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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 1998

Cassazione n. 12802/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/11/1998 avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, estranee al sindacato di legittimità e che, peraltro, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente smentite dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5, ove si fa riferimento alle attendibili dichiarazioni della vittima ed ai riscontri esterni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/11/1998 avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, estranee al sindacato di legittimità e che, peraltro, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente smentite dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5, ove si fa riferimento alle attendibili dichiarazioni della vittima ed ai riscontri esterni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12802/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris