CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 febbraio 1994
Cassazione n. 40825/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 19/02/1994 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Keyabou) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla ribadita responsabilità per il reato contestato (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990), con esclusione dell'uso personale della sostanza drogante, alla misura della pena e al denegato riconoscimento delle attenuanti facoltative nonché manifestamente infondati quanto alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., attesa l'abitualità della condotta (v. pag. 9 sent.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 ettembre 2024 Il consigli re estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Orpft4p i oni Angelo stanzo DEPoso