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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 ottobre 2024

Cassazione n. 34491/2024

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 36617-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2456/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/07/2019 R.G.N. 1541/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto ASpI R.G.N.36617/2019 Cron.

Rep.

Ud.31/10/2024 [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Roma accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA] svolta nei confronti dell’Inps e avente ad oggetto la corresponsione dell’indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti per l’anno 2013.

Rilevava la Corte che la tutela chiesta non rientrava nell’ambito di disciplina della mini-ASpI e che l’Inps non aveva contestato la sussistenza dei requisiti richiesti per l’ottenimento della prestazione.

Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria.

All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Conil primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o errata interpretazione dell’art.2, co.1 e 24 l. n.92/12, per non avere la Corte considerato che andava applicata la norma transitoria dell’art.1, co.24 la quale non prevede alcun trattamento di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti per il 2013.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art.2, co.69, lett. b) l. n.92/12 per avere la sentenza riconosciuto per l’anno 2013 una prestazione, quella di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti, abrogata dalla citata norma.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente data la loro intima connessione, e sono fondati.

È pacifico in fatto che il controricorrente fu licenziato in data 31.12.2012.

Tanto premesso, correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che, nel caso di specie, i presupposti da accertare ai fini del trattamento siano quelli dell’indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti prevista dall’art.7, co.3 d.l. n.86/88, conv. con modif. nella l. n.160/88.

Il diritto era stato infatti acquisito nel 2012, essendo intervenuto in quell’anno lo stato di disoccupazione involontaria (v.

C. Cost. n.53/17 sull’acquisizione del diritto in epoca precedente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Tuttavia, la Corte d’appello ha invocato il regime precedente senza confrontarsi con l’art.2, co.24 l. n.92/12, che regolamenta il profilo transitorio.

Dispone tale norma:“Le prestazioni di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n.86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160, si considerano assorbite, con riferimento ai periodi lavorativi dell'anno 2012, nelle prestazioni della mini- ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013.” In base al tenore della disposizione, i lavoratori che hanno lavorato nel 2012, e rispetto ai quali – come nel caso di specie –sussistono i presupposti dell’art.7, co.3 d.l. n.86/88 (indennità ordinaria di disoccupazione a requisiti ridotti), vedono assorbite le loro prestazion i nella prestazione di mini-ASpI.

La norma parla di prestazioni, con ciò intendendo che i requisiti costitutivi rimangono quelli previsti per l’ottenimento dell’indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti secondo la previgente disciplina, ma il trattamento delle prestazioni èquello della mini-ASpI, e quindi dell’art.2, co.20, 21, 22, 23 l. n.92/12.

La sentenza impugnata ha obliterato la necessaria applicazione dell’art.2, co.24, senza nulla dire sul regime della prestazione, che deve necessariamente ricadere in quello della mini-ASpI, e anzi unificando l’intero trattamento giuridico entro l’alveo della pregressa disciplina, con ciò violando la norma transitoria sopra citata.

La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per i conseguenti accertamenti e per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 36617-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2456/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/07/2019 R.G.N. 1541/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto ASpI R.G.N.36617/2019 Cron. Rep. Ud.31/10/2024 [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Roma accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA] svolta nei confronti dell’Inps e avente ad oggetto la corresponsione dell’indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti per l’anno 2013. Rilevava la Corte che la tutela chiesta non rientrava nell’ambito di disciplina della mini-ASpI e che l’Inps non aveva contestato la sussistenza dei requisiti richiesti per l’ottenimento della prestazione. Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria. All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Conil primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o errata interpretazione dell’art.2, co.1 e 24 l. n.92/12, per non avere la Corte considerato che andava applicata la norma transitoria dell’art.1, co.24 la quale non prevede alcun trattamento di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti per il 2013. Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art.2, co.69, lett. b) l. n.92/12 per avere la sentenza riconosciuto per l’anno 2013 una prestazione, quella di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti, abrogata dalla citata norma. I due motivi possono essere trattati congiuntamente data la loro intima connessione, e sono fondati. È pacifico in fatto che il controricorrente fu licenziato in data 31.12.2012. Tanto premesso, correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che, nel caso di specie, i presupposti da accertare ai fini del trattamento siano quelli dell’indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti prevista dall’art.7, co.3 d.l. n.86/88, conv. con modif. nella l. n.160/88. Il diritto era stato infatti acquisito nel 2012, essendo intervenuto in quell’anno lo stato di disoccupazione involontaria (v. C. Cost. n.53/17 sull’acquisizione del diritto in epoca precedente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Tuttavia, la Corte d’appello ha invocato il regime precedente senza confrontarsi con l’art.2, co.24 l. n.92/12, che regolamenta il profilo transitorio. Dispone tale norma:“Le prestazioni di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n.86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160, si considerano assorbite, con riferimento ai periodi lavorativi dell'anno 2012, nelle prestazioni della mini- ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013.” In base al tenore della disposizione, i lavoratori che hanno lavorato nel 2012, e rispetto ai quali – come nel caso di specie –sussistono i presupposti dell’art.7, co.3 d.l. n.86/88 (indennità ordinaria di disoccupazione a requisiti ridotti), vedono assorbite le loro prestazion i nella prestazione di mini-ASpI. La norma parla di prestazioni, con ciò intendendo che i requisiti costitutivi rimangono quelli previsti per l’ottenimento dell’indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti secondo la previgente disciplina, ma il trattamento delle prestazioni èquello della mini-ASpI, e quindi dell’art.2, co.20, 21, 22, 23 l. n.92/12. La sentenza impugnata ha obliterato la necessaria applicazione dell’art.2, co.24, senza nulla dire sul regime della prestazione, che deve necessariamente ricadere in quello della mini-ASpI, e anzi unificando l’intero trattamento giuridico entro l’alveo della pregressa disciplina, con ciò violando la norma transitoria sopra citata. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per i conseguenti accertamenti e per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composi
Sentenza Cassazione n. 34491/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris