CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 10393/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5356/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Padova, n. 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente- e contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale. -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] C., in personale del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale allegata al controricorso. -controricorrente e ricorrente incidentale- Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 2345/2018 depositata il 25/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Pesaro la [OSCURATO:PERSONA] e, sulla premessa di avere stipulato nel marzo 2005 un contratto di vendita-permuta di una macchina litografica con la convenuta, chiedeva la risoluzione per inadempimento al pagamento del prezzo del canone e la restituzione del macchinario concesso in locazione, nonché il risarcimento dei danni derivanti al macchinario per la esondazione di un fiume all’interno dei locali della Tipolitografia. Si costituiva resistendo la Tipolitografia, anche chiedendo ed ottenendo di essere autorizzata a chiamare in causa la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., quale proprietaria dei locali e responsabile per non aver adottato tutte le cautele tali da evitare il danno al macchinario. 1.2. Con sentenza n. 611/2011 il Tribunale di Pesaro pronunciava la risoluzione per inadempimento del contratto stipulato tra le parti, con conseguente condanna alla restituzione del macchinario e di un assegno di euro 6.000,00, e con ulteriore condanna della convenuta al pagamento di una somma di € 6.500,00; rigettava invece la domanda riconvenzionale di Tipolitografia verso [OSCURATO:PERSONA], escludendone la responsabilità. 2. La sentenza veniva poi confermata dalla sentenza n. 2345/2018 della Corte d’Appello di Ancona, che rigettava l’appello proposto dalla Tipolitografia. 3. Avverso tale sentenza la Tipolitografia propone ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. Resiste con controricorso, anche contenente ricorso incidentale condizionato, [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente principale ha resistito con controricorso al ricorso incidentale. 3.1. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ., all’esito della quale il Collegio pronunciava ordinanza interlocutoria n. 11300/2023. [OSCURATO:PERSONA] premetteva: di aver acquisito agli atti del giudizio un certificato del “Comitato per la tenuta dell'albo speciale degli avvocati cassazionisti ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte suprema di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori” del 12/1/2023 attestante l’avvenuta cancellazione dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] (unico difensore della società odierna ricorrente) dall’Albo degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte suprema di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori; di aver rilevato che tale cancellazione è avvenuta, con deliberazione assunta dal predetto Comitato, in data 18/9/2020 (con decorrenza dal 23/6/2020) e che tutti gli atti depositati in giudizio a firma dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (dal ricorso al controricorso depositato al fine di resistere al ricorso incidentale della controparte) appaiono formati in data anteriore a quella di decorrenza della cancellazione dall’Albo del ridetto difensore. Pertanto il Collegio riteneva di dover fare applicazione, al caso di specie, dell’orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, nel giudizio di cassazione, la sospensione disciplinare a tempo indeterminato dell'unico difensore (e, a fortiori, la relativa cancellazione dall’Albo professionale) non comporta l'interruzione del giudizio ma, eventualmente, consente alla Corte di C assazione, per garantire l'effettività del diritto di difesa, di rinviare il processo ad altra udienza (od adunanza), dovendo la parte attivarsi, con la necessaria diligenza e a fronte della personale comunicazione dell'ordinanza di differimento, per nominare un nuovo difensore (v., in senso conforme, Sez. 3, Ordinanza n. 2107 del 24 gennaio 2023; cfr. altresì Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14901 del 16/07/2015, Rv. 636241 – 01, nonché Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 26856 del 14/11/2017 Rv. 645916 -01). [OSCURATO:PERSONA] altresì sottolineava che le ragioni che, nei casi come quello in esame, militano a sostegno dell’esigenza di un rinvio a nuovo ruolo, con la comunicazione, alla parte interessata del venir meno del proprio (unico) difensore originario, della facoltà di munirsi di un nuovo difensore, risultano d’altro canto riconosciute dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte, là dove hanno rilevato come, nel giudizio di cassazione, la morte dell'unico difensore (cui dev’essere processualmente equiparata la relativa cancellazione dall’Albo professionale), avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione, ed attestata dalla relata di notifica dell'avviso di udienza, determina la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa dandone comunicazione alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore, atteso che tale evento incide negativamente sull'esercizio del diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità dev’essere garantita nel giudizio di cassazione in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito secondo i principi del giusto processo, considerato che l’udienza di discussione rappresenta, per tradizione storica e secondo la disciplina positiva, un momento tutt'altro che secondario nello svolgimento del giudizio di cassazione; fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall'art. 377, secondo comma, cod. proc. civ. (Sez. U, Sentenza n. 1206 del 23/01/2006, Rv. 585537 – 01; Sez. U, Sentenza n. 477 del 13/01/2006, Rv. 585538 -01). Risultava inoltre del tutto irrilevante nel caso di specie la mancata previsione della discussione dell’odierno ricorso in udienza pubblica (essendo stata la relativa trattazione prevista nelle forme dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.), attesa la permanenza, in ogni caso, delle prerogative di intervento dei difensori nel procedimento in camera di consiglio, attraverso la facoltà di deposito di memorie scritte (ai sensi del medesimo art. 380-bis.1 c.p.c.), per loro natura destinate ad arricchire e sostenere, in chiave argomentativa, le ragioni di difesa della parte rappresentata. 4. Pertanto la causa veniva rinviata a nuovo ruolo, per la fissazione di nuova udienza camerale. [OSCURATO:PERSONA] ha dato comunicazione della fissazione della odierna nuova adunanza alla parte ricorrente personalmente, onde consentirle di provvedere all’eventuale nomina di un nuovo difensore. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia “nullità della sentenza o del procedimento per omessa motivazione in violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. con riguardo all'affermata imprevedibilità dell'evento”. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui espressamente afferma: “la questione nodale è l'imprevedibilità dell'evento che costituisce la causa prima dell'allagamento (l'esondazione di un fiume) e la presenza di rimedi non idonei a contrastare detto evento. con riferimento a quest'ultimo aspetto si deve osservare che in sede di interrogatorio formale il legale rappresentante ha ammesso nell'allargamento del 2003 di aver azionato il dispositivo (aprendo il pozzetto e abbassando la saracinesca) e di averne la disponibilità (vedi il teste Tamburinelli). La circostanza, così come è ammessa e testimonialmente confermata, esclude che il dispositivo in parola non fosse idoneo all'uso e supera il portato valutativo del CTU, sicché deve affermarsi come l'evento sia dipeso (con riferimento alla responsabilità della [OSCURATO:PERSONA]) da forza maggiore. Ogni altra questione dell'articolato motivo è assorbita da questo aspetto”. Lamenta che, così argomentando, la corte territoriale ha sostenuto l'imprevedibilità dell'evento con formulazione stringata ed assertiva, che non consente di comprendere la ragione per cui non si potessero prevedere i rigurgiti da onde di piena -anche quelle severe-derivanti dal vicinissimo fiume Foglia, senza tenere conto delle critiche mosse da essa ricorrente, in allora con l’atto di appello, e quindi ha eluso i suoi doveri motivazionali. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “nullità della sentenza o del procedimento per omessa motivazione in violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. per quanto attiene alla asserita forza maggiore”. Lamenta che la sentenza impugnata ha escluso la responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA], erroneamente ritenendo l’evento dannoso causato da forza maggiore, la quale, secondo gli insegnamenti di legittimità, costituisce un impedimento che derivi da cause esterne, e non, come invece nel caso di specie, un evento imputabile all’ agente. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. in relazione all'asserita forza maggiore”. Lamenta che la sentenza impugnata ha omesso di esaminare, quale fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, le risultanze dell'espletato accertamento tecnico preventivo e della relativa relazione di esso integrativa. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia “nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. per quanto attiene alla valutazione delle prove decisive”. Ripropone, in relazione al diverso vizio di legittimità indicato in rubrica, le medesime doglianze di cui al motivo precedente e lamenta che la sentenza impugnata ha omesso di valutare i risultati dell'accertamento tecnico disposto dal Tribunale di Pesaro, nonché della relativa relazione integrativa. 5. La resistente [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso incidentale, affidato a tre motivi, tutti dedotti ai sensi e per gli effetti dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., ma per la sola ipotesi in cui il ricorso principale dovesse essere accolto. 6. Con il primo motivo la società ricorrente incidentale denuncia “nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 696 e 699 cod. proc civ.”. Lamenta che il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi sulla inammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo, al quale è stato dato corso nel grado di merito, con ulteriore integrazione a mezzo di una seconda relazione. 7. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia “nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ. per omessa pronuncia in violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. con riguardo alla implicitamente affermata ricorrenza del requisito dell'urgenza e del periculum previsti dagli artt. 696 e 699 cod. proc. civ.”. Lamenta, peraltro espressamente richiamando le stesse considerazioni avanzate nel primo motivo, che il giudice di appello, nonostante la specifica e reiterata eccezione di inammissibilità proposta da essa [OSCURATO:PERSONA], ha omesso di spiegare per quale ragione il ricorso di accertamento tecnico preventivo sia stato, seppure implicitamente, ritenuto ammissibile e dunque concretamente espletato. 8. Con il terzo motivo la ricorrente incidentale denuncia “nullità della sentenza ex art. 360, n. 4 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla dedotta eccezione di inammissibilità della produzione delle due relazioni del CTU … datate rispettivamente 30 ottobre 2009 e 27 dicembre 2009 con riferimento all'art. 112 cod. proc. civ.”. Lamenta che la corte d'appello ha omesso ogni pronuncia sulla dedotta inammissibilità dei pur espletati accertamenti tecnici, e ripropone la relativa eccezione anche in questa sede, per l’ipotesi in cui il ricorso principale dovesse essere accolto. 9. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile. Deduce in maniera errata la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., giacché la argomenta sulla base di una lunga considerazione di elementi aliunde rispetto ad essa, là dove il vizio in questione, come chiarito ex multis da Cass., Sez. Un., n. 8053 e 8054, deve emergere dalla mera lettura della sentenza impugnata. La struttura argomentativa del motivo si risolve in una postulazione di una rivalutazione della quaestio facti, che si pone, peraltro, del tutto al di fuori dei limiti consentiti dal vigente n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., sicché, pur se si convertisse il motivo ai sensi di tale paradigma, esso risulterebbe dedotto inammissibilmente, cioè senza rispettare i criteri indicati dalle citate decisioni della Sezioni Unite. 9.1. Va rilevato, inoltre, che il motivo censura soltanto una parte della motivazione, la quale, seppure sinteticamente, esclude la responsabilità della locatrice immobiliare Giommi, per la presenza nel caso di specie di rimedi idonei ad evitare il sinistro, e dunque sull’implicito assunto per cui se il conduttore Tipolitografia avesse azionato il dispositivo presente in loco, costituito da un pozzetto e da una saracinesca, avrebbe evitato l’allagamento ed i danni ad esso conseguenti. La motivazione dell’impugnata sentenza, dunque, si consolida sulla ragione del decidere che non è stata impugnata (v. tra le tante, Cass., 11493/2018; Cass., 2108/2012; Cass., 12372/2006; Cass., n. 28156 del 27.9.2022) e che è conforme a diritto. Infatti, per costante orientamento di questa Corte, riguardo alle parti ed accessori del bene locato, rispetto alle quali la diretta disponibilità viene acquistata dal conduttore, rimane in capo a quest’ultimo la facoltà e l’obbligo di intervenire su di esse, onde evitare il pregiudizio a terzi e, qualora venga accertato che il nocumento provenga da omessa manutenzione ordinaria o, in ogni caso, dal mancato tempestivo intervento del conduttore su apparati di cui abbia la diretta disponibilità, le conseguenti responsabilità risarcitorie gravano unicamente, ex art. 2051 cod. civ., sul conduttore medesimo (Cass., n. 13881/10; Cass., Sez. Un. 12019/91; Cass., n. 11321/96). Solo se i danni sono stati arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, è configurabile la responsabilità del proprietario e locatore, che ne conserva la custodia anche dopo la locazione (Cass., 26.04.23, n. 10983; Cass., 26 giugno 2007, n. 14745). 10. Il secondo motivo è inammissibile. Valgono le stesse ragioni indicate in sede di scrutinio del primo motivo. Anche questo motivo, infatti, deduce -non correttamente- la violazione sulla base di elementi aliunde, e non in riferimento al contenuto intrinseco dell’impugnata sentenza. 11. Il terzo motivo è inammissibile. Anzitutto, per violazione dell'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., avendo la sentenza impugnata confermato la sentenza di primo grado e non avendo per contro il ricorrente indicato le ragioni poste a base di entrambe le decisioni di merito dimostrando che tra esse sono diverse (Cass., n. 2335/2017; Cass., 09/08/2022, n. 24508). Inoltre, in disparte i precedenti piuttosto risalenti citati dal ricorrente a p. 46 del ricorso, questa Corte ha già avuto modo di affermare che il mancato esame di risultanze istruttorie non può essere fatto valere secondo il paradigma del vizio di cui all'art.360, n. 5 cod. proc. civ., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie esaminate (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014). L’omesso esame deve avere per oggetto "un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico" (Cass., n. 21152/2014), un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. Un., n. 5745/2015). Invece non costituiscono "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., le argomentazioni o le deduzioni difensive (Cass., n. 14802/2017); gli elementi istruttori (nel senso che la consulenza tecnica d’ufficio non sia un “fatto storico”, v. Cass., 24/06/2020, n. 12387); una moltitudine di fatti e circostanze ovvero il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass., n. 27415/2018). 12. Il quarto motivo, che ripropone sotto la deduzione di un diverso paradigma quanto contenuto nel motivo precedente, è inammissibile. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la deduzione del vizio per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., intanto va rapportata alla violazione di legge e dunque al n. 3 e non al n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ., ed in ogni caso va dedotta secondo i principi posti da Cass., 10/06/2016, n. 11892, ribaditi da Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020. La violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. La violazione dell'art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c., solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime. n tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c., solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime. Nel caso di specie, il ricorrente oltre a dedurre la censura in maniera confusionaria, evocando il n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ., sostanzialmente sollecita un riesame della questione di fatto e delle risultanze probatorie acquisite, inammissibile nella presente sede di legittimità. 13. In conclusione, il ricorso principale va dichiarato inammissibile. 14. Il ricorso incidentaleva dichiarato assorbito, data la sua natura condizionata; rileva peraltro il Collegio, in via preliminare, come lo stesso sia inefficace ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ., attesa la sua natura di impugnazione incidentale tardiva, dato che l’impugnata sentenza è stata notificata il 3 dicembre 2018, mentre il controricorso contenente il ricorso incidentale è stato notificato il 13 marzo 2019 (v. di recente Cass., 04/12/2023, n. 33733: “In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale”). 15. Le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente in via principale. 16. Sussistono, in relazione alla ricorrente principale -e non anche alla ricorrente incidentale tardiva (cfr., Cass. n. 18384/2017)-, le condizioni per la rilevanza dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.100,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comm