensì per il comportamento della persona offesa.

La desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è, infatti, configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento (vedi Sez. 2, n. 3793 del 11/09/2019, Fichera, Rv. 277969 - 01; Sez. 2, n. 270:22 del 02/02/2023, Vaccaro, non massimata).

13. Il quarto motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il quinto motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sono manifestamente infondati non confrontandosi con la costante giurisprudenza di questa Corte, che merita continuità, secondo cui, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa.

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, reiteratamente affermato che neppure l'ignoranza colpevole in ordine alla disponibilità di armi in capo all'associazione esclude la configurabilità dell'aggravante I addove, come nel caso di specie, la detenzione sia desumibile da indicatori concreti -quali intercettazioni, dichiarazioni o altre fonti- di cui i giudici di merito hanno dato conto in motivazione (Sez. 2, n. 50714 del 7/11/2019, Caputo, Rv. 278010; Sez. 1, n. 7392 del 12/09/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 272403 - 01).

Occorre aggiungere che, con specifico riguardo alle cosiddette «mafie storiche», la giurisprudenza ha ritenuto che la stabile dotazione di armi costituisca un fatto notorio non ignorabile, proprio perché la stessa rappresenta un elemento caratterizzante tali particolari tipologie di associazioni criminali (con riguardo all'associazione denominata Cosa nostra, Sez. 2, n. 22899 del 14/12/2022, Seminara, Rv. 284761 - 01; con riguardo all'associazione denominata [OSCURATO:PERSONA], Sez. 6, n. 36198 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Ancora, Rv. 260272 - 01; con riguardo all'associazione denominata 'Ndrangheta, Sez. 1, n. 44704 del 5/15/2015, Lana, Rv. 265254).

I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei richiamati principi perché la cosca di Bagheria costituisce un'articolazione territoriale dell'associazione mafiosa denominata Cosa nostra, rispetto alla quale, la notoria disponibilità di armi ha trovato puntuale conferma nel contenuto delle intercettazioni indicate dai giudici di merito, fonti probatorie dalle quali è emerso che il sodalizio era in possesso di armi al fine di realizzare i reati fine dell'associazione, come già accertato nel separato procedimento a carico degli affiliati [OSCURATO:PERSONA]AMICO e Pasquale [OSCURATO:PERSONA] (vedi pagg. 200 e 201 della sentenza di primo grado e pagg. 78, 79 ed 80 della sentenza di appello).

La motivazione inerente all'aggravante dell'associazione armata è priva di vizi logici, coerente con le indicazioni enmeneutiche di legittimità e con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede.

14. Il quinto motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il sesto motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sono aspecifici.

Il compendio probatorio correttamente riportato nella sentenza impugnata, in mancanza di giustificazioni alternative valide e dotate di un minimo di ragionevolezza desumibili dalle risultanze processuali, ha correttamente indotto i giudici di merito ad affermare, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso in considerazione dell'inequivocabile «valore semantico delle parole utilizzate.., che rinviano senza possibilità alla necessità di soddisfare le pretese economiche dell'organizzazione mafiosa cosa nostra» (vedi pag. 78, della sentenza di appello e pag. 145 della sentenza di primo grado) che hanno reso le condotte del ricorrente evocative della particolare forza intimidatrice del sodalizio di stampo mafioso cui apparteneva il TESTA.

I giudici di merito hanno fatto corretto uso dell'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen., risponde, nello stigmatizzare un metodo e non un fatto, alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo tutte le volte in cui l'evocazione della contiguità ad una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di estorsione (Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017, Rv. 269938), dovendo il giudice limitarsi a controllare che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune.

La circostanza aggravante in esame ha, infatti, la funzione di reprimere il «metodo delinquenziale mafioso» ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta, che devono evocare la forza intinnidatrice tipica dell'agire mafioso.

E' configurabile, quindi, l'aggravante laddove la condotta delittuosa sia stata, come nel caso di specie, oggettivamente funzionale a creare nella vittima la peculiare condizione di assoggettamento derivante dal prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici, provenienti non da un singolo ma dall'intero gruppo mafioso.

15. Il sesto motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il settimo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sono aspecifici.

I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, la particolare gravità dei fatti (vedi pag. 80 della sentenza di primo grado).

Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02).

16. L'ottavo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], è generico ed aspecifico.

Il ricorrente si limita a contestare la congruità dell'aumento determinato in relazione al reato satellite contestato ed a lamentare la carenza di motivazione, senza confrontarsi con il convincente percorso argomentativo seguito dai giudici di appello.

Deve essere ricordato, in proposito, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti a titolo di continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non nnassimata) La Corte di merito, con motivazione esente da illogicità, ha ritenuta congrua e corretta la dettagliata determinazione dell'aumento a titolo di continuazione in considerazione della particolare gravità della contestata tentata estorsione aggravata e dell'allarme sociale che ne è conseguito (vedi pag. 81 della sentenza impugnata).

La replica contenuta nel ricorso si limita a lamentare l'eccessività degli aumenti senza fornire elementi a sostegno di tale apodittica affermazione.17.

Il nono motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], è generico e non consentito in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione è sorretta da percorso argomentativo coerente alle risultanze processuali ed esente da illogicità manifeste (vedi pag. 81 della sentenza impugnata).

La Corte territoriale ha adeguatamente individuato una pena base di poco superiore al minimo edittale in ragione della particolare gravità del reato, argomentazione con la quale il ricorrente ha omesso di confrontarsi. [OSCURATO:PERSONA], intende ribadire, in proposito, il consolidato orientamento di questa Corte, in materia di oneri motivazionali correlati alla definizione del trattamento sanzionatorio, secondo cui la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massimata).

18. Il decimo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], è generico ed aspecifico.

Il giudice di primo grado aveva esaurientemente chiarito le ragioni per le quali l'imputato doveva essere condannato al risarcimento del danno subito dalle parti civili conseguente alla lesione dei diritti della vittima della tentata estorsione, dell'immagine e della credibilità esterna del Comune di Villabate nonché degli interessi statutari delle associazioni e degli enti costituitisi, con percorso argomentativo articolato, esaustivo e fondato sulle risultanze processuali, motivazione correttamente richiamata per relationem dalla Corte territoriale (vedi pagg. da 204 a 207 della sentenza di primo grado e pag. 81 della sentenza impugnata).

A fronte di tale approdo, le contestazioni, mosse con atto di appello e poi reiterate in sede di legittimità, si rivelano del tutto generiche, siccome tese a revocare in discussione, in modo apodittico, l'esistenza dei reati rubricati e la risarcibilità del danno con conseguente aspecificità della doglianza.

19. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che, in base alla qualità `z dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo.

I ricorrenti, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, devono essere, altresì, condannati al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e le memorie depositate dalle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]10; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore delle parti civili [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.c.ar.I., Avv. [OSCURATO:PERSONA] (in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]) che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi e depositato nota-spese e comparsa conclusionale; udito il difensore delle parti civili Solidaria SCS Onlus, Associazione SOS [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell'estorsione, della usura e della mafia, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi e depositato note-spese e comparse conclusionali; udito il difensore delle parti civili Comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Centro studi [OSCURATO:PERSONA] e Comune di Villabate, Avv. [OSCURATO:PERSONA] (in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]) che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi e depositato note-spese e comparse conclusionali; udito il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia Palermo, e [OSCURATO:PERSONA] e Turistiche, Avv. [OSCURATO:PERSONA] (in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]) che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi e depositato note-spese e comparse conclusionali; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi e depositato note-spese e comparse conclusionali; udito il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FAI, Avv. [OSCURATO:PERSONA]ANTONI ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi e depositato note-spese e comparse conclusionali; udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Girolamo CIRESI, Franco BERTOLINO, Salvatore LAURICELLA e Nicolò TESTA propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo, in data 16 luglio 2021, ha confermato le condanne inflitte nei loro confronti dal Tribunale di Palermo con sentenza emessa in data 07 febbraio 2019. 2. Girolamo CIRESI, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso avverso la sentenza con la quale è stato ritenuto partecipe dell'associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo A) e per l'effetto condannato alla pena di anni 12 di reclusione 2.1. Il CIRESI, con il primo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 179 e 525 cod. proc. pen. e la conseguente nullità delle sentenze di merito per violazione del principio di immutabilità del Giudice. I giudici di merito hanno affermato che, nei procedimenti in materia di criminalità organizzata, la rinnovazione degli atti non è necessaria in caso di sostituzione del giudice titolare per impedimenti occasionali e contingenti (nel caso di specie la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] è stata sostituita all'udienza istruttoria del 27 novembre 2018 in quanto impegnata in un corso di formazione). L'omessa rinnovazione degli atti da parte del Tribunale avrebbe, pertanto, determinato una nullità assoluta ed insanabile degli atti compiuti dal collegio diversamente composto con conseguente nullità delle sentenze di merito. 2.2. Il CIRESI, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 12, 64, 197-bis, 210 e 371 cod. proc. pen. e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Francesco CHIARELLO e Danilo G RAVAG N A . Francesco CHIARELLO sarebbe stato erroneamente escusso ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen. sul presupposto che lo stesso prima di rendere dichiarazioni accusatorie era stato debitamente avvertito ai sensi dell'art. 64, lett. C), cod. proc. pen.; i giudici di appello sarebbero venuti meno al dovere di inquadrare la posizione giuridica del CHIARELLO ed ac:certare l'eventuale connessione/collegamento con i reati oggetto di giudizio, nonostante il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] avesse genericamente affermato che il dichiarante risultava iscritto nel registro degli indagati per delitti aggravati dall'art. 7 d.l. 152/1991. [OSCURATO:PERSONA] GRAVAGNA sarebbe stato erroneamente escusso ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen. sul presupposto che lo stesso prima di rendere dichiarazioni accusatorie era stato debitamente avvertito zii sensi dell'art. 64, lett. C), cod. proc. pen.; in questo caso il GRAVAGNA risultava imputato di reato connesso ex art. 12, lett. a), cod. proc. pen. per aver concorso nel medesimo reato contestato al ricorrente con conseguente irrilevanza della pregressa prospettazione degli avvisi di cui all'art. 64 cit. e necessità di essere escusso con le garanzie previste dall'art. 210, commi 3 e 4, cod. proc. pen. 2.3. Il CIRESI, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato. 2.3.1. Secondo la difesa il collaboratore di giustizia GRAVAGNA non avrebbe riconosciuto la fotografia del ricorrente ed i giudici di merito, con motivazione illogica, avrebbero erroneamente fatto riferimento ad una «imprecisione del riconoscimento» piuttosto che ad un riconoscimento negativo con conseguente travisamento della prova. 2.3.2. I giudici di merito avrebbero ignorato che il collaboratore Giuseppe TANTILLO ha escluso che il CIRESI abbia fatto parte di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo in cui il dichiarante ha gestito la famiglia di [OSCURATO:PERSONA]. 2.3.3. La Corte territoriale avrebbe ritenuto attendibili il collaboratore di giustizia Francesco CHIARELLO e la moglie Rosalia LUISI, :senza tenere conto che il CHIARELLO è stato ritenuto inattendibile in diversi procedimenti penali (ivi compreso un procedimento nel quale le sue accuse erano riscontrate dalle dichiarazioni della moglie, senza valutare adeguatamente i rischi della circolarità della prova conseguenti al rapporto di coniugio tra i dichiaranti ed alla possibilità di reciproci ed incontrollati condizionamenti. 2.3.4. I giudici di appello avrebbero affermato in modo apodittico l'assenza di motivi di astio o contrasto tra il CHIARELLO ed il CIRESI, senza tenere conto che lo stesso collaboratore avrebbe manifestato al Pubblico Ministero di nutrire dell'astio nei confronti del ricorrente. 2.3.5. La Corte territoriale avrebbe fondato la decisione anche sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Andrea LOMBARDO, dichiarazioni, a giudizio della difesa, del tutto generiche essendosi il LOMBARDO limitato ad affermare di aver appreso dal padre che il CIRESI fosse «uomo d'onore», circostanza che non avrebbe trovato alcuna conferma in atti. 3. Franco BERTOLINO, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso avverso la sentenza con la quale è stato ritenuto autore del reato di estorsione di cui al capo D) della rubrica e condannato alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 2.500,00 di multa. Il BERTOLINO, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta la violazione dell'art. 7 d.l. 152/191 e carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso. La motivazione impugnata sarebbe priva della dimostrazione di una concreta condotta di minaccia e/o spendita di metodologia mafiosa da parte del ricorrente; le generiche argomentazioni dei giudici di appello non fornirebbero elementi da cui desumere che la vittima abbia effettivamente percepito «quale oggettivamente mafioso il metodo di approccio da parte del prevenuto» (vedi pag. 4 del ricorso) con conseguente vizio di motivazione.4. Salvatore LAURICELLA, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso avverso la sentenza con la quale è stato ritenuto autore del reato di estorsione di cui al capo H1) della rubrica e condannato alla pena di anni 7 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa. 4.1. Il LAURICELLA, con il primo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 125, 192, 533 e 546 cod. proc. pen. e la conseguente nullità delle sentenze di merito. 4.1.1. La Corte territoriale avrebbe ritenuto la penale responsabilità del ricorrente senza tenere conto che il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di misura cautelare avanzata nei confronti del LAURICELLA per carenza indiziaria con conseguente violazione del principio del ragionevole dubbio. 4.1.2. I giudici di appello non avrebbe adeguatamente valutato che la persona offesa CAROLLO ha parlato del coinvolgimento del LAURICELLA esclusivamente in termini di possibilità e che il CAROLLO sarebbe stato escusso dagli inquirenti esclusivamente a riscontro della chiamata di reità fatta dal SOLLIMA nei confronti del SALERNO. 4.1.3. La motivazione sarebbe erronea nella parte in cui i giudici di appello hanno ritenuto che le dichiarazioni rese dal CAROLLO nel corso del dibattimento avrebbero meno valore delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari e del tutto carente in ordine all'esito negativo della ricognizione personale svoltasi innanzi al Tribunale. 4.2. Il LAURICELLA, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 417 cod. proc. pen., 629, comma secondo e 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante del fatto commesso dal partecipe ad una associazione a delinquere di stampo mafioso. A giudizio della difesa, il capo di imputazione non conterrebbe alcun riferimento, neppure implicito, alla realizzazione della condotta da parte dell'associato e sarebbe priva della enunciazione in forma chiara e precisa della circostanza aggravante con conseguente violazione dell'art. 417 cod. pen. e lesione del diritto di difesa. La Corte territoriale si sarebbe limitata ad affermare, in modo del tutto apodittico, che l'aggravante in questione sarebbe contestata «in fatto», facendo riferimento al fatto che «all'epoca il Lauricella partecipava alla famiglia mafiosa di Villabate come accertato con sentenza irrevocabile di condanna» (pag. 5 del ricorso) e, quindi, ad un tempus commissi delicti enunciato in termini generici facendo riferimento ad un periodo imprecisato antecedente all'08 maggio 2013. La difesa eccepisce, inoltre, che il LAURICELLA sarebbe stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. in relazione ad un periodo decorrente dal gennaio 2012 alla data dell'arresto dell'08 maggio 2013; di conseguenza l'aggravante sarebbe correttamente contestata nel presente procedimento esclusivamente in caso di commissione del reato di estorsione in tale periodo, contestualità cronologica che sarebbe rimasta indimostrata in considerazione della genericità delle dichiarazioni della persona offesa la quale ha riferito di aver pagato per un lungo arco di tempo decorrente dal 2000. 4.3. Il LAURICELLA, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta la violazione dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'aumento a titolo di c:ontinuazione con le condotte attribuite ai coimputati SALERNO e SOLLIMA. La Corte di merito non avrebbe spiegato quale contributo materiale avrebbe fornito il LAURICELLA alla condotta che il SALERNO ed il SOLLIMA hanno posto in essere nel periodo in cui il ricorrente era detenuto e non poteva, quindi, essere fisicamente presente sul luogo in cui venivano esplicate le ulteriori condotte violente con conseguente esclusione di una condotta concorsuale penalmente rilevante, anche in considerazione del fatto che il CAROLLO ha chiarito che gli incaricati alla riscossione si presentavano sempre da soli. I giudici di appello avrebbero, pertanto, erroneamente ritenuto che il LAURICELLA debba rispondere a titolo di concorso nelle condotte estorsive poste in essere dal SALERNO e dal SOLLIMA in data successiva a quella del suo arresto. Tale affermazione comporterebbe una responsabilità oggettiva a carico del ricorrente per fatti verificatisi a sua insaputa ed a notevole distanza di tempo dalle condotte a lui contestate I giudici di merito avrebbero, di conseguenza, erroneamente applicato al LAURICELLA un aumento di pena a titolo di continuazione nonostante il ricorrente sia stato ritenuto autore di un unico episodio di riscossione in epoca imprecisata. 5. Nicolò TESTA, a mezzo dei suoi difensori, propone due ricorsi avverso la sentenza con la quale è stato ritenuto partecipe dell'associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo A) ed autore del reato di estorsione di cui al capo D1) della rubrica e per l'effetto condannato alla pena di anni 13 e mesi 6 di reclusione. 5.1. Il TESTA, con il primo motivo di entrambi i ricorsi, lamenta la violazione degli artt. 34, 178 e 179 cod. proc. pen., :24 Cost. e 6 CEDU nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla eccepita nullità del decreto che dispone il giudizio. Il giudice dell'udienza preliminare che ha disposto il rinvio a giudizio aveva svolto le funzioni di giudice per le indagini preliminari nel medesimo procedimento (redigendo provvedimenti di proroga delle operazioni di intercettazione ed un decreto di convalida del decreto di urgenza di autorizzazione delle captazioni emesso dal Pubblico Ministero). La sentenza con la quale la Corte di Cassazione ha rigel:tato la richiesta di ricusazione avanzata dalle difese sul presupposto che il giudice per le indagini preliminari non avrebbe svolto alcuna valutazione di merito sui fatti, non impedirebbe di riproporre la questione sotto il profilo della tutela del diritto di difesa e della necessaria terzietà del giudice. La difesa ha sostenuto la manifesta incompatibilità del giudice dell'udienza preliminare avendo egli compiuto, in occasione dei provvedimenti emessi nel corso delle indagini preliminari, una approfondita valutazione del compendio investigativo e degli indizi di reità a carico del TESTA con conseguente nullità del decreto che dispone il giudizio per violazione del principio di terzietà del giudice e violazione del diritto di difesa, anche in relazione alla possibilità di chiedere la definizione del giudizio con le forme del rito abbreviato. 6. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la violazione degli artt. 192 e 603 cod. proc. pen alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. La Corte d'appello, con motivazione contraddittoria, ha rigettato la richiesta di rinnovazione senza indicare la ragione della non decisività delle prove richieste dalla difesa. 7. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di entrambi i ricorsi, la violazione degli artt. 416-bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta intraneità del TESTA all'associazione di stampo mafioso di cui al capo capo A) della rubrica. 7.1. I giudici di appello non si sarebbero confrontati con le argomentazioni contenute nell'atto di appello, svilendo con argomentazioni di natura meramente congetturale tutte le prove a discolpa e non avrebbe tenuto conto del fatto che il TESTA è stato assolto dall'accusa di concorso esterno con sentenza del 29 giugno 2006. La Corte di merito avrebbe argomentato in modo inadeguato in ordine alla doglianza difensiva secondo cui gran parte delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia sarebbero afferenti ad un periodo coperto dalla predetta pronuncia assolutoria, limitandosi ad affermare che anche eliminando tutti i contributi informativi forniti dai collaboratori di giustizia relativi ad epoca antecedente al giugno 2006 si perverrebbe al medesimo esito decisorio. 7.2. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sarebbero generiche e prive di riferimenti temporali e di riscontri ed in particolare: • le dichiarazioni del collaboratore ZARCONE sarebbero prive di riscontro esterno in ordine alle condotte estorsive riferite dal dichiarante, il dichiarante non sarebbe attendibile avendo riferito di un solo episodio estorsivo che è stato successivamente smentito dalle stesse persone offese; • le dichiarazioni del collaboratore SOLLIMA sarebbero inconsistenti e contraddittorie con le propalazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], con particolare riguardo a quanto affermato in ordine alla figura di Pietro [OSCURATO:PERSONA], indicato dal SOLLIMA come il soggetto che lo avrebbe messo a capo della famiglia di Bagheria e non conosciuto dal [OSCURATO:PERSONA]; • le dichiarazioni del collaboratore SOLLIMA e quelle del collaboratore LOMBARDO sarebbero in contrasto tra loro in ordine alla partecipazione del TESTA a due summit di mafia svoltisi a casa di Pietro LAMIA; • le propalazioni del FLAMIA sarebbero del tutto irrilevanti in quanto il collaboratore avrebbe riferito di non sapere più nulla del TESTA dal 2008, anno in cui veniva sottoposto a detenzione in c:arcere; • il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] avrebbe affermato in modo contraddittorio che l'imputato era vicino al sodalizio mafioso ipotizzato anche senza farne parte; • il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] avrebbe reso dichiarazioni generiche, prive di riscontro ed inverosimili in quanto smentite dal contenuto delle conversazioni intercettate e prive di riscontri esterni; il [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non poteva avere un ruolo in seno al sodalizio mafioso in quanto appartenente alla Polizia di Stato; • il collaboratore LOMBARDO non sarebbe attendibile in considerazione del fatto che lo stesso non poteva essere intraneo all'associazione in quanto fidanzato con la figlia di un maresciallo dei carabinieri. 7.3. La motivazione, facendo esclusivo ed apodittico riferimento al principio dell'attendibilità frazionata, sarebbe meramente apparente in ordine al motivo di appello con il quale il ricorrente aveva eccepito l'inattendibilità delle dichiarazioni di Gregorio BARTOLONE e l'evidente circolarità dei riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori.7.4. La Corte territoriale non avrebbe valutato la mancanza di elementi sintomatici di una concreta messa a disposizione del sodalizio da parte del TESTA, come invece ritenuto necessario dalla Corte di Cassazione con la decisione 36958 del 2021. 7.5. La difesa ha evidenziato che l'imputato è già stato assolto dal reato di concorso esterno al medesimo sodalizio mafioso in un procedimento in cui erano stati valorizzati proprio i rapporti di frequentazione con gli associati e che, di conseguenza, tali rapporti non potrebbe assurgere a riscontro delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia. 7.6. La difesa ha eccepito che il TESTA non avrebbe partecipato a nessuna delle conversazioni intercettate nel corso delle indagini preliminari e rimarcato che a tali conversazioni non parteciperebbe alcun associato ad eccezione del [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza le frasi proferite dal LIMA, dal MILITELLO e dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle conversazioni captate dagli inquirenti sarebbero prive di valore in quanto provenienti da soggetti che non potevano essere a conoscenza del ruolo associativo del TESTA in considerazione del riserbo assoluto che contraddistingue i clan mafiosi. 7.7. La motivazione sarebbe illogica laddove afferma che il padre di Andrea LOMBARDO sarebbe stato estromesso dalla reggenza della famiglia mafiosa di Altavilla perché il figlio aveva una relazione sentimentale con la figlia di un maresciallo dei carabinieri per poi affermare che gli stessi vertici del clan avrebbero cooptato nel sodalizio Andrea LOMBARDO. 7.8. La motivazione sarebbe illogica nella parte in cui i giudici di appello affermano che il PITARRESI avrebbe rivolto una richiesta estorsiva nei confronti di una ditta riconducibile a un a un parente del TESTA nonostante il ricorrente è ricopriva un ruolo di preminente rilievo nella famiglia mafiosa di Bagheria. 7.9. La Corte di appello non avrebbe argomentato in ordine al motivo di appello con il quale il ricorrente lamentava l'inattendibilil:à del collaboratore SOLLIMA in considerazione del suo coinvolgimento in episodi di sfruttamento della prostituzione in danno della sua compagna, della madre e della figlia. 7.10. Le conversazioni intercettate non sarebbero idonee a fornire riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori in quanto poco comprensibili, frammentarie e congetturali, anche in considerazioni del fatto che gli interlocutori avrebbero potuto millantare un ruolo nell'associazione mafiosa. 8. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il quarto motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la violazione degli artt. 49, 56 e 629 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogici ita della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di estorsione aggravata. Le dichiarazioni rese dalla persona offesa IMBURGIA Gioacchino sarebbero incerte, contraddittorie di equivoche ed in ogni caso il dichiarante non si sarebbe fatto latore della richiesta rivoltagli dal TESTA La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato la sussistenza del reato di cui al capo D1) dell'imputazione, senza tenere conto che il CHIARELLO ha affermato di aver incontrato lo SCIORTINO, soggetto estraneo a contesti mafiosi, e che quest'ultimo gli aveva proposto di incontrare il TESTA «per alcuni scavi», proposta da lui declinata in quanto si era già affidato ad altra ditta per lo svolgimento di tali lavori. Lo SCIORTINO si sarebbe limitato a riferire al CHIARELLO che il TESTA aveva chiesto di incontrarlo per parlare di lavoro, senza fare riferimento ad alcuna richiesta di «messa a posi:o»; in ogni caso la persona offesa avrebbe declinato tale invito non essendo interessata ad incontrare il ricorrente. La difesa ha segnalato, inoltre, che appare del tutto incompatibile con un ruolo di partecipe al clan mafioso il comportamento che avrebbe tenuto il TESTA a fronte del rifiuto manifestato dal CHIARELLO. Il ricorrente si sarebbe limitato ad ottenere, in modo del tutto lecito, l'incarico di ottenere il subappalto dei predetti lavori di scavo, senza porre in essere alcuna condotta violenta minatoria, come peraltro ammesso dallo stesso CHIARELLO. Difetterebbe, pertanto, ogni forma di violenza o minaccia tesa a coartare la volontà della persona offesa per realizzare un ingiusto vantaggio patrimoniale con conseguente insussistenza del reato di estorsione. La ricostruzione dei fatti prospettata dalia presunta persona offesa dovrebbe, al più, essere correttamente configurata come una ipotesi di desistenza volontaria o di reato impossibile in considerazione del fatto che il TESTA, appresa la notizia del pregresso affidamento dei lavori ad altra ditta, si sarebbe tirato indietro senza tentare in alcun modo di coartare la volontà del CHIARELLO. 9. Il ricorrente lamenta, con il quarto motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con il quinto motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la violazione dell'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. e 192 cod. proc. pen. nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata. I giudici di appello si sarebbero limitati a fare generico riferimento alla regola di esperienza secondo cui le associazioni mafiose avrebbero disponibilità di armi, senza argomentare nulla in ordine all'effettiva disponibilità di armi da parte degli associati nel periodo in cui il TESTA avrebbe fatto parte del clan mafioso. 10. Il ricorrente lamenta, con il quinto motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con il sesto motivo del ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], la violazione dell'art. 7 d.l. 152/1991 nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso. Le condotte desumibili dalle dichiarazioni della persona offesa non sarebbero idonee ad esercitare una coartazione psicologica della vittima avente i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale di stampo mafioso. La motivazione sarebbe del tutto contraddittoria in quanto i giudici d'appello da un lato, riconoscono che le frasi minacciose sarebbero state rivolte a soggetto diverso dalla persona offesa e dall'altro ritengono comunque sussistente l'aggravante del metodo mafioso. 11. Il ricorrente lamenta, con il sesto motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con il settimo motivo del ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], la violazione dell'art. 62-bis cod. pen nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche La Corte territoriale avrebbe escluso la possibilità di riconoscere tali attenuanti esclusivamente in considerazione della gravità del fatto, senza indicare i parametri e i criteri utilizzati per escludere una maggiore mitigazione della pena e senza tenere in considerazione gli elementi favorevoli segnalati dalla difesa (assenza di precedenti penali apprezzabili„ ottimo comportamento processuale, ruolo marginale del TESTA). 12. Il ricorrente lamenta, con l'ottavo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la violazione degli artt. 81 cpv. e 133 cod. pen in relazione all'eccessivo aumento a titolo di continuazione La Corte non avrebbe motivato in alcun modo i criteri che hanno indotto i giudici a determinare un aumento così elevato a titolo di continuazione. 13. Il ricorrente lamenta, con il nono motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio La Corte avrebbe motivato in modo del tutto apparente in ordine alla determinazione di una pena nettamente superiore al minimo edittale.14. Il ricorrente lamenta, con il decimo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la violazione di legge nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al ric:onoscimento delle statuizioni civili. La persona offesa IMBURGIA così come gli enti costituitisi parti civili non avrebbero subito alcun danno in considerazione dell'insussistenza del reato di estorsione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso presentati nell'interesse degli imputati sono in parte manifestamente infondati ed in parte aspecifici e non c:onsentiti in quanto reiterativi di medesime doglianze (inerenti alla ricostruzione dei fatti, l'interpretazione del materiale probatorio e la determinazione del trattamento sanzionatorio) già formulate in sede di appello ed affrontate e disattese dai giudici territoriali in esito ad adeguato scrutinio, trasfuso in una motivazione priva di aporie e illogicità manifeste. Appare opportuno premettere in via generale che si è in presenza di una c.d. doppia conforme con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). È, infatti, giurisprudenza pacifica della Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.). Questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide e ribadisce, ha ulteriormente osservato che in presenza di una doppia conforme il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Rv. 243636-01, e n. 4060 del 12/12/2013, Rv. 258438-01). 1.1. Va, altresì, sottolineato come la gran parte delle doglianze formulate dai ricorrenti siano dirette - nei casi che verranno specificamente indicati - a contestare, nella sostanza, la ricostruzione del fatto non illogicamente operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata in termini sovrapponibili a quelli effettuati nella sentenza di primo grado; ciò senza considerare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., al controllo di legittimità sulla motivazione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata e, infine, che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni né illogicità evidenti (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609). L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, infatti, ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 14876 del 23/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], non massimata). 1.2. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione dei ricorsi, che hanno sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna un ulteriore premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 e da ultimo Sez. 2, n. 16561 del 29/03/2023, Soloperto). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratteriz2:ato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (vedi Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01). La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione. Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita, come nei gravami oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Tutto ciò premesso, è possibile passare all'esame dei singoli motivi di ricorso. 2. Il primo motivo del ricorso proposto dal CIRESI è manifestamente infondato. 2.1. Deve essere preliminarmente ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che l'avvenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere„ ai sensi degli artt. 468 e 493 cod. proc. pen., la rinnovazione delle prove assunte dal giudice diversamente composto, indicando specificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754 - 03, nello stesso senso da ultimo Sez. 2, n. 19113 del 17/02/2C23, [OSCURATO:PERSONA], non massimata).Di conseguenza il consenso delle parti alla lettura degli atti assunti dal collegio in diversa composizione ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen., a seguito della rinnovazione del dibattimento, non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non chiesta, non ammessa o non più possibile (Sez. U„ n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754 - 03: «la disposizione di cui all'art. 525 c.p.p., comma 2, prima parte, non comporta la necessità, a pena di nullità assoluta, di rinnovare formalmente tutte le attività previste dagli artt. 492,493 e 495 c.p.p., poichè i relativi provvedimenti in precedenza emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati. Resta ferma anche la possibilità che il giudice ritenga necessaria, d'ufficio, la ripetizione, anche pedissequa, delle predette attività. Invero, la garanzia dell'immutabilità del giudice attribuisce alle parti il diritto, non di vedere inutilmente reiterati, pedissequamente e senza alcun beneficio processuale, attività già svolte e provvedimenti già emessi, con immotivata dilazione dei tempi di definizione del processo cui la parte può in astratto avere di fatto un interesse che, tuttavia, l'ordinamento non legittima e non tutela, bensì di poter nuovamente esercitare, a seguito del mutamento della composizione del giudice, le facoltà previste dalle predette disposizioni, ad esempio chiedendo di presentare nuove richieste di prova, che andranno ordinariamente valutate. Né può ritenersi che la rinnovazione del dibattimento debba essere espressamente disposta, poiché le parti, con l'insostituibile ausilio della difesa tecnica, sulla quale incombe il generale dovere di adempiere con diligenza il mandato professionale, sono certamente in grado, con quel mininnum dli diligenza che è legittimo richiedere, di rilevare il sopravvenuto mutamento della composizione del giudice ed attivarsi con la formulazione delle eventuali, conseguenti richieste, se ne abbiano, chiedendo altresì, ove necessario, la concessione di un breve termine (la cui fruizione può, ad esempio, rivelarsi ineludibile quando la necessità della rinnovazione del dibattimento non sia stata prevista ed anticipata, ma si sia palesata soltanto in udienza, senza preavviso alcuno, ed occorra quindi consentire l'eventuale presentazione di una nuova lista ai sensi dell'art. 468 c.p.p., senz'altro legittima e, peraltro, necessaria ai fini della altrettanto legittima formulazione di nuove richieste di prova ex art. 493 c.p.p.»). 2.2. Dalla lettura dei verbali di udienza si desume che effettivamente l'udienza istruttoria del 27 novembre 2018 è stata celebrata da un collegio parzialmente diverso rispetto a quello che ha emesso la sentenza di condanna: tuttavia all'udienza successiva nessuna delle parti ha avanzato richieste di rinnovazione delle prove assunte fino a quel momento.Di conseguenza, in considerazione del comportamento silente tenuto dalle parti, pur a fronte dell'evidente sopravvenuto mutamento della composizione del giudice, la dedotta nullità deve ritenersi insussistente in applicazione del principio di diritto affermato dalla citata sentenza Bajarami. 3. Il secondo motivo del ricorso proposto dal CIRESI è aspecifico e manifestamente infondato. 3.1. La Corte di merito, con motivazione coerente con la giurisprudenza di legittimità ed esente da illogicità, ha affermato che la circostanza che i collaboratori di giustizia CHIARELLO e GRAVAGNA fossero indagati o imputati in altri procedimenti per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. ovvero per delitti aggravati dall'art. 7 d.l. 152/1991, non comporta automaticamente la sussistenza di un rapporto di connessione con i reati oggetto del presente giudizio rilevante ai fini dell'art. 12 cod. proc. pen. (vedi paci. 21 della sentenza impugnata). Va, in proposito, ribadito l'orientamento ermeneutico di questa Corte secondo cui allorché venga in rilievo la verifica della veste processuale del dichiarante, è onere della parte interessata, di allegare, prima della assunzione delle dichiarazioni, le circostanze fattuali da cui risultano situazioni di incompatibilità a testimoniare ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., sempre che la posizione del dichiarante non risulti già dagli atti nella disponibilità del giudice (Sez. 6, n. 12379 del 26/02/2016, Picciolo, Rv. 266422 — 01; da ultimo Sez. 1, n. 1833 del 28/10/2022, Moriscianc), non massimata). Nel caso di specie non è affatto provato che il Tribunale avrebbe potuto evincere dagli atti del fascicolo una eventuale incompatibilità a testimoniare del CHIARELLO ed il GRAVAGNA e, di conseguenza, era onere dell'imputato indicare gli elementi attestanti l'asserita incompatibilità come correttamente rimarcato a pagina 21 della sentenza impugnata. 3.2. I giudici di appello hanno, inoltre, rilevato che, in occasione delle rispettive prime escussioni il CHIARELLO ed il GRAVAGNA hanno regolarmente ricevuto gli avvisi previsti dall'art. 64, lett. C) cod. proc. pen. e che, di conseguenza, gli stessi sono stato correttamente escussi con le modalità previste dall'art. 197-bis cod. proc. pen. 4. Il terzo motivo del ricorso proposto dal CIRESI è reiterativo di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale ed adeguata risposta nonché affetto da diffusa aspecificità. Relativamente agli elementi di fatto su cui fonda l'attribuzione al CIRESI della condotta di partecipe dell'associazione per delinquere, la sentenza impugnata indica una pluralità di circostanze ritenute indizianti. In particolare, i giudici di merito hanno sottolineato la partecipazione del ricorrente alle riunioni, volte a ribadire la posizione dominante della cosca, in cui gli affiliati pianificavano l'attività estorsiva, l'attività di finanziamento dei familiari degli affiliati tratti in arresto svolta dal CIRESI e la partecipazione di quest'ultimo all'attività di raccolta del pizzo imposto ai commercianti; circostanze che trovano fondamento nelle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia GRAVAGNA, CHIARELLO, LOMBARDO e GERACI riscontrate dalle deposizioni dei testi LUISI e FARINI, dal contenuto gravemente indiziante delle intercettazioni ambientali in atti e dalle relazioni di servizio attestanti le frequentazioni del CIRESI con diversi esponenti del sodalizio mafioso (pagg. da 71 a 97 della sentenza di primo grado nonché pagg. da 23 a 31 della sentenza di appello). 4.1. Le conclusioni della Corte d'appello sono immuni da vizi. Ed infatti, la sentenza impugnata indica puntuali elementi da cui ha desunto che il CIRESI ha realizzato in modo continuativo e consapevole comportamenti concretizzanti una attiva, stabile ed importante partecipazione alle attività del sodalizio, anche mediante la commissione di reati conformi al piano associativo. Si tratta, infatti, di condotte tutte funzionali all'esercizio e all'espansione coordinata delle attività della famiglia mafiosa. Né siffatte conclusioni possono essere messe in crisi dalle censure contenute nel ricorso. Si tratta, infatti, di doglianze le quali, in realtà, propongono una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, senza confrontarsi compiutamente con le plurime indicazioni fornite dalla sentenza impugnata. Le concordi decisioni di merito hanno valorizzato la piena attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie dei predetti collaboratori di giustizia con motivazione articolata, conforme alle risultanze processuali e prive di aporie ed illogicità manifeste che non viene scalfita dalle doglianze difensive con le quali viene affermata, in modo generico, la contraddittorietà ed illogicità delle propalazioni dei dichiaranti. 4.2. La Corte di merito, peraltro, ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui la partecipazione ad una associazione di stampo mafioso riferita da un collaboratore di giustizia può trovare riscontro in elementi fattuali, che, anche se non illeciti, sono funzionali al mantenimento in vita del sodalizio quali la raccolta o la dazione di denaro alle famiglie degli associati detenuti (Sez. 2, n. 53477 del 15/06/2017, Benedetto,) Rv. 271930 - 01; Sez. 3, n. 12705 del 15/02/2019, Bilello, Rv. 275478 - 01; Sez. 5, n. 27994 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Puglisi non massimata), risolvendosi in una condotta prestata a vantaggio dell'intera consorteria, nell'ambito dei doveri solidaristici incombenti sui compartecipi, in conformità allo stipulato pactum sceleris, risultando di vitale importanza, per il consolidamento dell'organizzazione criminale, che l'affiliato abbia la consapevolezza, che, una volta tratto in arresto, non sarà abbandonato dall'associazione, potendo contare su una forma di assistenza continuativa per sé stesso e per la propria famiglia. Va ricordato, in proposito, che ai fini dell'integrazione. della condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso storico non è necessario che l'affiliato si renda protagonista di specifici atti esecutivi della condotta criminosa programmata, perché il reato associativo, secondo la struttura tipica dei reati di pericolo presunto, si consuma anche con la sola adesione all'associazione da parte del singolo, il quale mettendosi a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi accresce, per ciò solo, la potenziale capacità operativa e la temibilità dell'associazione e che ben può manifestarsi in condotte di reciproca assistenza tra gli adepti dell'associazione (Sez. 2, n. 53477 del 15/06/2017, Benedetto, Rv. 271930 - 01, in motivazione). 4.3. I giudici di appello hanno, infine, confutato la doglianza con la quale la difesa sosteneva l'inattendibilità del riconoscimento effettuato dal collaboratore GRAVAGNA affermando, con motivazione sintetica ma ineccepibile in punto di logica, che le iniziali incertezze del dichiarante sono superate dalla successiva certezza manifestata in sede di individuazione fotografica (vedi pag. 24 della sentenza oggetto di ricorso). 5. L'unico motivo del ricorso proposto dal BERTOLINO è generico ed aspecifico. Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01).Nel caso in esame la difesa, senza indicare specifiche carenze argomentative ovvero illogicità della motivazione idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio, si è limitata a lamentare la carenza di motivazione senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito, così venendo meno al predetto onere di specificità. La Corte territoriale, con percorso argomentativo fondato sulle risultanze processuali ed esente da illogicità manifeste, ha ritenuta la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso «in relazione all'inequivocabile tenore delle parole utilizzate e dall'esplicito riferimento al mandamento mafioso di [OSCURATO:PERSONA] cui l'autore della condotta rappresentava di appartenere» (vedi pag. 102 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di appello incorsi in travisamenti della prova, contraddizioni o illogicità manifeste. 6. Il primo motivo del ricorso proposto dal LAURICELLA è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. I giudici di merito, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi (le attendibili e convergenti propalazioni rese dai collaboratori di giustizia SOLLIMA, ZARCONE, FLAMIA, LOMBARDO e GERACI attestanti il ruolo apicale ricoperto dal LAURICELLA all'interno della consorteria mafiosa di Villabate e il suo pieno coinvolgimento nelle attività estorsive del clan e dalle dichiarazioni della stessa persona offesa CAROLLO) idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in relazione al reato continuato di estorsione di cui al capo H1 (vedi pagg. da 88 a 94 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni, travisamenti della prova o illogicità manifeste. 7. Il secondo motivo del ricorso proposto dal LAURICELLA è manifestamente infondato. 7.1. [OSCURATO:PERSONA] intende aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ai fini della contestazione di una circostanza aggravante, non è necessaria la specifica indicazione della norma che la prevede, essendo sufficiente la precisa enunciazione "in fatto" della stessa, così che l'imputato possa avere cognizione degli elementi di fatto che la integrano (Sez. 5, n.23609 del 04/04/2018, Musso, Rv. 273473 - 01; Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, Saracino, Rv. 279335 - 01). In particolare, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che «la contestazione in fatto non [dà] luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato» (Sez. U. n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436- 01). La corretta applicazione di tale principio di diritto comporta l'ammissibilità di una contestazione in fatto dell'aggravante del «fatto commesso dal partecipe all'associazione di stampo mafioso» in quanto la previsione normativa non include componenti valutative rimesse alla discrezionalità del Pubblico Ministero, Va ricordato, inoltre, che non è richiesto, per ipotizzare l'aggravante prevista dall'art. 628 co. 3 n. 3) cod. pen. che l'appartenenza alla associazione di stampo mafioso o camorristico sia accertata con sentenza definitiva (Sez. 2, n. 33775 del 04/05/2016, Bianco, Rv. 267850 - 01), rimanendo possibile che tale accertamento avvenga nel contesto del provvedimento di merito. 7.2. Nel caso di specie, l'aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. è chiaramente contestata in fatto, laddove si legge, nel capo di imputazione, che il LAURICELLA «si presentava a nome della famiglia mafiosa di Villabate e con minaccia implicita derivante da tale qualità» e, in diritto, tramite l'espresso riferimento all'art. 629, comma secondo, cod. pen. Ne discende che i presupposti fattuali della circostanza aggravante erano sicuramente e agevolmente individuabili con conseguente manifesta infondatezza della doglianza. 8. Il terzo motivo del ricorso proposto dal LAURICELLA è aspecifico. Il ricorrente non si confronta con le argomentazioni, coerenti con le risultanze istruttorie e prive di aporie, contraddizioni e manifeste illogicità, con le quali i giudici di appello hanno ritenuto che il LAURICELLA, così come tutti i soggetti che si sono alternati nella periodica riscossione delle somme estorte al CAROLLO erano pienamente consapevoli della natura continuativa dell'attività estorsiva protrattasi negli anni nell'interesse del clan mafioso e che, di conseguenza, il LAURICELLA, dal 2012 reggente della famiglia mafiosa di Villabate, risponde a titolo di concorso materiale e morale in relazione a tutte le condotte descritte nel capo H1 dell'imputazione (vedi pagg. da 90 a 95 della sentenza oggetto di ricorso). Detta motivazione risulta coerente con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità in tema di concorso di persone nel reato continuato oltre che priva di contraddizioni interne e di manifesti vizi lo9ici , sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. Il percorso argomentativo dei giudici di appello non è validamente contrastato dalle critiche contenute nel ricorso, le quali mirano ad una lettura alternativa delle risultanze istruttorie e non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata con conseguente aspecificità della doglianza. 9. Il primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla posizione del TESTA sono manifestamente infondati. La difesa ripropone le medesime censure già proposte con ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 21 dicembre 2016 dalla Corte di appello di Palermo con la quale era stata respinta la richiesta di ricusazione del giudice dell'udienza preliminare. La sesta sezione penale di questa Corte ha espressamente affermato la correttezza della decisione dei giudici di appello e l'insussistenza della denunciata incompatibilità del dott. [OSCURATO:PERSONA] a svolgere le funzioni di giudice dell'udienza preliminare in considerazione del fatto che lo stesso, nel corso delle indagini preliminari, «si è limitato ad autorizzare le proroghe di intercettazioni telefoniche e a convalidare intercettazioni disposte dal p.m., senza avere effettuato alcuna valutazione riguardante il merito dell'imputazione» (paci. 3 della sentenza emessa in data 5 luglio 2017). La replica contenuta nel ricorso si limita, ad ignorare quanto affermato da questa Corte nonché ad insistere in una generica e reiterativa interpretazione alternativa della vicenda processuale non deducibile nella presente sede di legittimità. 10. Il terzo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con il quale il ricorrente lamenta il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è generico ed aspecifico. La Corte di appello ha illustrato le ragioni della non necessarietà dell'esame dei testi indicati dalla difesa alla luce della chiarezza del quadro probatorio già formatosi e, in particolare, delle conversazioni intercettate in data 3 aprile e 6 agosto 2015(vedi pagina 82 della sentenza impugnata). Tale decisione non è sindacabile in sede di legittimità in i quanto fondata su motivazione coerente con le risultanze processuali, priva di illogicità manifeste e valutazioni incongrue in ordine alla ricostruzione della vicenda in esame. Ciò posto, va ricordato che, secondo la costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità, la rinnovazione nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (vedi Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522). Inoltre, va ribadito che il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice d'appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373-01, Sez. 5, n. 46074 del 15/11/2022, Natale, non massimata). 11. Il secondo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che possono essere trattati congiuntamente avente ad oggetto doglianze sovrapponibili, sono aspecifici e non consentiti in sede di legittimità. 11.1. Deve essere rimarcato che i giudici di primo e secondo grado hanno, motivato adeguatamente in ordine alla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia FLAMIA, [OSCURATO:PERSONA], ZARCONE, [OSCURATO:PERSONA], LOMBARDO e SOLLIMA ed al reciproco riscontro fornito dalle convergenti propalazioni, facendo buon uso dei principi di diritto pacificamente individuati da questa Corte in materia di valutazione della attendibilità delle chiamate di correità (fra tante, Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018, Salzano, Rv. 274149 - 02). Entrambe le sentenze contengono, invero, una approfondita e coerente valutazione della credibilità soggettiva dei dichiaranti in base ai criteri di specificità, coerenza, conoscenza diretta, costanza e spontaneità nei termini delineati dalla giurisprudenza di legittimità; i giudici di merito hanno, quindi, accertato la convergenza delle chiamate che si riscontrano reciprocamente in maniera individualizzante e valorizzato correttamente la presenza di riscontri esterni in relazione alle circostanze rilevanti del thema probandum (vedi pagg.da 53 a 68 della sentenza di primo grado e pagg. da 62 a 76 della sentenza impugnata). La Corte territoriale ha fatto, quindi, buon uso del principio ermeneutico elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. attribuisce alla chiamata del correo valore di prova e non di mero indizio, pur subordinando il giudizio di attendibilità della stessa alla presenza di riscontri esterni. Tali riscontri possono essere di qualsiasi tipo o natura. Il riscontro, perciò, può consistere in un'altra chiamata di correo poiché ogni chiamata è fornita di autonoma efficacia probatoria e capacità di sinergia nel reciproco incrocio con le altre. Il riscontro individualizzante non è, pertanto, prova autonoma, bensì elemento che attribuisce valore definitivo ad una prova c.d. «debole» costituita dalla sola chiamata di correità che tanto più è diretta e precisa tanto minori rischi di errore comporta. I giudici di merito hanno concordemente e coerentemente ritenuto la sostanziale sovrapponibilità delle accuse rese dai dichiaranti in ordine al nucleo essenziale del thema probandum, non assumendo alcuna decisività le parziali difformità segnalate dalla difesa, in quanto la diffusa convergenza delle dichiarazioni rese escludono, in punto di logica, che i dichiaranti abbiano alterato il narrato al fine di sostenere un'accusa di natura calunniatoria. [OSCURATO:PERSONA] condivide, in proposito, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui non può validamente prospettarsi come motivo di ricorso in cassazione il solo fatto che le dichiarazioni accusatorie presentino fra loro divergenze e discrasie, quando queste attengano ad elementi di natura circostanziale inidonei, come nel caso di specie, a mettere in dubbio l'attendibilità intrinseca dei dichiaranti. Non può, infatti, pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, dovendosi invece privilegiare l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Sez. 1, n. 10561 del 28/10/2020, Siani, Rv. 280741-01; Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019, Bombardino, Rv. 277393 - 01). La motivazione si presenta, in conclusione, coerente con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità oltre che priva di contraddizioni interne e di manifesti vizi logici, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. 11.3. La replica contenuta nel ricorso si limita, infatti, ad ignorare gli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito propugnando alternative ricostruzioni fattuali a fronte di un apparato argomentaitivo privo di palesi incongruenze ed illogicità.Il ricorrente chiede di entrare nella valutazione dei fatti e cli privilegiare, tra le diverse possibili ricostruzioni, quella a lui più favorevole, mediante una considerazione parcellizzata ed atomistica degli elementi logico-fattuali riportati nella sentenza impugnata, prescindendo dagli evidenti elementi di coerenza palesati e valorizzati dai giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di impugnazione. Il convincente iter motivazionale seguito dai giudici di merito non viene in alcun modo scardinato dalle doglianze difensive con le quali si sostiene la contraddittorietà ed illogicità delle propalazioni dei collaboratori sulla base di una alternativa ricostruzione fattuale delle vicende scrutinate. In proposito deve essere ribadito il principio di diritto secondo cui il sindacato di legittimità non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna chiamata di correo e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento (ex plurimis Sez. 6, n. 33875 del 12/05/2015, Beruschi, Rv. 264577; Sez. 1 n. 36087 del 13/11/2020 [OSCURATO:PERSONA]. 280058 - 01). La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (vedi Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601 — 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). Nn è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di iapprezzamento. 11.4. L'ulteriore doglianza in tema di idoneità probatoria delle conversazioni intercettate è dedotta per motivi non consentiti. Deve essere, in proposito, ribadito che, in sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia laddove il decidente ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile (vedi Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 e da ultimo Sez. 5, n. 2245 del 14/12/2022, dep. 2023, Vallepiano, non massimata) così da rendere manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.2, n. 35181, del 22/5/2013, Vecchio, Rv. 257784; da ultimo Sez. 1, n. 3019 del 27/09/2022, dep. 2023, Cremona, non massinnata). La valutazione dei contenuti delle conversazioni captate è infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rilevi una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata (vedi Sez. 2, n. 6414 del 23/11/2022, dep. 2023, Pitasi, non nnassimata). Nel caso di specie il ricorrente non ha rappresentato la divergenza tra il contenuto delle conversazioni trascritte e quelle registrate, ma si è limitato a obiettare circa l'efficacia dimostrativa della sua partecipazione al sodalizio mafioso ed a proporre una visione alternativa alla realtà posta alla base della decisione impugnata, sicché devono ritenersi non consentite le censure sviluppate nel motivo di ricorso stante l'assenza di travisamento del contenuto delle intercettazioni da parte dei giudici di merito. 11.5. La doglianza con il quale il ricorrente lamenta che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto del fatto che il TESTA è stato assolto dall'accusa di concorso esterno con sentenza del 29 giugno 2006 è manifestamente infondata stante la diversità delle vicende posizioni processuali e la conseguente ininfluenza di tale precedente deliberazione in ossequio al principio dell'autonomia dei rapporti processuali. 11.6. La censura con la quale la difesa afferma, in modo del tutto apodittico, che la motivazione sarebbe apparente in ordine all'attendibilità del dichiarante Gregorio BARTOLONE è aspecifica, il ricorso non si confronta adeguatamente con quanto argomentato dalla Corte territoriale in ordine alla complessiva attendibilità del predetto (vedi pagg. 136„ 137 e 138 della sentenza di primo grado e pagg. 74 e 75 della sentenza impugnata). I giudici di appello, invero, hanno correttamente fatto richiamo alla possibilità di una valutazione frazionata delle dichiarazioni del predetto con motivazione esente da illogicità e coerente ai principi ermeneutici elaborati in tema di valutazione delle prove dichiarative (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 - 01). 11.7. Infine, la doglianza con la quale il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non avrebbe valutato la mancanza di elementi sintomatici di una concreta messa a disposizione del sodalizio da parte del TESTA è aspecifica e non consentita in quanto il ricorso ripropone argomentazioni generiche, assertive e di merito, senza confrontarsi con la motivazione elaborata sul punto dai giudici dell'appello.Il ricorrente invoca una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'adozione di diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Occorre ribadire, in proposito, che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione atomistica del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione dei singoli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito. La valutazione finale della Corte territoriale circa l'esistenza di un durevole apporto di rafforzamento e di progressione nel conseguimento delle finalità dell'associazione criminosa risulta immune da rilievi censori sul piano logico e da aporie di carattere giuridico. Il contributo attivo del TESTA è, infatti, correttamente desunto dalle convergenti dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia e dall'inequivocabile tenore delle conversazioni intercettate (vedi pagg. da 74 a 77 della sentenza impugnata). A fronte di tale compendio ricostruttivo, che si salda coerentemente con quello proposto dalla sentenza di primo grado, il motivo di ricorso è palesemente diretto a contestare, attraverso una lettura parcellizzata della motivazione, la rilevanza probatoria dei singoli dati indiziari così proponendo una loro lettura alternativa che, collocandosi nella sfera degli apprezzamenti di merito, esule dal perimetro cognitivo del giudizio di legittimità. 12. Il terzo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il quarto motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sono in parte aspecifici, in parte non consentiti ed in parte manifestamente infondati. 12.1. La Corte di merito, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie e priva di illogicità manifeste, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha correttamente qualificato le condotte come estorsive, in considerazione dell'idoneità di tali comportamenti a coartare la volontà della persona offesa IMBURGIA e costringerla a pagare il pizzo in favore della famiglia mafiosa di Bagheria, condotta peraltro caratterizzata dall'uso di espressioni tipiche delle organizzazioni criminali di stampo mafioso (vedi pag. da 145 a 154 della sentenza di primo grado e pagg. 77 e 78 della sentenza oggetto di ricorso). Il ricorrente si limita a contestare la sussistenza del reato di estorsione in considerazione della mancata prospettazione di esplicite minacce senza confrontarsi con il percorso argonnentativo seguito dai giudici di merito e con il concreto contenuto delle dichiarazioni dell'IMBURGIA, da cui si è desunta la realizzazione della contestata minaccia implicita. E ciò a fronte di un completo iter argomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici, il quale valorizza gli elementi fattuali che danno conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di tentata estorsione aggravata. I giudici di merito hanno, peraltro, fatto buon uso del principio di diritto secondo cui l'idoneità e l'univocità degli atti posti in essere clall'estorsore devono essere valutate con giudizio prognostico ex ante con conseguente irrilevanza dei comportamenti tenuti dalla persona offesa una volta esauritasi la condotta minatoria (in proposito Sez. 2, n. 24166 del 20/03/2019, Maggiorelli, Rv. 276537 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 11267 del 13/12/2022, Marrelli, non massimata). 12.2. A differenza di quanto apoditticamente affermato dal ricorrente, la versione dei fatti offerta dalla persona offesa IMBURGIA risulta essere stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dal predetto né alcun interesse all'accusa da parte dell'IMBURGIA (vedi pagine 77 e 78 della sentenza impugnata). Le Sezioni Unite hanno, in proposito, statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01), circostanza, quest'ultima, del tutto assente nel caso di specie. La motivazione è ugualmente convincente, in punto di logica, nella parte in cui sostiene l'irrilevanza del tentativo del teste SCIORTINO di sminuire la vicenda oggetto di scrutinio; i giudici di merito hanno negato la genuinità delle dichiarazioni con le quali il predetto ha dichiarato di essersi avvicinato all'IMBURGIA di propria iniziativa, valorizzando l'incompatibilità delle stesse con il contenuto delle dichiarazioni dell'IMBURGIA e del CHIARELLI e delle videoriprese effettuate dai militari dell'Arma in occasione dell'incontro con il TESTA, motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste. 12.3. L'ulteriore doglianza avanzata dal ricorrente è manifestamente infondata. I giudici di merito, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie e priva di illogicità manifeste (vedi pag. da 152 a 154 della sentenza del Tribunale e pag. 78 della sentenza impugnata), hanno correttamente dato seguito al principio di diritto secondo cui va considerata integrata l'ipotesi di tentata estorsione ed esclusa la desistenza quando la consegna della somma di denaro, costituente oggetto di una richiesta estorsiva, non abbia avuto luogo non per autonoma volontà dell'imputato, bensì per il comportamento della persona offesa. La desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è, infatti, configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento (vedi Sez. 2, n. 3793 del 11/09/2019, Fichera, Rv. 277969 - 01; Sez. 2, n. 270:22 del 02/02/2023, Vaccaro, non massimata). 13. Il quarto motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il quinto motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sono manifestamente infondati non confrontandosi con la costante giurisprudenza di questa Corte, che merita continuità, secondo cui, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, reiteratamente affermato che neppure l'ignoranza colpevole in ordine alla disponibilità di armi in capo all'associazione esclude la configurabilità dell'aggravante I addove, come nel caso di specie, la detenzione sia desumibile da indicatori concreti -quali intercettazioni, dichiarazioni o altre fonti- di cui i giudici di merito hanno dato conto in motivazione (Sez. 2, n. 50714 del 7/11/2019, Caputo, Rv. 278010; Sez. 1, n. 7392 del 12/09/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 272403 - 01). Occorre aggiungere che, con specifico riguardo alle cosiddette «mafie storiche», la giurisprudenza ha ritenuto che la stabile dotazione di armi costituisca un fatto notorio non ignorabile, proprio perché la stessa rappresenta un elemento caratterizzante tali particolari tipologie di associazioni criminali (con riguardo all'associazione denominata Cosa nostra, Sez. 2, n. 22899 del 14/12/2022, Seminara, Rv. 284761 - 01; con riguardo all'associazione denominata [OSCURATO:PERSONA], Sez. 6, n. 36198 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Ancora, Rv. 260272 - 01; con riguardo all'associazione denominata 'Ndrangheta, Sez. 1, n. 44704 del 5/15/2015, Lana, Rv. 265254). I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei richiamati principi perché la cosca di Bagheria costituisce un'articolazione territoriale dell'associazione mafiosa denominata Cosa nostra, rispetto alla quale, la notoria disponibilità di armi ha trovato puntuale conferma nel contenuto delle intercettazioni indicate dai giudici di merito, fonti probatorie dalle quali è emerso che il sodalizio era in possesso di armi al fine di realizzare i reati fine dell'associazione, come già accertato nel separato procedimento a carico degli affiliati [OSCURATO:PERSONA]AMICO e Pasquale [OSCURATO:PERSONA] (vedi pagg. 200 e 201 della sentenza di primo grado e pagg. 78, 79 ed 80 della sentenza di appello). La motivazione inerente all'aggravante dell'associazione armata è priva di vizi logici, coerente con le indicazioni enmeneutiche di legittimità e con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. 14. Il quinto motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il sesto motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sono aspecifici. Il compendio probatorio correttamente riportato nella sentenza impugnata, in mancanza di giustificazioni alternative valide e dotate di un minimo di ragionevolezza desumibili dalle risultanze processuali, ha correttamente indotto i giudici di merito ad affermare, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso in considerazione dell'inequivocabile «valore semantico delle parole utilizzate.., che rinviano senza possibilità alla necessità di soddisfare le pretese economiche dell'organizzazione mafiosa cosa nostra» (vedi pag. 78, della sentenza di appello e pag. 145 della sentenza di primo grado) che hanno reso le condotte del ricorrente evocative della particolare forza intimidatrice del sodalizio di stampo mafioso cui apparteneva il TESTA. I giudici di merito hanno fatto corretto uso dell'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen., risponde, nello stigmatizzare un metodo e non un fatto, alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo tutte le volte in cui l'evocazione della contiguità ad una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di estorsione (Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017, Rv. 269938), dovendo il giudice limitarsi a controllare che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune. La circostanza aggravante in esame ha, infatti, la funzione di reprimere il «metodo delinquenziale mafioso» ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta, che devono evocare la forza intinnidatrice tipica dell'agire mafioso. E' configurabile, quindi, l'aggravante laddove la condotta delittuosa sia stata, come nel caso di specie, oggettivamente funzionale a creare nella vittima la peculiare condizione di assoggettamento derivante dal prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici, provenienti non da un singolo ma dall'intero gruppo mafioso. 15. Il sesto motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il settimo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sono aspecifici. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, la particolare gravità dei fatti (vedi pag. 80 della sentenza di primo grado). Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). 16. L'ottavo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], è generico ed aspecifico. Il ricorrente si limita a contestare la congruità dell'aumento determinato in relazione al reato satellite contestato ed a lamentare la carenza di motivazione, senza confrontarsi con il convincente percorso argomentativo seguito dai giudici di appello. Deve essere ricordato, in proposito, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti a titolo di continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non nnassimata) La Corte di merito, con motivazione esente da illogicità, ha ritenuta congrua e corretta la dettagliata determinazione dell'aumento a titolo di continuazione in considerazione della particolare gravità della contestata tentata estorsione aggravata e dell'allarme sociale che ne è conseguito (vedi pag. 81 della sentenza impugnata). La replica contenuta nel ricorso si limita a lamentare l'eccessività degli aumenti senza fornire elementi a sostegno di tale apodittica affermazione.17. Il nono motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], è generico e non consentito in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione è sorretta da percorso argomentativo coerente alle risultanze processuali ed esente da illogicità manifeste (vedi pag. 81 della sentenza impugnata). La Corte territoriale ha adeguatamente individuato una pena base di poco superiore al minimo edittale in ragione della particolare gravità del reato, argomentazione con la quale il ricorrente ha omesso di confrontarsi. [OSCURATO:PERSONA], intende ribadire, in proposito, il consolidato orientamento di questa Corte, in materia di oneri motivazionali correlati alla definizione del trattamento sanzionatorio, secondo cui la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massimata). 18. Il decimo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], è generico ed aspecifico. Il giudice di primo grado aveva esaurientemente chiarito le ragioni per le quali l'imputato doveva essere condannato al risarcimento del danno subito dalle parti civili conseguente alla lesione dei diritti della vittima della tentata estorsione, dell'immagine e della credibilità esterna del Comune di Villabate nonché degli interessi statutari delle associazioni e degli enti costituitisi, con percorso argomentativo articolato, esaustivo e fondato sulle risultanze processuali, motivazione correttamente richiamata per relationem dalla Corte territoriale (vedi pagg. da 204 a 207 della sentenza di primo grado e pag. 81 della sentenza impugnata). A fronte di tale approdo, le contestazioni, mosse con atto di appello e poi reiterate in sede di legittimità, si rivelano del tutto generiche, siccome tese a revocare in discussione, in modo apodittico, l'esistenza dei reati rubricati e la risarcibilità del danno con conseguente aspecificità della doglianza. 19. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che, in base alla qualità `z dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo. I ricorrenti, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, devono essere, altresì, condannati al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
Sentenza Cassazione n. 40316/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris