CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12974/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
019 ORDINANZA sul ricorso 17786/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. Mangili 29 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12 Ric. 2019 n. 17786 sez. S3 - ud. 29-11-2021 -1- presso lo [OSCURATO:PERSONA] e Associati, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1805/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 4/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2021 da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 5 maggio 2015 il Tribunale di Napoli accolse il ricorso ex art. 702 -bis c.p.c. della [OSCURATO:SOCIETA]. e condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 11.765,96 (oltre agli interessi legali dal 28 luglio 2014 e le spese), dovuti per i lavori eseguiti dalla società al fabbricato condominiale di [OSCURATO:PERSONA], 44, Napoli, in esecuzione di un contratto di appalto stipulato con l'amministratore condominiale, sul presupposto della morosità della condomina Triggiani inerente al debito relativo alla propria quota di contribuzione e in virtù della qualificazione dell'azione proposta dalla società come fattispecie di sostituzione processuale (ex artt. 81 c.p.c. e 63 disp. att. c.c.) nell'esercizio del credito del condominio verso il singolo condomino. In ragione di tale qualificazione il Tribunale escluse l'ammissibilità delle eccezioni della Triggiani riguardanti il rapporto contrattuale tra la società e il condominio. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propose impugnazione, della quale chiese il rigetto la società appellata. La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 1805/2019, pubblicata in data 10 aprile 2019, rigettò il gravame e condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese Ric. 2019 n. 17786 sez. S3 - ud. 29-11-2021 _9_ di quel grado, con attribuzione agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la sentenza della Corte di merito la Triggiani ha proposto ricorso per cassazione basato su nove motivi e illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 1131 secondo comma e artt. 1117, 1123, 1129, 1130, 1136 c. c. - error in iudicando in relazione al canone di interpretazione della legge previsto dall'art. 12 delle preleggi — contraddittorietà della motivazione» (v. ricorso p. 1-2 e 7 del ricorso). Ad avviso della ricorrente, la Corte di merito avrebbe errato nell'interpretare il secondo comma dell'art. 1131 c.c. e, quindi, nel qualificare la posizione sostanziale e processuale del singolo condomino rispetto al condominio. In particolare, la Triggiani lamenta che la predetta Corte, richiamando la sentenza di legittimità n. 3636 del 2014, abbia ritenuto che il caso all'esame rientri nell'ambito della gestione dei servizi condominiali, sicché il condominio costituirebbe un centro autonomo di interessi distinto da quello dei singoli condomini e difetti la legittimazione concorrente del singolo condomino, il quale non potrebbe sollevare eccezioni di esclusiva pertinenza del condominio. Unico rappresentante dei condomini verso l'esterno sarebbe l'amministratore di condominio, unico soggetto legittimato ad essere chiamato in causa, mentre i condomini sarebbero coinvolti soltanto in sede esecutiva. La ricorrente rappresenta di aver contrastato tale impostazione in sede di appello ed osserva, altresì, che, secondo il tradizionale Ric. 2019 n. 17786 sez. S3 - ud. 29-11-2021 -3- orientamento della giurisprudenza di legittimità (sul punto richiama Cass. 27101/2017), la legittimazione processuale dell'amministratore di condominio, accordata dall'art. 1131 c.c. nei limiti delle sue attribuzioni, in ordine alle liti aventi ad oggetto interessi comuni dei condomini, non priverebbe i condomini della rappresentanza processuale in giudizio; la facoltà di convenire in giudizio direttamente l'amministratore darebbe luogo unicamente ad una deroga rispetto alla disciplina generalmente valida per ogni altra ipotesi di pluralità di soggetti del rapporto giuridico in lite, sopperendo all'esigenza di rendere più agevole la costituzione del contraddittorio nei confronti del condominio, nel senso di evitare la necessità di integrare il litisconsorzio nei confronti di tutti i condomini, ma tale facoltà non priverebbe i condomini della propria legittimazione processuale; pertanto, nel giudizio in cui è parte l'amministratore ed avente ad oggetto situazioni ascrivibili alla collettività, il singolo condomino, in quanto parte sin dall'inizio, potrebbe intervenire in giudizio senza il limite delle preclusioni di cui all'art. 268 c.p.c.. Quest'orientamento sarebbe temperato soltanto dalla considerazione per cui, in caso di inerzia dell'amministratore e in caso di vertenza avente ad oggetto deliberazioni assembleari che perseguano solo finalità di gestione di un servizio comune, la legittimazione del singolo condomino sarebbe da escludere. Sostiene la ricorrente che tale orientamento tuttavia non sarebbe stato sempre confermato riaffermandosi, anche in tempi recenti, la generalizzata e indistinta concorrente legittimazione dei condomini ad impugnare la sentenza pronunciata contro l'amministratore e ad impugnare provvedimenti riguardanti la cosa comune. Secondo la Triggiani, anche il riferimento operato dalla Corte di merito alla sentenza Cass. 3636/2014 non sarebbe pertinente, dal Ric. 2019 n. 17786 sez. S3 - ud. 29-11-2021 -4- momento che quella pronuncia si riferiva alla fase stragiudiziale di pagamento da parte dell'amministratore all'impresa creditrice mentre, nel caso in esame, ci si trova in fase giudiziale e convenuto in giudizio dal terzo creditore é il singolo condomino e non il condominio. La ricorrente contesta anche il rilievo secondo cui l'amministratore di condominio sarebbe l'unico contraddittore dell'azione di condanna del terzo creditore, venendo in rilievo i condomini soltanto nella fase esecutiva, sicché il condomino non sarebbe titolare di alcuna azione e/o eccezione sinallagmatica. Al riguardo richiama il tenore letterale dell'art. 1131, secondo comma, c.c., secondo cui l'amministratore "può" essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio, il che costituirebbe un favor verso il terzo creditore ma non varrebbe a privare i singoli condomini dei propri diritti processuali e sostanziali, in quanto parti originarie del rapporto dedotto in lite. La decisione della Corte di merito sarebbe, quindi, erronea nella parte in cui ha applicato il principio affermato da Cass. 3636/2014 al caso di specie, nel quale parte del giudizio è il condomino, per essere stato citato direttamente in causa, sicché non sarebbe revocabile in dubbio la facoltà del condomino, convenuto in giudizio parziariamente, di sollevare tutte le eccezioni che sarebbero sollevabili dal condominio, in quanto parte originaria del rapporto giuridico attivato. 1.1. Il motivo va disatteso, avendo la Corte di merito, fatto riferimento correttamente a precedenti giurisprudenziali secondo cui «il condominio si pone, verso i terzi, come soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei condomini, attinenti alle parti comuni, sicché l'amministratore è rappresentante necessario della collettività Ric. 2019 n. 17786 sez. S3 - ud. 29-11-2021 -5- dei partecipanti, sia quale assuntore degli obblighi per la conservazione delle cose comuni, sia quale referente dei relativi pagamenti» (Cass., ord., 17/02/2014, n. 3636) e, alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza in tema di legittimazione ad agire e contraddire in materia di contratti di appalto stipulati dall'amministratore e alla posizione del singolo condomino nei confronti del terzo contraente prescelto dall'assemblea e tenuto conto che il contratto di appalto di cui si discute in causa è di data anteriore alla riforma dell'art. 63 disp. att. c.p.c., è passata ad esaminare la clausola di cui all'art. 9 del contratto indicato, senza incorrere nelle denunciate violazioni di legge. 2. Il secondo motivo è così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c. e erronea interpretazione dell'art. 9 del contratto di appalto - error in indicando in relazione al canone di interpretazione della legge previsto dall'art. 12 delle preleggi - Contraddittorietà». Ad avviso della parte ricorrente la Corte territoriale avrebbe fatto cattivo uso dei canoni ermeneutici soggettivi e oggettivi, in relazione, in particolare, alla ricerca della concreta comune intenzione dei contraenti, al significato proprio delle parole utilizzate ed all'esigenza, in presenza di espressioni dubbie, nel contratto, di intendere le stesse secondo il significato più compatibile con il sistema ordinario di norme e principi che regolano il caso e la ratio che sottintende tali norme nonché secondo il significato più compatibile con le garanzie costituzionali afferenti al diritto di difesa. Evidenzia la Triggiani che la Corte territoriale ha interpretato l'art. 9 del contratto di appalto in termini di cessione del credito futuro Ric. 2019 n. 17786 sez. S3 - ud. 29-11-2021 -6- dell'amministratore verso il condominio a titolo di datio in solutum e non di sostituzione processuale, diversamente dal primo giudice. Ad avviso della ricorrente la qualificazione di credito futuro si "conformerebbe" al credito relativo al pagamento di lavori eseguiti, il che indurrebbe a ritenere che la fonte del credito di cui si discute sia il contratto di appalto e non la quota condominiale. Riportato il tenore letterale della clausola di cui all'art. 9 del contratto, sostiene la ricorrente che il Giudice di appello, violando la norma di cui all'art. 1363 c.c., avrebbe trascurato di valutare il riferimento che detta clausola compie in relazione al soggetto effettivamente debitore del corrispettivo del contratto di appalto, il singolo condomino in ragione della propria quota condominiale, sicché a lui soltanto l'appaltatore potrà rivolgersi, mentre il condominio non sarebbe debitore, neppure in via solidale con il condomino; inoltre, quel Giudice avrebbe omesso di considerare che l'amministratore del condominio, all'atto di rendere all'impresa appaltatrice la dichiarazione in ordine ai nominativi dei morosi ha sempre precisato che, a norma di contratto, il condominio non era solidalmente tenuto con i condomini verso l'impresa per il pagamento del corrispettivo, ma erano a tanto tenuti i soli condomini morosi. Secondo la Triggiani la Corte di merito avrebbe violato l'art. 1362 c.c. anche con riferimento al comportamento delle parti, avrebbe in modo censurabile invocato l'art. 1362 cp. ed avrebbe violato anche l'art. 1366 c.c., secondo cui il contratto deve essere interpretato secondo buona fede. 2.1. Il motivo è inammissibile. Questa Corte di legittimità già avuto modo di precisare che, in tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine Ric. 2019 n. 17786 sez. S3 - ud. 29-11-2021 -7- di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 9/10/2012, n. 17168; Cass., ord., 15/11/2017, n. 27136). Questa Corte ha pure ripetutamente chiarito che per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 6125; Cass. 20/11/2009, n. 24539; Cass. 22/02/2007, n. 4178). E nella specie l'interpretazione della clausola in parola operata dalla Corte di merito, oltre ad essere supportata da idonea motivazione e a non porsi in contrasto con le regole ermeneutiche, risulta del tutto plausibile, sicché non risulta censurabile in questa sede. Ric. 2019 n. 17786 sez. S3 - ud. 29-11-2021 -8- 3. Con il terzo motivo, rubricato «Error in iudicando ex art. 360, comma V per omesso esame di un fatto decisivo: l'esigibilità del credito - Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c.», la ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe erroneamente applicato l'art. 2697 c.c., in quanto, pur affermando che la clausola di cui si discute in causa consente al terzo creditore di agire nei confronti del condomino qualora sussistano le "condizioni" previste nel contratto (ossia, l'esigibilità del credito dell'impresa secondo le scadenze contrattuali e la morosità, alla stessa data, di singoli condomini, v. sentenza impugnata p. 6 e non 7, come invece indicato dalla ricorrente a p. 15 del ricorso), non avrebbe tuttavia considerato che sin dal primo grado del giudizio la Triggiani aveva contestato l'esigibilità del credito in parola. 3.1. Il motivo è infondato, risultando del tutto evidente che la Corte di merito abbia ritenuto - in base ad un accertamento in fatto - esigibile il credito in questione sulla base delle risultanze in atti. 4. Con il quarto motivo, denunciando «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli arti. 1262 e 1264 c. c. ed in riferimento all'omessa notifica della cessione», la ricorrente, in subordine, sostiene che, pur a voler ravvisare nella specie gli estremi di una cessione di credito futuro a titolo di datio in solutum, la Corte di merito avrebbe omesso di considerare che la cessione di credito, per essere efficace ed opponibile al debitore ceduto, (nel caso all'esame, il condomino) deve essere a questi notificata o dal medesimo accettata, laddove, nella specie la Corte di appello non indica come e quando ciò sia avvenuto. 4.1. Il motivo va disatteso. Ric. 2019 n. 17786 sez. S3 - ud. 29-11-2021 -9- La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (Cass., ord., 13/05/2021, n. 12734); pertanto, la notìficazione della cessione può essere effettuata anche mediante comunicazione scritta - eventualmente mediante citazione in giudizio - con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio (Cass. 18/10/2005, n. 20143; v. anche Cass. 28/01/2014, n. 1770); orbene, nel caso di specie, la ricorrente ha sicuramente ricevuto tale comunicazione quanto meno all'atto della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio. 5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia «Violazione ai sensi dell'art. 360, comma v c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo — violazione ai sensi dell'art. 360, comma III c.p.c. per violazione dell'art. 5 d.lgs. 28/2010», lamentando che il Giudice di appello abbia ritenuto non decisivo il mancato esperimento del procedimento di mediazione, per non aver il convenuto sollevato la relativa eccezione entro la prima udienza, omettendo di considerare che tale eccezione sarebbe stata sollevata a verbale nel corso dell'udienza dell'8 maggio 2014. 5.1. Il motivo così come formulato è inammissibile per difetto di specificità, non essendo stato riportato il tenore letterale del verbale in questione, almeno per la parte qui rilevante. 6. Con il sesto motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, comma III c.p.c.: nullità per violazione dell'art. 24 della Cost. e degli artt. 1341 secondo comma c.c. e degli artt. 33 comma 2 lett. b), r) e t) e art. 36 comma due Ric. 2019 n. 17786 sez. S3 - ud. 29-11-2021 -10- lett. b) d.lgs. 206/2005», la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha affermato che l'aver qualificato il regime previsto dalla clausola più volte richiamata in termini di datio in solutum mediante cessione del credito non viola il diritto di difesa del condomino, in quanto questi può far valere nei confronti contro l'appaltatore tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti del condominio e che le doglianze sulla corretta esecuzione dei lavori possono essere fatte valere dal condominio in via di azione, mentre è da escludere che le sorti del contratto riguardante la conservazione dei beni comuni possano dipendere dalle iniziative (in via di azione o di eccezione) del singolo condomino anche contro la volontà degli altri condomini, Questo meccanismo contrattuale, a parere della Triggiani, si porrebbe in contrasto con il diritto di difesa di cui alla citata norma della Carta costituzionale e comunque violerebbe anche l'art. 1341, secondo comma, c.c., nella parte in cui richiede la specifica approvazione per iscritto della clausola da parte del contraente debole, nonché l'art. 33, comma 2, lett. b), r) e t) e l'art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 206/2005, nella parte in cui, in assenza di specifica trattativa, dette norme comminano la nullità di simili clausole a danno dei consumatori. 6.1. La censura va disattesa, in base al rilievo che trattasi di clausola inserita in un contratto predisposto dal condominio e complessivamente posta a tutela dei condomini piuttosto che dell'impresa esecutrice dei lavori. 7. Con il settimo mezzo la ricorrente lamenta «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, comma III c.p.c. in relazione all'inefficacia della clausola contrattuale e la violazione degli artt. 1129, 1130 e 1398 c.c.». Rie. 2019 n. 17786 sez. S3 - ud. 29-11-2021 -11- Ad avviso della ricorrente la Corte di merito avrebbe trascurato di analizzare l'eccezione dalla medesima proposta in ordine alla carenza di potere dell'amministratore di condominio nella sottoscrizione della relativa clausola non risultando a tanto autorizzato da delibera assembleare. 7.1. La doglianza va disattesa, rilevandosi che, come rimarcato dalla controricorrente, la stessa Triggiani ha dedotto nel suo atto introduttivo che l'assemblea condominiale nella riunione del 14 giugno 2011 aveva dato mandato alla direzione dei lavori e all'amministratore di redigere e sottoscrivere il contratto di appalto, né peraltro nel mezzo all'esame risulta riportato il tenore letterale di tale delibera a supporto delle doglianze proposte, con difetto di specificità al riguardo. 8. Con l'ottavo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, comma III c.p.c. in relazione all'eccezione di inadempimento nei rapporti condominiali e la violazione dell'art. 1460 c.c.», la ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia trascurato di valutare l'eccezione di inadempimento per l'esatta esecuzione delle opere appaltate. 8.1. La doglianza va disattesa in quanto, oltre ad essere generica, non considera che secondo la giurisprudenza di legittimità l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ. non trova applicazione nei rapporti tra condominio e singoli condomini (Cass. 11/05/2009, n. 10816; v. anche Cass. 29/01/2013, n. 2049 e Cass., ord., 20/04/2021, n. 10371), evidenziandosi che l'obbligo del singolo partecipante di sostenere le spese condominiali, da un lato, e le vicende debitorie del condominio verso i suoi appaltatori o fornitori, dall'altro, restano del tutto indipendenti, il primo fondando sulle norme che regolano il regime di contribuzione alle spese per le cose Ric. 2019 n. 17786 sez. S3 - ud. 29-11-2021 -12- comuni (artt. 1118 e 1123 ss. c.c.), le seconde trovando causa nel rapporto contrattuale col terzo, approvato dall'assemblea e concluso dall'amministratore in rappresentanza dei partecipanti al condominio, sicché l'eccezione ex art. 1460 c.c. nei confronti del contraente appaltatore resta in capo all'amministratore. 9. Con il nono motivo la ricorrente, deducendo «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, comma III c.p.c. in relazione all'art. 92 c.p.c.», sostiene che, risultando la motivazione dell'ordinanza di primo grado «essere stata profondamente corretta in sede di gravame» e considerato che la decisione impugnata in questa sede risulterebbe fondata su un orientamento giurisprudenziale minoritario, la Corte di merito avrebbe dovuto ravvisare come sussistenti quelle gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto cui fanno riferimento la sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale e la sentenza n. 4360 del 2019 di questa Corte ed invece ha condannato integralmente la Triggiani alle spese. 9.1. Il motivo è inammissibile. Ed invero, la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione (Cass., sez. un., 15/07/2005, n. 14989; v., per quanto utile, anche Cass. 2/07/2008, n. 18173; Cass.02/09/2004, n. 17763; Cass. 11/11/1996, n. 9840). 10. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Ric. 2019 n. 17786 sez. S3 - ud. 29-11-2021 -13- 11. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 12. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della controricorrente, in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto,