CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 46488/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice di rinvio - a seguito di annullamento, con sentenza della Sez. 1 del 06/12/2021, dell'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al ruolo direttivo assunto dallo stesso nell'ambito della ‘ndrangheta - confermava l'impugnata ordinanza. 2. [OSCURATO:PERSONA], ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 273 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto il provvedimento impugnato non ha rispettato il principio di diritto fissato in sede rescindente, laddove il vulnus motivazionale del provvedimento annullato non risulta colmato dall'analisi della conversazione n. 1598 del 15/01/2019, in cui non è affatto chiaro il riferimento al Comisso, risultando del tutto illogica la motivazione; parimenti illogico è il collegamento tra il Comisso e gli avvenimenti evocati dalla captazione n. 2811 del 13/02/2019, posto che il contenuto integrale della conversazione ne restituisce un significato del tutto diverso da quello evocato dal Tribunale del riesame; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 275 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, alla luce della giurisprudenza di legittimità che ne ha individuato i principi valutativi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, quanto al primo motivo, e va, pertanto, accolto. La sentenza rescindente aveva ricordato come la difesa del ricorrente aveva depositato una memoria, con cui era stata evidenziata la estraneità del Commisso ai procedimenti penali indicati a sostegno della dimostrazione dell'associazione di stampo mafioso, di cui egli sarebbe esponente di vertice, nonché l'estraneità al procedimento Acero-Krupy, nell'ambito del quale era stata anche rigettata la richiesta di misura cautelare; tale memoria non era stata valutata dal Tribunale del riesame. In secondo luogo, la conversazione del 15/01/2019, di essenziale valenza indiziaria, avrebbe dovuto essere - secondo la difesa - oggetto di integrale lettura, cosa che non si era verificata. Secondo la sentenza rescindente "La centrale importanza del dato tratto dalla conversazione intercettata concorre, pertanto, ad attestare il grave deficit motivazionale del provvedimento impugnato, che si sorregge, per il resto, su quanto emerge dalla successiva conversazione del 4 aprile 2019, dotata, in sé, di , "ir, valenza probatoria più circoscritta in ragione della meno immediata identificazione del soggetto citato, nonché della maggior genericità dell'informazione veicolata e, in particolare, della più sfumai:a significatività del comportamento addebitato al ricorrente." Tanto premesso, l'ordinanza impugnata ha affermato come l'oggetto della valutazione era circoscritto alla portata dimostrativa della conversazione n. 1598 del 15/01/2019, in cui Carmelo MUià si confrontava con [OSCURATO:PERSONA] sugli equilibri criminali dei gruppi di 'ndrangheta operanti in Canada. In particolare, il Muià, dopo aver ipotizzato che l'assassino del fratello Carmelo fosse vicino al contesti di Siderno, affermava che i fratelli Filiomeni conoscessero il responsabile dell'agguato; riferiva anche che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva detto di un confronto, in Canada, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui era stato contestato al Commisso, da tale Filippo, di essersi avvicinato troppo ai "gioiosani", il che suscitava il giudizio negativo del Carabetta, che riteneva non possibile la militanza in due diversi gruppi di 'ndrangheta. Secondo il Tribunale del riesame, quindi, si comprendeva come fosse stata portata all'attenzione del Crimine di Siderno, ossia la massima espressione della ‘ndrangheta in Canada, la questione concernente il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], per il quale il Carabetta auspicava l'allontanamento dalla cosca di appartenenza; inoltre, si comprendeva come la "commissione" presente in Canada si sarebbe occupata anche della vicenda relativa all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. In tale conversazione viene pronunciata la frase "Ha detto io so che è andato lo Scelto, che è andato il Remo, che è andato il Co.....tutti", da cui il Tribunale del riesame ricava l'assunto secondo cui in Canada fosse presente un organismo di vertice, composto, oltre che dal soggetto a nome Filippo che aveva interloquito con [OSCURATO:PERSONA], anche dal predetto - noto come "u sceltu" -, nonché da [OSCURATO:PERSONA] e dal ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale del riesame, quindi, passa ad analizzare la prospettazione difensiva - secondo cui emergeva dalla trascrizione della conversazione captata che il Muià, rispondendo alla domanda del Carabetta che gli chiedeva se il Remo fosse [OSCURATO:PERSONA], rispondeva "Mi sembra di sì" - rilevando come lo stesso Muià aveva, poi, manifestato al suo interlocutore l'intenzione di chiedere conferma allo stesso Commisso, con la frase "Adesso gli domando come lo vedo", il che dimostrava l'inserimento del Commisso nella compagine associativa, posto che sarebbe stato inverosimile che il Muià si fosse rivolto ad un soggetto estraneo alla compagine associativa per chiedere chiarimenti. Inoltre, il ruolo di vertice del ricorrente era confermato - secondo il provvedimento impugnato - dalla conversazione del 13/02/2019, in cui il Muià porgeva le condoglianze a [OSCURATO:PERSONA] per la morte di un nipote ucciso in un agguato in Ontario, aggiungendo che era sua intenzione recarsi in Canada per assumere informazioni sulla morte del fratello Carmelo, cosa che il Macrì gli sconsigliava, per i rischi che il Muià avrebbe potuto corrente in Ontario, indicando una serie di azioni violente poste in essere dal gruppo di "siciliani", tra cui l'omicidio del nipote di "[OSCURATO:PERSONA]", da ricondurre - secondo quanto chiarito dal provvedimento impugnato - al duplice omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e della sua fidanzata [OSCURATO:PERSONA] avvenuto in Ontario il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il riferimento alle azioni ritorsive poste in essere dal gruppo dei "siciliani", quindi, confermerebbe il ruolo di vertice ascritto al ricorrente. In realtà, la motivazione adottata dal Tribunale del riesame, in sede di rinvio, persiste nell'essere connotata da approssimazione ed apoditticità. Anche volendo seguire l'interpretazione fornita dal provvedimento in esame, non si comprende come possa costituire concludente indizio di partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale, con ruolo verticistico - come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale - il fatto che un soggetto terzo, il Muià, gli avrebbe chiesto se egli fosse effettivamente la persona evocata in una conversazione alla quale il ricorrente non aveva partecipato affatto. Né, per la verità, maggiore chiarezza scaturisce dalla successiva conversazione, in cui, parimenti, si registra un evidente automatismo tra il duplice omicidio in danno del nipote del Comisso e della sua fidanzata ed il ruolo rivestito dal ricorrente in ambito associativo. Non può, quindi, da parte del Collegio, che ribadirsi come il compendio intercettivo possa, senza alcun dubbio, fondare la piattaforma indiziaria, a condizione, tuttavia, che il significato dello stesso sia oggetto di accurata motivazione da parte del Tribunale del riesame, il che richiede un ulteriore approfondimento soprattutto nella misura in cui le conversazioni intervengano tra terzi. Questa Corte regolatrice, infatti, ha più volte ribadito In tema di applicazione di misure cautelari personali, qualora gli elementi a carico di un soggetto siano costituiti dalle conversazioni tra soggetti terzi, il giudice è chiamato ad un rigoroso apprezzamento, secondo criteri di linearità logica, non solo della credibilità soggettiva dei dialoganti e dell'attendibilità intrinseca e convergenza in senso accusatorio di quanto da essi affermato, ma anche dell'autonomia e della solidità delle fonti di conoscenza di ciascun soggetto intercettato. Ciò implica la verifica della chiarezza del contenuto della conversazione, dovendo non essere dubbio il riferimento degli interlocutori al soggetto in esame; va valutata, inoltre, per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, che non vi sia motivo per ritenere che gli interlocutori parlino non seriamente degli affari illeciti trattati e che non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro (Sez. 1, n. 27370 del 16/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281635; Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 07/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278611; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414; Sez. 6, n. 2309 del 15/10/2013, dep. 20/01/2014, Iamonte, Rv. 258784). E', infatti, indiscusso che i parametri ermeneutici non possano subire alcun tipo di affievolimento in relazione a fattispecie associative, non potendo confondersi il livello del notorio giudiziario con la presunzione indimostrata, come avvenuto nel caso in esame, in cui la superficialità motivazionale si accompagna, evidentemente, ad un'altrettanto approssimazione critica in relazione al compendio oggetto di valutazione. Ne discende, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugna