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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 giugno 1981

Cassazione n. 38209/2025

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la seguente Sul ricorso proposto da: Procuratore Della Repubblica presso il Tribunale di Gela nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 12/06/2025 del G.i.p. del Tribunale di Gela udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata perché l’arresto è stato eseguito legittimamente; lette le conclusioni depositate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 12 giugno 2025 il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Gela non ha convalidato l’arresto di [OSCURATO:PERSONA] eseguito il giorno 8 giugno 2025 dai Carabinieri di Mazzarino, rigettando, altresì, la richiesta di applicazione della misura cautelare.

Il procedimento ha ad oggetto, alternativamente, i delitti di tentato omicidio e lesioni aggravate, nonché, ai soli fini della contestazione, quello di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Il provvedimento ha ricostruito i fatti richiamando gli atti di polizia giudiziaria consistiti, principalmente, nella escussione di persone informate, fra le quali la persona offesa.

La richiesta di convalida dell’arresto dell’indagato (e di altri due soggetti estranei al presente giudizio di legittimità) operato dalla polizia giudiziaria è stata motivata con la commissione di una vera e propria spedizione punitiva nei confronti della persona offesa posta in essere con l’utilizzazione di alcuni bastoni di legno.

Qualche ora dopo il fatto, dopo essere intervenuti sul posto dell’aggressione, operata una sommaria ricostruzione di quanto accaduto, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, alla luce di quanto dichiarato dagli indagati in sede di udienza di convalida, ha ritenuto emerse circostanze tali da mettere in dubbio la ricostruzione operata sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa e dei testi escussi a ragione della presentazione di una querela da parte di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] prima della descritta azione punitiva, della disabilità che affligge uno degli altri indagati e della conseguente difficoltà di deambulazione che mal si concilia con la descrizione dei fatti recepita dalla polizia giudiziaria, nonché della gravità della ferita riportata da [OSCURATO:PERSONA].

Le versioni contrapposte sono state ritenute corroborate da elementi di verosimiglianza e inverosimiglianza, potendosi, peraltro, ipotizzare, allo stato, anche la configurabilità di una rissa aggravata con conseguenti profili di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da alcuni presenti, potenzialmente coinvolti nella rissa.

Alla luce di tali circostanze è stata esclusa la gravità indiziaria a carico dell’indagato e la stessa configurabilità del requisito della quasi flagranza che presuppone o l’inseguimento o l’immediata e autonoma percezione, da parte di chi procede all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento con l’indiziato.

2. Avverso l’ordinanza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela articolando un unico motivo con il quale ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai rilevati profili di illegittimità dell’arresto.

La polizia giudiziaria ha proceduto all’arresto, non già sulla base della «quasi flagranza da inseguimento», bensì per avere sorpreso («quasi flagranza da sorpresa») gli indagati con cose o tracce dalle quali appariva che gli stessi avessero commesso il reato immediatamente prima.

L’arresto è stato determinato, quindi, da una ragione diversa da quella indicata dal giudice, ossia da una condizione di fatto sulla quale il giudicante di merito ha omesso qualsiasi motivazione.

Sulla diversità delle fattispecie che consentono la configurabilità della quasi flagranza ha richiamato conforme giurisprudenza di legittimità.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, stante la fondatezza del ricorso.

Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono state presentate conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto.

2. Deve premettersi che la valutazione del giudice sulla legittimità dell'arresto, pur non estendendosi all'accertamento dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deve, tuttavia, avere ad oggetto la configurabilità in astratto del reato per cui si è proceduto all'arresto e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale (Sez. 1, n. 2082 del 05/10/2023, dep. 2024, Sakjia, Rv. 285657 – 01; Sez. 3, n. 8422 del 18/01/2018, Glory, Rv. 272392; Sez. 6, n. 45883 del 20/10/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245444; Sez. 4, n. 4592 del 10/11/2004, dep. 2005, Buccolieri, Rv. 230866 - 01).

Infatti, il giudice, «oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma terzo e 390, comma primo. cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito)» (fra le molte, Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, Bezzari, Rv. 284596 – 01; Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502; Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Scalici, Rv. 258230 - 01).

3. Nel caso di specie, in primo luogo, deve osservarsi che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, nel provvedimento impugnato non ha ritenuto del tutto implausibile la prospettazione della polizia giudiziaria e, dunque, la rappresentazione che del fatto, si è presentata agli operanti nell’immediatezza del loro intervento (pag. 15 dell’ordinanza).

Ciò rende, di per sé, al di là dei successivi sviluppi del procedimento, ivi comprese le vicende cautelari e le eventuali diverse imputazioni che il pubblico ministero riterrà di elevare in relazione ai fatti per i quali si procede, legittimo l’arresto dell’indagato.

Peraltro, l’operato della polizia giudiziaria è stato giustificato non già con l’inseguimento di [OSCURATO:PERSONA] essendo stato compiuto, piuttosto, ampio richiamo alla situazione di fatto che ha consentito di rilevare le tracce del reato (mezzi usati, ferite anche su uno degli autori del fatto, proprio l’indagato).

Proprio la presenza di quelle ferite ha consentito di operare, nell’immediatezza, il collegamento con l’episodio delittuoso avvenuto immediatamente prima.

A fronte di tale rappresentazione dei fatti, come constatati dalla polizia giudiziaria procedente, la motivazione del provvedimento impugnato è totalmente assertiva e, dunque, carente siccome riferita all’ipotesi di quasi flagranza «da inseguimento» che non corrisponde a quella posta a fondamento del provvedimento impugnato.

A tale proposito, si rivela pertinente il richiamo del Procuratore generale all’orientamento in base al quale «in tema di convalida dell'arresto, ricorre lo stato di quasi-flagranza nel caso in cui l'indagato sia sorpreso dalla polizia giudiziaria con cose e tracce inequivocamente rivelatrici della recentissima commissione del delitto. (Fattispecie in cui la Corte, in riforma dell'impugnata ordinanza, ha ritenuto che legittimamente la polizia giudiziaria avesse proceduto all'arresto nella quasi flagranza del reato di lesioni, dal momento che l'indagato aveva dichiarato spontaneamente agli operanti "state cercando me" e recava sulla gamba il segno del morso infertogli dalla vittima nella colluttazione, quali tracce della contiguità temporale tra il fatto-reato e la constatazione degli operanti)» (Sez. 6, n. 25331 del 19/05/2021, P., Rv. 281749 - 01).

Giova, altresì, richiamare il principio in base al quale «in tema di arresto in flagranza, l'integrazione dell'ipotesi di c.d.

"quasi flagranza", costituita dalla "sorpresa" dell'indiziato "con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima", non richiede che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato "immediatamente prima» (Sez. 4, n. 38404 del 19/06/2019, Rencricca, Rv. 277187 - 01).

4. Da quanto esposto deve ritenersi la fondatezza del ricorso, alla quale consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, essendo stato legittimamente eseguito l’arresto di [OSCURATO:PERSONA].

L’epilogo decisorio si giustifica alla luce del fatto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria e l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici (Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022, dep. 2023, Aliotta, Rv. 284323 – 01;Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265886 – 01; Sez. 5, n.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: Procuratore Della Repubblica presso il Tribunale di Gela nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 12/06/2025 del G.i.p. del Tribunale di Gela udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata perché l’arresto è stato eseguito legittimamente; lette le conclusioni depositate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 giugno 2025 il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Gela non ha convalidato l’arresto di [OSCURATO:PERSONA] eseguito il giorno 8 giugno 2025 dai Carabinieri di Mazzarino, rigettando, altresì, la richiesta di applicazione della misura cautelare. Il procedimento ha ad oggetto, alternativamente, i delitti di tentato omicidio e lesioni aggravate, nonché, ai soli fini della contestazione, quello di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Il provvedimento ha ricostruito i fatti richiamando gli atti di polizia giudiziaria consistiti, principalmente, nella escussione di persone informate, fra le quali la persona offesa. La richiesta di convalida dell’arresto dell’indagato (e di altri due soggetti estranei al presente giudizio di legittimità) operato dalla polizia giudiziaria è stata motivata con la commissione di una vera e propria spedizione punitiva nei confronti della persona offesa posta in essere con l’utilizzazione di alcuni bastoni di legno. Qualche ora dopo il fatto, dopo essere intervenuti sul posto dell’aggressione, operata una sommaria ricostruzione di quanto accaduto, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, alla luce di quanto dichiarato dagli indagati in sede di udienza di convalida, ha ritenuto emerse circostanze tali da mettere in dubbio la ricostruzione operata sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa e dei testi escussi a ragione della presentazione di una querela da parte di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] prima della descritta azione punitiva, della disabilità che affligge uno degli altri indagati e della conseguente difficoltà di deambulazione che mal si concilia con la descrizione dei fatti recepita dalla polizia giudiziaria, nonché della gravità della ferita riportata da [OSCURATO:PERSONA]. Le versioni contrapposte sono state ritenute corroborate da elementi di verosimiglianza e inverosimiglianza, potendosi, peraltro, ipotizzare, allo stato, anche la configurabilità di una rissa aggravata con conseguenti profili di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da alcuni presenti, potenzialmente coinvolti nella rissa. Alla luce di tali circostanze è stata esclusa la gravità indiziaria a carico dell’indagato e la stessa configurabilità del requisito della quasi flagranza che presuppone o l’inseguimento o l’immediata e autonoma percezione, da parte di chi procede all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento con l’indiziato. 2. Avverso l’ordinanza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela articolando un unico motivo con il quale ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai rilevati profili di illegittimità dell’arresto. La polizia giudiziaria ha proceduto all’arresto, non già sulla base della «quasi flagranza da inseguimento», bensì per avere sorpreso («quasi flagranza da sorpresa») gli indagati con cose o tracce dalle quali appariva che gli stessi avessero commesso il reato immediatamente prima. L’arresto è stato determinato, quindi, da una ragione diversa da quella indicata dal giudice, ossia da una condizione di fatto sulla quale il giudicante di merito ha omesso qualsiasi motivazione. Sulla diversità delle fattispecie che consentono la configurabilità della quasi flagranza ha richiamato conforme giurisprudenza di legittimità. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, stante la fondatezza del ricorso. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono state presentate conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. 2. Deve premettersi che la valutazione del giudice sulla legittimità dell'arresto, pur non estendendosi all'accertamento dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deve, tuttavia, avere ad oggetto la configurabilità in astratto del reato per cui si è proceduto all'arresto e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale (Sez. 1, n. 2082 del 05/10/2023, dep. 2024, Sakjia, Rv. 285657 – 01; Sez. 3, n. 8422 del 18/01/2018, Glory, Rv. 272392; Sez. 6, n. 45883 del 20/10/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245444; Sez. 4, n. 4592 del 10/11/2004, dep. 2005, Buccolieri, Rv. 230866 - 01). Infatti, il giudice, «oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma terzo e 390, comma primo. cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito)» (fra le molte, Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, Bezzari, Rv. 284596 – 01; Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502; Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Scalici, Rv. 258230 - 01). 3. Nel caso di specie, in primo luogo, deve osservarsi che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, nel provvedimento impugnato non ha ritenuto del tutto implausibile la prospettazione della polizia giudiziaria e, dunque, la rappresentazione che del fatto, si è presentata agli operanti nell’immediatezza del loro intervento (pag. 15 dell’ordinanza). Ciò rende, di per sé, al di là dei successivi sviluppi del procedimento, ivi comprese le vicende cautelari e le eventuali diverse imputazioni che il pubblico ministero riterrà di elevare in relazione ai fatti per i quali si procede, legittimo l’arresto dell’indagato. Peraltro, l’operato della polizia giudiziaria è stato giustificato non già con l’inseguimento di [OSCURATO:PERSONA] essendo stato compiuto, piuttosto, ampio richiamo alla situazione di fatto che ha consentito di rilevare le tracce del reato (mezzi usati, ferite anche su uno degli autori del fatto, proprio l’indagato). Proprio la presenza di quelle ferite ha consentito di operare, nell’immediatezza, il collegamento con l’episodio delittuoso avvenuto immediatamente prima. A fronte di tale rappresentazione dei fatti, come constatati dalla polizia giudiziaria procedente, la motivazione del provvedimento impugnato è totalmente assertiva e, dunque, carente siccome riferita all’ipotesi di quasi flagranza «da inseguimento» che non corrisponde a quella posta a fondamento del provvedimento impugnato. A tale proposito, si rivela pertinente il richiamo del Procuratore generale all’orientamento in base al quale «in tema di convalida dell'arresto, ricorre lo stato di quasi-flagranza nel caso in cui l'indagato sia sorpreso dalla polizia giudiziaria con cose e tracce inequivocamente rivelatrici della recentissima commissione del delitto. (Fattispecie in cui la Corte, in riforma dell'impugnata ordinanza, ha ritenuto che legittimamente la polizia giudiziaria avesse proceduto all'arresto nella quasi flagranza del reato di lesioni, dal momento che l'indagato aveva dichiarato spontaneamente agli operanti "state cercando me" e recava sulla gamba il segno del morso infertogli dalla vittima nella colluttazione, quali tracce della contiguità temporale tra il fatto-reato e la constatazione degli operanti)» (Sez. 6, n. 25331 del 19/05/2021, P., Rv. 281749 - 01). Giova, altresì, richiamare il principio in base al quale «in tema di arresto in flagranza, l'integrazione dell'ipotesi di c.d. "quasi flagranza", costituita dalla "sorpresa" dell'indiziato "con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima", non richiede che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato "immediatamente prima» (Sez. 4, n. 38404 del 19/06/2019, Rencricca, Rv. 277187 - 01). 4. Da quanto esposto deve ritenersi la fondatezza del ricorso, alla quale consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, essendo stato legittimamente eseguito l’arresto di [OSCURATO:PERSONA]. L’epilogo decisorio si giustifica alla luce del fatto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria e l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici (Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022, dep. 2023, Aliotta, Rv. 284323 – 01;Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265886 – 01; Sez. 5, n.
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