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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26118/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che il primo motivo del ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine all'erronea qualificazione dei fatti come operazioni dolose, travisando la funzione dell'inadempimento fiscale e omettendo di individuare le scelte gestionali che abbiano inciso sul dissesto - è inammissibile, per ciò che concerne il nesso dì causalità, in quanto inedito, relativo a violazioni dì legge deducibili e non dedotte in precedenza.

Mentre, con riguardo alla natura delle operazioni, il motivo è aspecifico, omettendo di confrontarsi con la motivazione resa dalla Corte territoriale che ha ricostruito le operazioni alla stregua di sistematiche omissioni di versamenti tributari e contributivi che peraltro già dì per sè determinano un aggravamento della debitoria per gli interessi e le sanzioni che ne derivano; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sufficienza del dolo generico ai fini della configurabilità del reato - è manifestamente infondato in quanto asserisce un vizio di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, in cui si è motivato circa la consapevolezza dell'imputato, non estraneo ai meccanismi societari, tanto da averli descritti alla Guardia di Finanza in sede di interrogatorio, rendendosi conto del fatto che la società operasse in regime di sistematica omissione delle dovute contribuzioni, continuando ad accumulare debiti; Considerato che I terzo motivo del ricorso del ricorrente - con il quale lamenta vizio dì motivazione in relazione al ruolo di amministratore di fatto, alla posizione del prestanome, all'assenza di procedimenti tributari nonché all'effettiva conoscenza dello stato fiscale della società - è inammissibile in quanto consistente in censure generiche e reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte territoriale che ha escluso che il ricorrente fosse un mero prestanome, trattandosi, invece, di un soggetto operativo, il quale aveva conoscenza approfondita della società, nonché consapevolezza dell'illecita operatività della stessa, adoperandosi per raggiungere lo scopo di far accumulare debito IVA a carico della società, dirottando il denaro verso altre società o altre destinazioni; Rilevato che 1 quarto motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti - èinammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo benché vi sia congrua motivazione sul quantum di pena irrogato, già pari al minimo edittale e, dunque, non suscettibile di ulteriori mitigazioni, oltre che sulle ragioni che ostano al bilanciamento delle attenuanti generiche in termini di prevalenza (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata che fa riferimento al danno); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualì e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penale 13 LUG 2026 11 !D1RETTORF AMMINIST

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che il primo motivo del ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine all'erronea qualificazione dei fatti come operazioni dolose, travisando la funzione dell'inadempimento fiscale e omettendo di individuare le scelte gestionali che abbiano inciso sul dissesto - è inammissibile, per ciò che concerne il nesso dì causalità, in quanto inedito, relativo a violazioni dì legge deducibili e non dedotte in precedenza. Mentre, con riguardo alla natura delle operazioni, il motivo è aspecifico, omettendo di confrontarsi con la motivazione resa dalla Corte territoriale che ha ricostruito le operazioni alla stregua di sistematiche omissioni di versamenti tributari e contributivi che peraltro già dì per sè determinano un aggravamento della debitoria per gli interessi e le sanzioni che ne derivano; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sufficienza del dolo generico ai fini della configurabilità del reato - è manifestamente infondato in quanto asserisce un vizio di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, in cui si è motivato circa la consapevolezza dell'imputato, non estraneo ai meccanismi societari, tanto da averli descritti alla Guardia di Finanza in sede di interrogatorio, rendendosi conto del fatto che la società operasse in regime di sistematica omissione delle dovute contribuzioni, continuando ad accumulare debiti; Considerato che I terzo motivo del ricorso del ricorrente - con il quale lamenta vizio dì motivazione in relazione al ruolo di amministratore di fatto, alla posizione del prestanome, all'assenza di procedimenti tributari nonché all'effettiva conoscenza dello stato fiscale della società - è inammissibile in quanto consistente in censure generiche e reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte territoriale che ha escluso che il ricorrente fosse un mero prestanome, trattandosi, invece, di un soggetto operativo, il quale aveva conoscenza approfondita della società, nonché consapevolezza dell'illecita operatività della stessa, adoperandosi per raggiungere lo scopo di far accumulare debito IVA a carico della società, dirottando il denaro verso altre società o altre destinazioni; Rilevato che 1 quarto motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti - èinammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo benché vi sia congrua motivazione sul quantum di pena irrogato, già pari al minimo edittale e, dunque, non suscettibile di ulteriori mitigazioni, oltre che sulle ragioni che ostano al bilanciamento delle attenuanti generiche in termini di prevalenza (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata che fa riferimento al danno); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualì e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penale 13 LUG 2026 11 !D1RETTORF AMMINIST
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