CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29392/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 111 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Trieste del 16 novembre 20/3, con la quale era stata dichiarata inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato riferita alla sentenza del Tribunale di Trieste emessa l'11 aprile 2013, irrevocabile il 4 marzo 2014. Con tale sentenza, il ricorrente era condannato alla pena di 13 anni di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati ex art. 74 e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Con l'odierna impugnazione, il difensore ha eccepito l'erronea applicazione dell'art. 15 bis della legge n. 67 del 2014, norma che, nel non consentire alla vicenda in esame l'applicazione della normativa sul processo in absentia, si porrebbe in contrasto con gli art. 3 e 11 Cost., nonché con l'art. 6 della C.E.D.U. 3. Orbene, il ricorso è inammissibile, perché non corredato dalla procura speciale del condannato, dovendosi richiamare l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Rv. 279480), secondo cui, in tema di rescissione del giudicato ex art. 629 bis cod. proc. pen., è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata, atteso il rinvio della norma citata all'art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, che prevede quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione che il difensore sia munito di procura speciale. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere a carico del ricorrente di provvedere al pagamento delle spese del procedimento, nonché quello di versare la somma, equitativamente fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ;la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 ma