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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 settembre 2023

Cassazione n. 27520/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7736/2023Numero sezionale 4161/2023Numero di raccolta generale 27520/2023Data pubblicazione 28/09/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * * * Presidente * ** DI* * * ConsigliereCONSIGLIERE* * * Consigliere ** * * ConsigliereU d. 26/09/2023 CC* * * Consigliere rel.

C ron.* 7736/2023ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 7736/2023 r.g. proposto da* * rappresentato e difeso giusta procura speciale allegata incalce al ricorso dall * * * indirizzo [OSCURATO:EMAIL] . ricorrentecontroCOMUNE DI * in persona del * pro tempore rappresentato e difesogiusta procura speciale in calce al controricorso dall * * * S.* con domicilio digitale eletto presso l indirizzo pec di quest [OSCURATO:EMAIL]. controricorrente* * intimataavverso la sentenza n. cron. 390/2023 della [OSCURATO:PERSONA] CATANIApubblicata il giorno 06/03/2023* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7736/2023Numero sezionale 4161/2023Numero di raccolta generale 27520/2023Data pubblicazione 28/09/2023udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 26/09/2023dal Consigliere dott. * *1.

Con ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ. del 9 maggio 2022 n. 1323notificata nello stesso giorno il Tribunale di Siracusa rigettò il ricorso proposto da* * contro la deliberazione n. 26 del 13 luglio 2021 con cui il Consiglio* di * aveva dichiarato la sua decadenza dalla carica di consiglierecomunale contestualmente disponendo con delibera n. 27 di pari data la surrogadi * *2.

Il gravame promosso dal primo contro quella ordinanza è stato dichiaratoinammissibile perché tardivo dall adita Corte di appello di Catania con sentenza del6 marzo 2023 n. 390 resa nel contraddittorio con il Comune di * e ** e con l intervento del Procuratore Generale presso quella corte.2.1. * giudice ha osservato che «L ordinanza che ha definito il giudizio diprimo grado è stata depositata il 9/5/2022 e nella medesima data notificata alprocuratore del * a cura del Comune di * L atto di appello è stato propostoerroneamente con ricorso anziché con citazione ex art. 702 quater c.p.c. ed è statodepositato in cancelleria della Corte l 8/6/2022 ma notificato dal * unitamenteal decreto di fissazione dell udienza sia al Comune di * che alla * soltantoil 24/7/2022. * che il giudizio è stato istaurato e si è svolto secondo il ritosommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e segg. c.p.c. è stato precisato finda * n. 24689/2014 che l appello ai sensi dell art. 702 quater c.p.c. va propostocon citazione e non con ricorso con la conseguenza che entro il termine perimpugnare va effettuata la notificazione dell atto di appello alla parte appellataancorché il gravame sia stato introdotto con ricorso anziché con citazione.

In talsenso infatti è la regola generale non derogata dalla disciplina dell appello sulladecisione di primo grado assunta con il rito sommario di cui all art. 702 quater c.p.c..L appello è pertanto tardivo».3.

Per la cassazione della descritta sentenza ha proposto ricorso ** affidandosi a tre motivi illustrati anche da memoria ex art. 380 bis.1 cod.proc. civ..

Ha resistito con controricorso recante anche ricorso incidentalecondizionato con un motivo il Comune di * * * non ha svolto difesein questa sede.[OSCURATO:PERSONA]* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7736/2023Numero sezionale 4161/2023Numero di raccolta generale 27520/2023Data pubblicazione 28/09/20231.

I formulati motivi del ricorso principale denunciano rispettivamenteI «Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell art. 22 commi9 e 12 del d.lgs n. 150/2011 in relazione all art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.».

Siinsiste sul rilievo che in materia elettorale anche l appello va proposto con ricorso esi assume peraltro che nella specie la relativa questione sarebbe irrilevante.

Sideduce in proposito che «Ai sensi del comma 9 dell art. 22 del d.lgs. n. 150/2011il termine di 30 giorni per la proposizione dell appello non decorre dalla notifica a curadi parte dell ordinanza ma dall ultimo giorno della pubblicazione del dispositivodell ordinanza nell * * dell ente. * al giudizio elettorale disciplinatodall art. 131 del codice del processo amministrativo in cui è previsto il doppio terminedi decorrenza dell appello dalla notifica della sentenza per i diretti interessati edall ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell albo pretorio delcomune per gli altri candidati o elettori nei giudizi elettorali davanti al giudiceordinario il legislatore ha previsto un unico termine decorrente per ogni altrocittadino elettore o diretto interessato dall ultimo giorno di pubblicazionedell ordinanza all * * Alla data di avvenuta notifica del ricorso e del decretodi fissazione di udienza alle controparti l ordinanza del Tribunale di Siracusa non eraancora stata pubblicata all * * del Comune di * Ne deriva che l appelloè stato proposto tempestivamente anche quando si dovesse ritenere che andavaproposto con atto di citazione e non con ricorso non essendo ancora iniziato adecorrere il termine di trenta giorni alla data di notifica alle controparti del ricorso edel decreto di fissazione di udienza»II «Violazione dell art. 69 del Decreto legislativo n. 267/2000 per omessacontestazione dell ipotesi di incompatibilità posta a fondamento della decisioneimpugnata. * dell Ordinanza impugnata».

Si ascrive alla corte territoriale diavere posto a fondamento della decisione oggi impugnata un fatto diverso da quellocontestato al * come causa di sua decadenza dalla carica di consiglierecomunaleIII «Violazione ed errata applicazione dell art. 63 comma 1 n. 2 del d.lgs. n.267/2000». * dal rilievo che non esiste alcun rapporto convenzionale ocontrattuale fra il Comune di * e la partecipata * si sostiene che «Lacontestata incompatibilità non è supportata da alcuna prova concreta che ilricorrente quale consigliere di amministrazione * sia titolate di poteri di gestionee/o decisione in relazione al servizio di depurazione delle acque reflue che il Comunedi * sversa nel depuratore * e che «La contestata incompatibilità risulta* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7736/2023Numero sezionale 4161/2023Numero di raccolta generale 27520/2023Data pubblicazione 28/09/2023carente anche del requisito oggettivo prescritto dall art. 63 comma 1 n. 2 del d.lgs.n. 267/2000».2.

Il primo motivo di ricorso si rivela infondato con conseguente assorbimentodegli altri due.2.1. * ricordare che la corte di appello ha accertato e le relative circostanzesono rimaste assolutamente incontroverse che i l ordinanza che ha definito ilgiudizio di primo grado depositata il 9 maggio 2022 è stata notificata in pari dataal procuratore del * a cura del Comune di * ii l appello avverso quelprovvedimento è stato proposto con ricorso depositato in cancelleria l 8 giugno 2022ma notificato dal * unitamente al decreto di fissazione dell udienza sia alComune di * che alla * soltanto il 24 luglio 2022.2.2.

Va rimarcato poi che l odierna controversia avente ad oggetto la richiestadi decadenza dalla carica di consigliere comunale rientra tra quelle di cui all art. 70del d.lgs. n. 267 del 2000 e che giusta l art. 22 comma 1 del d.lgs. n. 150 del2011 “Le controversie previste … dall articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto2000 n. 267 sono regolate dal rito semplificato di cognizione ove non diversamentedisposto dal presente articolo”. * dunque il giudizio è stato istaurato esi è svolto in primo grado secondo il rito sommario di cognizione di cui agli artt.702 bis e segg. cod. proc. civ..2.3.

Fermo quanto precede rileva il Collegio che le Sezioni Unite di questa Corte cfr. sentenza del 10 febbraio 2014 n. 2907 pronunciata in tema di appello inmateria di opposizione ad ordinanza ingiunzione ai sensi della legge n. 689 del 1981hanno precisato che l appello segue di regola il rito ordinario mentre il principio diultrattività del rito seguito in primo grado trova applicazione soltanto in caso diesplicita previsione normativa pertanto in mancanza di una tale previsione quantoalla forma dell atto introduttivo quest ultima è costituita dalla citazione cfr. nellostesso senso in motivazione la più recente * n. 6318 del 2020.

Si veda peraltro* n. 10864 del 2023 secondo cui ai fini dell individuazione del regimeimpugnatorio del provvedimento che ha deciso una controversia assume rilevanzala forma adottata dal giudice ove sia frutto di una consapevole scelta da parte dicostui desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativoprocedimento.

Pertanto avendo il primo giudice pacificamente – quantocorrettamente – ritenuto l odierna controversia soggetta al rito sommario speciale exart. 22 del d.lgs. n. 150 del 2011 altrettanto doveva concludersi quanto al successivosuo grado di appello .* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7736/2023Numero sezionale 4161/2023Numero di raccolta generale 27520/2023Data pubblicazione 28/09/20232.3.1.

Va evidenziato inoltre che non è normativamente prevista la forma delricorso per l atto introduttivo del giudizio di appello avverso l ordinanza conclusivadel giudizio sommario ai sensi degli artt. 702 ter cod. proc. civ. sicché tale forma èquella ordinaria ossia l atto di citazione e in tal senso si è ormai orientata lagiurisprudenza di questa Corte cfr. oltre alla già citata * n. 6318 del 2020 *n. 24379 del 2019 * n. 8757 del 2018 * n. 18022 del 2015 resa proprioin un procedimento elettorale secondo cui «L appello avverso l ordinanza con cui iltribunale abbia deciso una controversia elettorale va proposto con atto di citazioneentro il termine perentorio previsto dall art. 702 quater c.p.c. sicché la tempestivitàdel gravame erroneamente introdotto con ricorso va verificata con riferimento nonsolo alla data di deposito ma anche a quella di notifica dell atto alla controparte nelrispetto del menzionato termine».

La stessa peraltro è stata ribadita da * n.1755 del 2016 in controversa affatto analoga * n. 14502 del 2014 * n.26326 del 2014 e successive conformi relative al procedimento sommario in materiadi protezione internazionale nel vigore dell art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011 nel testoanteriore alle modifiche apportate dall art. 27 comma 1 lett. f del d.lgs. n. 142 del2015.

Si veda pure * SU n. 28575 del 2018 con la quale nel ribadire che l art.702 quater cod. proc. civ. non regola la forma dell atto di appello nel rito sommarioil che implica nel secondo grado «l esclusione di una sorta di trascinamento del ritodi cui al giudizio sommario di primo grado» con la conseguenza che salval applicazione del disposto del secondo periodo della norma in parola – per il terzoperiodo v. ormai il primo comma dell art. 350 cod. proc. civ. come integrato dall art.27 comma 1 lett. b della legge 12 novembre 2011 n. 183 – l appello rimaneregolato dalle norme disciplinatrici di tale impugnazione nel rito ordinario e quindiquanto all atto introduttivo del gravame alla tecnica di proposizione dell appello conla citazione le Sezioni Unite di questa Corte sono pervenute ad una diversa esegesicon riferimento però all ipotesi specifica dell appello proposto avverso la decisionedi primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionalenel vigore dell art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011 come modificato dall art. 27 comma1 lett. f del d.lgs. n. 142 del 2015 .2.3.2. * secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità cfr. * n. 6318 del 2020 * SU n. 21675 del 2013 * SU n.22848 del 2013 * SU n. 2907 del 2014 ribadito pure in sostanza dalla giàcitata * SU 28575 del 2018 in caso di errore dell appellante nella scelta dellaforma dell atto introduttivo del gravame la decadenza dall impugnazione è evitata* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7736/2023Numero sezionale 4161/2023Numero di raccolta generale 27520/2023Data pubblicazione 28/09/2023in forza del principio di conversione ai sensi dell art. 156 cod. proc. civ. se entro iltermine per impugnare/si procede non solo al deposito ma anche alla notificazionedel ricorso che avviene normalmente unitamente al decreto di fissazione dell udienzadavanti al giudice di appello precisandosi che in tal caso non è necessaria eneppure configurabile una pronuncia di mutamento del rito.

Tale pronuncia infattiriguarda il caso in cui essendo previsti più riti si scopra che l attore ha errato nellascelta e si disponga pertanto che per il prosieguo il giudizio si svolga con un ritodiverso da quello con cui è stato iniziato. * per questa ragione l art. 702 tercomma 3 cod. proc. civ. atteso che per il giudizio di primo grado è prevista unamolteplicità di riti ordinario sommario e lavoristico ai sensi dell art. 1 del d.lgs. n.150 del 2011 stabilisce che il giudice rilevata l incongruenza della scelta del ritosommario da parte dell attore dispone la modificazione del rito ossia fissa l udienzadi cui all art. 183 cioè la prosecuzione del giudizio secondo il rito ordinario .

Tantovale però per il giudizio di primo grado ma non anche per il giudizio di appelloavverso l ordinanza pronunciata all esito del giudizio sommario di primo grado.

Pertale giudizio di appello infatti non è previsto dalla legge un rito sommario alternativoal rito ordinario esiste soltanto un rito quello ordinario in difetto come già rilevatodi espressa previsione del rito sommario integrato dalle disposizioni particolari dicui all art. 702 quater cod. proc. civ. relative al termine per impugnare e alla suadecorrenza all ammissione di nuovi mezzi di prova con maggiore ampiezza e all art.348 bis secondo comma lett. b cod. proc. civ. esclusione della pronuncia diinammissibilità dell appello ai sensi del comma primo rito che trova applicazione inogni caso sia impugnata un ordinanza pronunciata a conclusione di un giudiziosvoltosi con rito sommario.

Non essendo possibile un mutamento del rito in appellonon trova conseguentemente applicazione la salvezza degli effetti prevista dall art.4 comma 5 d.lgs. n. 150 del 2011 che invece presuppone appunto un ordinanzadi mutamento del rito cfr. in termini * n. 8757 del 2018 ribadita dalla piùrecente * n. 6318 del 2020 .2.4.

Il motivo all esame dunque stante la tardività del proposto appello sullabase dei dati sopra evidenziati e risultanti dagli atti e tenuto conto che giusta *SU n. 28975 del 2022 nelle controversie regolate dal rito sommario il termine – ditrenta giorni – per l impugnazione dell ordinanza ai sensi dell art. 702 quater cod.proc. civ. decorre per la parte costituita dalla sua comunicazione o notificazione enon dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienzadeve essere respinto.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7736/2023Numero sezionale 4161/2023Numero di raccolta generale 27520/2023Data pubblicazione 28/09/20232.4.1.

Né in contrario può condividersi l odierno assunto del ricorrente secondocui «Ai sensi del comma 9 dell art. 22 del d.lgs. n. 150.2011 il termine di 30 giorniper la proposizione dell appello non decorre dalla notifica a cura di partedell ordinanza ma dall ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo dell ordinanzanell * * dell ente. * al giudizio elettorale disciplinato dall art. 131 delcodice del processo amministrativo in cui è previsto il doppio termine di decorrenzadell appello dalla notifica della sentenza per i diretti interessati e dall ultimo giornodella pubblicazione della sentenza medesima nell albo pretorio del comune per glialtri candidati o elettori nei giudizi elettorali davanti al giudice ordinario il legislatoreha previsto un unico termine decorrente per ogni altro cittadino elettore o direttointeressato dall ultimo giorno di pubblicazione dell ordinanza all * * Inaltri termini ad avviso del * ai sensi del riportato comma 9 dell art. 22 deld.lgs. n. 150 del 2011 il termine di impugnazione di 30 giorni prescritto dall art.702 quater non decorrerebbe dalla comunicazione a cura della cancelleria ovverodalla notificazione ad istanza di parte ma dall ultimo giorno della pubblicazione deldispositivo dell Ordinanza all * * dell ente.2.4.2. * tale lettura della norma predetta tuttavia è destituita di fondamentopoiché si pone in palese contrasto con il dato normativo sopra riportato secondo cuila speciale previsione concernente la decorrenza del termine per la proposizionedell appello dalla pubblicazione del dispositivo dell ordinanza all * * dell ente– in deroga al regime generale del procedimento sommario – è previstaesclusivamente “per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato” e quindi nonper chi sia stato – come appunto il * – parte del primo grado di giudizio innanzial Tribunale e nei cui confronti sia avvenuta la notifica ad istanza di parte delladecisione poi impugnata2.5. * è poi il richiamo al comma 12 del medesimo art. 22 il qualeelettorale e di sostituire ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hannodiritto di esserlo in quanto esso postula comunque il rispetto della condizione dellatempestiva notifica del ricorso entro i trenta giorni previsti per la impugnazione.2.6.

Di qui la conferma della ineccepibile decisione sul punto della cortedistrettuale ed il conseguente assorbimento degli altri motivi del ricorso principale.3.

L unico motivo del ricorso incidentale del Comune di * che contesta allacorte suddetta di non essersi pronunciata su altro e diverso profilo di inammissibilitàdella impugnazione ivi proposta dal * deve considerarsi parimenti assorbito* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7736/2023Numero sezionale 4161/2023Numero di raccolta generale 27520/2023Data pubblicazione 28/09/2023perché dichiaratamente proposto in via condizionata all accoglimento di quelloprincipale.4.

In conclusione l odierno ricorso di * * deve essere respintoquanto al suo primo motivo con assorbimento degli altri e dell unico motivo delricorso incidentale condizionato del Comune di * restando le spese di questogiudizio di legittimità tra le sole parti costituite regolate dal principio disoccombenza altresì dandosi atto giusta quanto precisato da * SU n. 4315 del2020 rv. 657198 06 che malgrado il tenore della pronuncia adottata non è dovutoil pagamento di un ulteriore somma a titolo di contributo unificato posto che aisensi dell art. 22 comma 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 il procedimento in esamerisulta essere esente da ogni tassa imposta e spese di cancelleria.4.1.

Va disposta infine per l ipotesi di diffusione del presente provvedimentol omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52 deld.lgs. n. 196/2003.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7736/2023Numero sezionale 4161/2023Numero di raccolta generale 27520/2023Data pubblicazione 28/09/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * * * Presidente * ** DI* * * ConsigliereCONSIGLIERE* * * Consigliere ** * * ConsigliereU d. 26/09/2023 CC* * * Consigliere rel.

C ron.* 7736/2023ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 7736/2023 r.g. proposto da* * rappresentato e difeso giusta procura speciale allegata incalce al ricorso dall * * * indirizzo [OSCURATO:EMAIL] . ricorrentecontroCOMUNE DI * in persona del * pro tempore rappresentato e difesogiusta procura speciale in calce al controricorso dall * * * S.* con domicilio digitale eletto presso l indirizzo pec di quest [OSCURATO:EMAIL]. controricorrente* * intimataavverso la sentenza n. cron. 390/2023 della [OSCURATO:PERSONA] CATANIApubblicata il giorno 06/03/2023* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7736/2023Numero sezionale 4161/2023Numero di raccolta generale 27520/2023Data pubblicazione 28/09/2023udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 26/09/2023dal Consigliere dott. * *1.

Con ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ. del 9 maggio 2022 n. 1323notificata nello stesso giorno il Tribunale di Siracusa rigettò il ricorso proposto da* * contro la deliberazione n. 26 del 13 luglio 2021 con cui il Consiglio* di * aveva dichiarato la sua decadenza dalla carica di consiglierecomunale contestualmente disponendo con delibera n. 27 di pari data la surrogadi * *2.

Il gravame promosso dal primo contro quella ordinanza è stato dichiaratoinammissibile perché tardivo dall adita Corte di appello di Catania con sentenza del6 marzo 2023 n. 390 resa nel contraddittorio con il Comune di * e ** e con l intervento del Procuratore Generale presso quella corte.2.1. * giudice ha osservato che «L ordinanza che ha definito il giudizio diprimo grado è stata depositata il 9/5/2022 e nella medesima data notificata alprocuratore del * a cura del Comune di * L atto di appello è stato propostoerroneamente con ricorso anziché con citazione ex art. 702 quater c.p.c. ed è statodepositato in cancelleria della Corte l 8/6/2022 ma notificato dal * unitamenteal decreto di fissazione dell udienza sia al Comune di * che alla * soltantoil 24/7/2022. * che il giudizio è stato istaurato e si è svolto secondo il ritosommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e segg. c.p.c. è stato precisato finda * n. 24689/2014 che l appello ai sensi dell art. 702 quater c.p.c. va propostocon citazione e non con ricorso con la conseguenza che entro il termine perimpugnare va effettuata la notificazione dell atto di appello alla parte appellataancorché il gravame sia stato introdotto con ricorso anziché con citazione.

In talsenso infatti è la regola generale non derogata dalla disciplina dell appello sulladecisione di primo grado assunta con il rito sommario di cui all art. 702 quater c.p.c..L appello è pertanto tardivo».3.

Per la cassazione della descritta sentenza ha proposto ricorso ** affidandosi a tre motivi illustrati anche da memoria ex art. 380 bis.1 cod.proc. civ..

Ha resistito con controricorso recante anche ricorso incidentalecondizionato con un motivo il Comune di * * * non ha svolto difesein questa sede.[OSCURATO:PERSONA]* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7736/2023Numero sezionale 4161/2023Numero di raccolta generale 27520/2023Data pubblicazione 28/09/20231.

I formulati motivi del ricorso principale denunciano rispettivamenteI «Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell art. 22 commi9 e 12 del d.lgs n. 150/2011 in relazione all art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.».

Siinsiste sul rilievo che in materia elettorale anche l appello va proposto con ricorso esi assume peraltro che nella specie la relativa questione sarebbe irrilevante.

Sideduce in proposito che «Ai sensi del comma 9 dell art. 22 del d.lgs. n. 150/2011il termine di 30 giorni per la proposizione dell appello non decorre dalla notifica a curadi parte dell ordinanza ma dall ultimo giorno della pubblicazione del dispositivodell ordinanza nell * * dell ente. * al giudizio elettorale disciplinatodall art. 131 del codice del processo amministrativo in cui è previsto il doppio terminedi decorrenza dell appello dalla notifica della sentenza per i diretti interessati edall ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell albo pretorio delcomune per gli altri candidati o elettori nei giudizi elettorali davanti al giudiceordinario il legislatore ha previsto un unico termine decorrente per ogni altrocittadino elettore o diretto interessato dall ultimo giorno di pubblicazionedell ordinanza all * * Alla data di avvenuta notifica del ricorso e del decretodi fissazione di udienza alle controparti l ordinanza del Tribunale di Siracusa non eraancora stata pubblicata all * * del Comune di * Ne deriva che l appelloè stato proposto tempestivamente anche quando si dovesse ritenere che andavaproposto con atto di citazione e non con ricorso non essendo ancora iniziato adecorrere il termine di trenta giorni alla data di notifica alle controparti del ricorso edel decreto di fissazione di udienza»II «Violazione dell art. 69 del Decreto legislativo n. 267/2000 per omessacontestazione dell ipotesi di incompatibilità posta a fondamento della decisioneimpugnata. * dell Ordinanza impugnata».

Si ascrive alla corte territoriale diavere posto a fondamento della decisione oggi impugnata un fatto diverso da quellocontestato al * come causa di sua decadenza dalla carica di consiglierecomunaleIII «Violazione ed errata applicazione dell art. 63 comma 1 n. 2 del d.lgs. n.267/2000». * dal rilievo che non esiste alcun rapporto convenzionale ocontrattuale fra il Comune di * e la partecipata * si sostiene che «Lacontestata incompatibilità non è supportata da alcuna prova concreta che ilricorrente quale consigliere di amministrazione * sia titolate di poteri di gestionee/o decisione in relazione al servizio di depurazione delle acque reflue che il Comunedi * sversa nel depuratore * e che «La contestata incompatibilità risulta* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7736/2023Numero sezionale 4161/2023Numero di raccolta generale 27520/2023Data pubblicazione 28/09/2023carente anche del requisito oggettivo prescritto dall art. 63 comma 1 n. 2 del d.lgs.n. 267/2000».2.

Il primo motivo di ricorso si rivela infondato con conseguente assorbimentodegli altri due.2.1. * ricordare che la corte di appello ha accertato e le relative circostanzesono rimaste assolutamente incontroverse che i l ordinanza che ha definito ilgiudizio di primo grado depositata il 9 maggio 2022 è stata notificata in pari dataal procuratore del * a cura del Comune di * ii l appello avverso quelprovvedimento è stato proposto con ricorso depositato in cancelleria l 8 giugno 2022ma notificato dal * unitamente al decreto di fissazione dell udienza sia alComune di * che alla * soltanto il 24 luglio 2022.2.2.

Va rimarcato poi che l odierna controversia avente ad oggetto la richiestadi decadenza dalla carica di consigliere comunale rientra tra quelle di cui all art. 70del d.lgs. n. 267 del 2000 e che giusta l art. 22 comma 1 del d.lgs. n. 150 del2011 “Le controversie previste … dall articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto2000 n. 267 sono regolate dal rito semplificato di cognizione ove non diversamentedisposto dal presente articolo”. * dunque il giudizio è stato istaurato esi è svolto in primo grado secondo il rito sommario di cognizione di cui agli artt.702 bis e segg. cod. proc. civ..2.3.

Fermo quanto precede rileva il Collegio che le Sezioni Unite di questa Corte cfr. sentenza del 10 febbraio 2014 n. 2907 pronunciata in tema di appello inmateria di opposizione ad ordinanza ingiunzione ai sensi della legge n. 689 del 1981hanno precisato che l appello segue di regola il rito ordinario mentre il principio diultrattività del rito seguito in primo grado trova applicazione soltanto in caso diesplicita previsione normativa pertanto in mancanza di una tale previsione quantoalla forma dell atto introduttivo quest ultima è costituita dalla citazione cfr. nellostesso senso in motivazione la più recente * n. 6318 del 2020.

Si veda peraltro* n. 10864 del 2023 secondo cui ai fini dell individuazione del regimeimpugnatorio del provvedimento che ha deciso una controversia assume rilevanzala forma adottata dal giudice ove sia frutto di una consapevole scelta da parte dicostui desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativoprocedimento.

Pertanto avendo il primo giudice pacificamente – quantocorrettamente – ritenuto l odierna controversia soggetta al rito sommario speciale exart. 22 del d.lgs. n. 150 del 2011 altrettanto doveva concludersi quanto al successivosuo grado di appello .* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7736/2023Numero sezionale 4161/2023Numero di raccolta generale 27520/2023Data pubblicazione 28/09/20232.3.1.

Va evidenziato inoltre che non è normativamente prevista la forma delricorso per l atto introduttivo del giudizio di appello avverso l ordinanza conclusivadel giudizio sommario ai sensi degli artt. 702 ter cod. proc. civ. sicché tale forma èquella ordinaria ossia l atto di citazione e in tal senso si è ormai orientata lagiurisprudenza di questa Corte cfr. oltre alla già citata * n. 6318 del 2020 *n. 24379 del 2019 * n. 8757 del 2018 * n. 18022 del 2015 resa proprioin un procedimento elettorale secondo cui «L appello avverso l ordinanza con cui iltribunale abbia deciso una controversia elettorale va proposto con atto di citazioneentro il termine perentorio previsto dall art. 702 quater c.p.c. sicché la tempestivitàdel gravame erroneamente introdotto con ricorso va verificata con riferimento nonsolo alla data di deposito ma anche a quella di notifica dell atto alla controparte nelrispetto del menzionato termine».

La stessa peraltro è stata ribadita da * n.1755 del 2016 in controversa affatto analoga * n. 14502 del 2014 * n.26326 del 2014 e successive conformi relative al procedimento sommario in materiadi protezione internazionale nel vigore dell art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011 nel testoanteriore alle modifiche apportate dall art. 27 comma 1 lett. f del d.lgs. n. 142 del2015.

Si veda pure * SU n. 28575 del 2018 con la quale nel ribadire che l art.702 quater cod. proc. civ. non regola la forma dell atto di appello nel rito sommarioil che implica nel secondo grado «l esclusione di una sorta di trascinamento del ritodi cui al giudizio sommario di primo grado» con la conseguenza che salval applicazione del disposto del secondo periodo della norma in parola – per il terzoperiodo v. ormai il primo comma dell art. 350 cod. proc. civ. come integrato dall art.27 comma 1 lett. b della legge 12 novembre 2011 n. 183 – l appello rimaneregolato dalle norme disciplinatrici di tale impugnazione nel rito ordinario e quindiquanto all atto introduttivo del gravame alla tecnica di proposizione dell appello conla citazione le Sezioni Unite di questa Corte sono pervenute ad una diversa esegesicon riferimento però all ipotesi specifica dell appello proposto avverso la decisionedi primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionalenel vigore dell art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011 come modificato dall art. 27 comma1 lett. f del d.lgs. n. 142 del 2015 .2.3.2. * secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità cfr. * n. 6318 del 2020 * SU n. 21675 del 2013 * SU n.22848 del 2013 * SU n. 2907 del 2014 ribadito pure in sostanza dalla giàcitata * SU 28575 del 2018 in caso di errore dell appellante nella scelta dellaforma dell atto introduttivo del gravame la decadenza dall impugnazione è evitata* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7736/2023Numero sezionale 4161/2023Numero di raccolta generale 27520/2023Data pubblicazione 28/09/2023in forza del principio di conversione ai sensi dell art. 156 cod. proc. civ. se entro iltermine per impugnare/si procede non solo al deposito ma anche alla notificazionedel ricorso che avviene normalmente unitamente al decreto di fissazione dell udienzadavanti al giudice di appello precisandosi che in tal caso non è necessaria eneppure configurabile una pronuncia di mutamento del rito.

Tale pronuncia infattiriguarda il caso in cui essendo previsti più riti si scopra che l attore ha errato nellascelta e si disponga pertanto che per il prosieguo il giudizio si svolga con un ritodiverso da quello con cui è stato iniziato. * per questa ragione l art. 702 tercomma 3 cod. proc. civ. atteso che per il giudizio di primo grado è prevista unamolteplicità di riti ordinario sommario e lavoristico ai sensi dell art. 1 del d.lgs. n.150 del 2011 stabilisce che il giudice rilevata l incongruenza della scelta del ritosommario da parte dell attore dispone la modificazione del rito ossia fissa l udienzadi cui all art. 183 cioè la prosecuzione del giudizio secondo il rito ordinario .

Tantovale però per il giudizio di primo grado ma non anche per il giudizio di appelloavverso l ordinanza pronunciata all esito del giudizio sommario di primo grado.

Pertale giudizio di appello infatti non è previsto dalla legge un rito sommario alternativoal rito ordinario esiste soltanto un rito quello ordinario in difetto come già rilevatodi espressa previsione del rito sommario integrato dalle disposizioni particolari dicui all art. 702 quater cod. proc. civ. relative al termine per impugnare e alla suadecorrenza all ammissione di nuovi mezzi di prova con maggiore ampiezza e all art.348 bis secondo comma lett. b cod. proc. civ. esclusione della pronuncia diinammissibilità dell appello ai sensi del comma primo rito che trova applicazione inogni caso sia impugnata un ordinanza pronunciata a conclusione di un giudiziosvoltosi con rito sommario.

Non essendo possibile un mutamento del rito in appellonon trova conseguentemente applicazione la salvezza degli effetti prevista dall art.4 comma 5 d.lgs. n. 150 del 2011 che invece presuppone appunto un ordinanzadi mutamento del rito cfr. in termini * n. 8757 del 2018 ribadita dalla piùrecente * n. 6318 del 2020 .2.4.

Il motivo all esame dunque stante la tardività del proposto appello sullabase dei dati sopra evidenziati e risultanti dagli atti e tenuto conto che giusta *SU n. 28975 del 2022 nelle controversie regolate dal rito sommario il termine – ditrenta giorni – per l impugnazione dell ordinanza ai sensi dell art. 702 quater cod.proc. civ. decorre per la parte costituita dalla sua comunicazione o notificazione enon dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienzadeve essere respinto.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7736/2023Numero sezionale 4161/2023Numero di raccolta generale 27520/2023Data pubblicazione 28/09/20232.4.1.

Né in contrario può condividersi l odierno assunto del ricorrente secondocui «Ai sensi del comma 9 dell art. 22 del d.lgs. n. 150.2011 il termine di 30 giorniper la proposizione dell appello non decorre dalla notifica a cura di partedell ordinanza ma dall ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo dell ordinanzanell * * dell ente. * al giudizio elettorale disciplinato dall art. 131 delcodice del processo amministrativo in cui è previsto il doppio termine di decorrenzadell appello dalla notifica della sentenza per i diretti interessati e dall ultimo giornodella pubblicazione della sentenza medesima nell albo pretorio del comune per glialtri candidati o elettori nei giudizi elettorali davanti al giudice ordinario il legislatoreha previsto un unico termine decorrente per ogni altro cittadino elettore o direttointeressato dall ultimo giorno di pubblicazione dell ordinanza all * * Inaltri termini ad avviso del * ai sensi del riportato comma 9 dell art. 22 deld.lgs. n. 150 del 2011 il termine di impugnazione di 30 giorni prescritto dall art.702 quater non decorrerebbe dalla comunicazione a cura della cancelleria ovverodalla notificazione ad istanza di parte ma dall ultimo giorno della pubblicazione deldispositivo dell Ordinanza all * * dell ente.2.4.2. * tale lettura della norma predetta tuttavia è destituita di fondamentopoiché si pone in palese contrasto con il dato normativo sopra riportato secondo cuila speciale previsione concernente la decorrenza del termine per la proposizionedell appello dalla pubblicazione del dispositivo dell ordinanza all * * dell ente– in deroga al regime generale del procedimento sommario – è previstaesclusivamente “per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato” e quindi nonper chi sia stato – come appunto il * – parte del primo grado di giudizio innanzial Tribunale e nei cui confronti sia avvenuta la notifica ad istanza di parte delladecisione poi impugnata2.5. * è poi il richiamo al comma 12 del medesimo art. 22 il qualeelettorale e di sostituire ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hannodiritto di esserlo in quanto esso postula comunque il rispetto della condizione dellatempestiva notifica del ricorso entro i trenta giorni previsti per la impugnazione.2.6.

Di qui la conferma della ineccepibile decisione sul punto della cortedistrettuale ed il conseguente assorbimento degli altri motivi del ricorso principale.3.

L unico motivo del ricorso incidentale del Comune di * che contesta allacorte suddetta di non essersi pronunciata su altro e diverso profilo di inammissibilitàdella impugnazione ivi proposta dal * deve considerarsi parimenti assorbito* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7736/2023Numero sezionale 4161/2023Numero di raccolta generale 27520/2023Data pubblicazione 28/09/2023perché dichiaratamente proposto in via condizionata all accoglimento di quelloprincipale.4.

In conclusione l odierno ricorso di * * deve essere respintoquanto al suo primo motivo con assorbimento degli altri e dell unico motivo delricorso incidentale condizionato del Comune di * restando le spese di questogiudizio di legittimità tra le sole parti costituite regolate dal principio disoccombenza altresì dandosi atto giusta quanto precisato da * SU n. 4315 del2020 rv. 657198 06 che malgrado il tenore della pronuncia adottata non è dovutoil pagamento di un ulteriore somma a titolo di contributo unificato posto che aisensi dell art. 22 comma 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 il procedimento in esamerisulta essere esente da ogni tassa imposta e spese di cancelleria.4.1.

Va disposta infine per l ipotesi di diffusione del presente provvedimentol omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52 deld.lgs. n. 196/2003. *La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale del * dichiarandoneassorbiti gli altri.Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato del Comune di *Condanna il * al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimitàsostenute dal menzionato Comune che si liquidano in € 4.000 00 per compensi oltrealle spese forfettarie nella misura del 15% agli esborsi liquidati in € 200 00.Dispone per l ipotesi di diffusione del presente provvedimento l omissione dellegeneralità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.ricorso.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civile dellaCorte Suprema di cassazione il 26 settembre 2023.Il Presidente* **La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale del * dichiarandoneassorbiti gli altri.Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato del Comune di *Condanna il * al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimitàsostenute dal menzionato Comune che si liquidano in € 4.000 00 per compensi oltrealle spese forfettarie nella misura del 15% agli esborsi liquidati in € 200 00.Dispone per l ipotesi di diffusione del presente provvedimento l omissione dellegeneralità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.ricorso.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civile dellaCorte Suprema di cassazione il 26 settembre 2023.Il Presidente* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7736/2023Numero sezionale 4161/2023Numero di raccolta generale 27520/2023Data pubblicazione 28/09/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * * * Presidente * ** DI* * * ConsigliereCONSIGLIERE* * * Consigliere ** * * ConsigliereU d. 26/09/2023 CC* * * Consigliere rel. C ron.* 7736/2023ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 7736/2023 r.g. proposto da* * rappresentato e difeso giusta procura speciale allegata incalce al ricorso dall * * * indirizzo [OSCURATO:EMAIL] . ricorrentecontroCOMUNE DI * in persona del * pro tempore rappresentato e difesogiusta procura speciale in calce al controricorso dall * * * S.* con domicilio digitale eletto presso l indirizzo pec di quest [OSCURATO:EMAIL]. controricorrente* * intimataavverso la sentenza n. cron. 390/2023 della [OSCURATO:PERSONA] CATANIApubblicata il giorno 06/03/2023* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7736/2023Numero sezionale 4161/2023Numero di raccolta generale 27520/2023Data pubblicazione 28/09/2023udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 26/09/2023dal Consigliere dott. * *1. Con ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ. del 9 maggio 2022 n. 1323notificata nello stesso giorno il Tribunale di Siracusa rigettò il ricorso proposto da* * contro la deliberazione n. 26 del 13 luglio 2021 con cui il Consiglio* di * aveva dichiarato la sua decadenza dalla carica di consiglierecomunale contestualmente disponendo con delibera n. 27 di pari data la surrogadi * *2. Il gravame promosso dal primo contro quella ordinanza è stato dichiaratoinammissibile perché tardivo dall adita Corte di appello di Catania con sentenza del6 marzo 2023 n. 390 resa nel contraddittorio con il Comune di * e ** e con l intervento del Procuratore Generale presso quella corte.2.1. * giudice ha osservato che «L ordinanza che ha definito il giudizio diprimo grado è stata depositata il 9/5/2022 e nella medesima data notificata alprocuratore del * a cura del Comune di * L atto di appello è stato propostoerroneamente con ricorso anziché con citazione ex art. 702 quater c.p.c. ed è statodepositato in cancelleria della Corte l 8/6/2022 ma notificato dal * unitamenteal decreto di fissazione dell udienza sia al Comune di * che alla * soltantoil 24/7/2022. * che il giudizio è stato istaurato e si è svolto secondo il ritosommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e segg. c.p.c. è stato precisato finda * n. 24689/2014 che l appello ai sensi dell art. 702 quater c.p.c. va propostocon citazione e non con ricorso con la conseguenza che entro il termine perimpugnare va effettuata la notificazione dell atto di appello alla parte appellataancorché il gravame sia stato introdotto con ricorso anziché con citazione. In talsenso infatti è la regola generale non derogata dalla disciplina dell appello sulladecisione di primo grado assunta con il rito sommario di cui all art. 702 quater c.p.c..L appello è pertanto tardivo».3. Per la cassazione della descritta sentenza ha proposto ricorso ** affidandosi a tre motivi illustrati anche da memoria ex art. 380 bis.1 cod.proc. civ.. Ha resistito con controricorso recante anche ricorso incidentalecondizionato con un motivo il Comune di * * * non ha svolto difesein questa sede.[OSCURATO:PERSONA]* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7736/2023Numero sezionale 4161/2023Numero di raccolta generale 27520/2023Data pubblicazione 28/09/20231. I formulati motivi del ricorso principale denunciano rispettivamenteI «Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell art. 22 commi9 e 12 del d.lgs n. 150/2011 in relazione all art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.». Siinsiste sul rilievo che in materia elettorale anche l appello va proposto con ricorso esi assume peraltro che nella specie la relativa questione sarebbe irrilevante. Sideduce in proposito che «Ai sensi del comma 9 dell art. 22 del d.lgs. n. 150/2011il termine di 30 giorni per la proposizione dell appello non decorre dalla notifica a curadi parte dell ordinanza ma dall ultimo giorno della pubblicazione del dispositivodell ordinanza nell * * dell ente. * al giudizio elettorale disciplinatodall art. 131 del codice del processo amministrativo in cui è previsto il doppio terminedi decorrenza dell appello dalla notifica della sentenza per i diretti interessati edall ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell albo pretorio delcomune per gli altri candidati o elettori nei giudizi elettorali davanti al giudiceordinario il legislatore ha previsto un unico termine decorrente per ogni altrocittadino elettore o diretto interessato dall ultimo giorno di pubblicazionedell ordinanza all * * Alla data di avvenuta notifica del ricorso e del decretodi fissazione di udienza alle controparti l ordinanza del Tribunale di Siracusa non eraancora stata pubblicata all * * del Comune di * Ne deriva che l appelloè stato proposto tempestivamente anche quando si dovesse ritenere che andavaproposto con atto di citazione e non con ricorso non essendo ancora iniziato adecorrere il termine di trenta giorni alla data di notifica alle controparti del ricorso edel decreto di fissazione di udienza»II «Violazione dell art. 69 del Decreto legislativo n. 267/2000 per omessacontestazione dell ipotesi di incompatibilità posta a fondamento della decisioneimpugnata. * dell Ordinanza impugnata». Si ascrive alla corte territoriale diavere posto a fondamento della decisione oggi impugnata un fatto diverso da quellocontestato al * come causa di sua decadenza dalla carica di consiglierecomunaleIII «Violazione ed errata applicazione dell art. 63 comma 1 n. 2 del d.lgs. n.267/2000». * dal rilievo che non esiste alcun rapporto convenzionale ocontrattuale fra il Comune di * e la partecipata * si sostiene che «Lacontestata incompatibilità non è supportata da alcuna prova concreta che ilricorrente quale consigliere di amministrazione * sia titolate di poteri di gestionee/o decisione in relazione al servizio di depurazione delle acque reflue che il Comunedi * sversa nel depuratore * e che «La contestata incompatibilità risulta* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7736/2023Numero sezionale 4161/2023Numero di raccolta generale 27520/2023Data pubblicazione 28/09/2023carente anche del requisito oggettivo prescritto dall art. 63 comma 1 n. 2 del d.lgs.n. 267/2000».2. Il primo motivo di ricorso si rivela infondato con conseguente assorbimentodegli altri due.2.1. * ricordare che la corte di appello ha accertato e le relative circostanzesono rimaste assolutamente incontroverse che i l ordinanza che ha definito ilgiudizio di primo grado depositata il 9 maggio 2022 è stata notificata in pari dataal procuratore del * a cura del Comune di * ii l appello avverso quelprovvedimento è stato proposto con ricorso depositato in cancelleria l 8 giugno 2022ma notificato dal * unitamente al decreto di fissazione dell udienza sia alComune di * che alla * soltanto il 24 luglio 2022.2.2. Va rimarcato poi che l odierna controversia avente ad oggetto la richiestadi decadenza dalla carica di consigliere comunale rientra tra quelle di cui all art. 70del d.lgs. n. 267 del 2000 e che giusta l art. 22 comma 1 del d.lgs. n. 150 del2011 “Le controversie previste … dall articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto2000 n. 267 sono regolate dal rito semplificato di cognizione ove non diversamentedisposto dal presente articolo”. * dunque il giudizio è stato istaurato esi è svolto in primo grado secondo il rito sommario di cognizione di cui agli artt.702 bis e segg. cod. proc. civ..2.3. Fermo quanto precede rileva il Collegio che le Sezioni Unite di questa Corte cfr. sentenza del 10 febbraio 2014 n. 2907 pronunciata in tema di appello inmateria di opposizione ad ordinanza ingiunzione ai sensi della legge n. 689 del 1981hanno precisato che l appello segue di regola il rito ordinario mentre il principio diultrattività del rito seguito in primo grado trova applicazione soltanto in caso diesplicita previsione normativa pertanto in mancanza di una tale previsione quantoalla forma dell atto introduttivo quest ultima è costituita dalla citazione cfr. nellostesso senso in motivazione la più recente * n. 6318 del 2020. Si veda peraltro* n. 10864 del 2023 secondo cui ai fini dell individuazione del regimeimpugnatorio del provvedimento che ha deciso una controversia assume rilevanzala forma adottata dal giudice ove sia frutto di una consapevole scelta da parte dicostui desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativoprocedimento. Pertanto avendo il primo giudice pacificamente – quantocorrettamente – ritenuto l odierna controversia soggetta al rito sommario speciale exart. 22 del d.lgs. n. 150 del 2011 altrettanto doveva concludersi quanto al successivosuo grado di appello .* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7736/2023Numero sezionale 4161/2023Numero di raccolta generale 27520/2023Data pubblicazione 28/09/20232.3.1. Va evidenziato inoltre che non è normativamente prevista la forma delricorso per l atto introduttivo del giudizio di appello avverso l ordinanza conclusivadel giudizio sommario ai sensi degli artt. 702 ter cod. proc. civ. sicché tale forma èquella ordinaria ossia l atto di citazione e in tal senso si è ormai orientata lagiurisprudenza di questa Corte cfr. oltre alla già citata * n. 6318 del 2020 *n. 24379 del 2019 * n. 8757 del 2018 * n. 18022 del 2015 resa proprioin un procedimento elettorale secondo cui «L appello avverso l ordinanza con cui iltribunale abbia deciso una controversia elettorale va proposto con atto di citazioneentro il termine perentorio previsto dall art. 702 quater c.p.c. sicché la tempestivitàdel gravame erroneamente introdotto con ricorso va verificata con riferimento nonsolo alla data di deposito ma anche a quella di notifica dell atto alla controparte nelrispetto del menzionato termine». La stessa peraltro è stata ribadita da * n.1755 del 2016 in controversa affatto analoga * n. 14502 del 2014 * n.26326 del 2014 e successive conformi relative al procedimento sommario in materiadi protezione internazionale nel vigore dell art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011 nel testoanteriore alle modifiche apportate dall art. 27 comma 1 lett. f del d.lgs. n. 142 del2015. Si veda pure * SU n. 28575 del 2018 con la quale nel ribadire che l art.702 quater cod. proc. civ. non regola la forma dell atto di appello nel rito sommarioil che implica nel secondo grado «l esclusione di una sorta di trascinamento del ritodi cui al giudizio sommario di primo grado» con la conseguenza che salval applicazione del disposto del secondo periodo della norma in parola – per il terzoperiodo v. ormai il primo comma dell art. 350 cod. proc. civ. come integrato dall art.27 comma 1 lett. b della legge 12 novembre 2011 n. 183 – l appello rimaneregolato dalle norme disciplinatrici di tale impugnazione nel rito ordinario e quindiquanto all atto introduttivo del gravame alla tecnica di proposizione dell appello conla citazione le Sezioni Unite di questa Corte sono pervenute ad una diversa esegesicon riferimento però all ipotesi specifica dell appello proposto avverso la decisionedi primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionalenel vigore dell art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011 come modificato dall art. 27 comma1 lett. f del d.lgs. n. 142 del 2015 .2.3.2. * secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità cfr. * n. 6318 del 2020 * SU n. 21675 del 2013 * SU n.22848 del 2013 * SU n. 2907 del 2014 ribadito pure in sostanza dalla giàcitata * SU 28575 del 2018 in caso di errore dell appellante nella scelta dellaforma dell atto introduttivo del gravame la decadenza dall impugnazione è evitata* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7736/2023Numero sezionale 4161/2023Numero di raccolta generale 27520/2023Data pubblicazione 28/09/2023in forza del principio di conversione ai sensi dell art. 156 cod. proc. civ. se entro iltermine per impugnare/si procede non solo al deposito ma anche alla notificazionedel ricorso che avviene normalmente unitamente al decreto di fissazione dell udienzadavanti al giudice di appello precisandosi che in tal caso non è necessaria eneppure configurabile una pronuncia di mutamento del rito. Tale pronuncia infattiriguarda il caso in cui essendo previsti più riti si scopra che l attore ha errato nellascelta e si disponga pertanto che per il prosieguo il giudizio si svolga con un ritodiverso da quello con cui è stato iniziato. * per questa ragione l art. 702 tercomma 3 cod. proc. civ. atteso che per il giudizio di primo grado è prevista unamolteplicità di riti ordinario sommario e lavoristico ai sensi dell art. 1 del d.lgs. n.150 del 2011 stabilisce che il giudice rilevata l incongruenza della scelta del ritosommario da parte dell attore dispone la modificazione del rito ossia fissa l udienzadi cui all art. 183 cioè la prosecuzione del giudizio secondo il rito ordinario . Tantovale però per il giudizio di primo grado ma non anche per il giudizio di appelloavverso l ordinanza pronunciata all esito del giudizio sommario di primo grado. Pertale giudizio di appello infatti non è previsto dalla legge un rito sommario alternativoal rito ordinario esiste soltanto un rito quello ordinario in difetto come già rilevatodi espressa previsione del rito sommario integrato dalle disposizioni particolari dicui all art. 702 quater cod. proc. civ. relative al termine per impugnare e alla suadecorrenza all ammissione di nuovi mezzi di prova con maggiore ampiezza e all art.348 bis secondo comma lett. b cod. proc. civ. esclusione della pronuncia diinammissibilità dell appello ai sensi del comma primo rito che trova applicazione inogni caso sia impugnata un ordinanza pronunciata a conclusione di un giudiziosvoltosi con rito sommario. Non essendo possibile un mutamento del rito in appellonon trova conseguentemente applicazione la salvezza degli effetti prevista dall art.4 comma 5 d.lgs. n. 150 del 2011 che invece presuppone appunto un ordinanzadi mutamento del rito cfr. in termini * n. 8757 del 2018 ribadita dalla piùrecente * n. 6318 del 2020 .2.4. Il motivo all esame dunque stante la tardività del proposto appello sullabase dei dati sopra evidenziati e risultanti dagli atti e tenuto conto che giusta *SU n. 28975 del 2022 nelle controversie regolate dal rito sommario il termine – ditrenta giorni – per l impugnazione dell ordinanza ai sensi dell art. 702 quater cod.proc. civ. decorre per la parte costituita dalla sua comunicazione o notificazione enon dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienzadeve essere respinto.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7736/2023Numero sezionale 4161/2023Numero di raccolta generale 27520/2023Data pubblicazione 28/09/20232.4.1. Né in contrario può condividersi l odierno assunto del ricorrente secondocui «Ai sensi del comma 9 dell art. 22 del d.lgs. n. 150.2011 il termine di 30 giorniper la proposizione dell appello non decorre dalla notifica a cura di partedell ordinanza ma dall ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo dell ordinanzanell * * dell ente. * al giudizio elettorale disciplinato dall art. 131 delcodice del processo amministrativo in cui è previsto il doppio termine di decorrenzadell appello dalla notifica della sentenza per i diretti interessati e dall ultimo giornodella pubblicazione della sentenza medesima nell albo pretorio del comune per glialtri candidati o elettori nei giudizi elettorali davanti al giudice ordinario il legislatoreha previsto un unico termine decorrente per ogni altro cittadino elettore o direttointeressato dall ultimo giorno di pubblicazione dell ordinanza all * * Inaltri termini ad avviso del * ai sensi del riportato comma 9 dell art. 22 deld.lgs. n. 150 del 2011 il termine di impugnazione di 30 giorni prescritto dall art.702 quater non decorrerebbe dalla comunicazione a cura della cancelleria ovverodalla notificazione ad istanza di parte ma dall ultimo giorno della pubblicazione deldispositivo dell Ordinanza all * * dell ente.2.4.2. * tale lettura della norma predetta tuttavia è destituita di fondamentopoiché si pone in palese contrasto con il dato normativo sopra riportato secondo cuila speciale previsione concernente la decorrenza del termine per la proposizionedell appello dalla pubblicazione del dispositivo dell ordinanza all * * dell ente– in deroga al regime generale del procedimento sommario – è previstaesclusivamente “per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato” e quindi nonper chi sia stato – come appunto il * – parte del primo grado di giudizio innanzial Tribunale e nei cui confronti sia avvenuta la notifica ad istanza di parte delladecisione poi impugnata2.5. * è poi il richiamo al comma 12 del medesimo art. 22 il qualeelettorale e di sostituire ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hannodiritto di esserlo in quanto esso postula comunque il rispetto della condizione dellatempestiva notifica del ricorso entro i trenta giorni previsti per la impugnazione.2.6. Di qui la conferma della ineccepibile decisione sul punto della cortedistrettuale ed il conseguente assorbimento degli altri motivi del ricorso principale.3. L unico motivo del ricorso incidentale del Comune di * che contesta allacorte suddetta di non essersi pronunciata su altro e diverso profilo di inammissibilitàdella impugnazione ivi proposta dal * deve considerarsi parimenti assorbito* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7736/2023Numero sezionale 4161/2023Numero di raccolta generale 27520/2023Data pubblicazione 28/09/2023perché dichiaratamente proposto in via condizionata all accoglimento di quelloprincipale.4. In conclusione l odierno ricorso di * * deve essere respintoquanto al suo primo motivo con assorbimento degli altri e dell unico motivo delricorso incidentale condizionato del Comune di * restando le spese di questogiudizio di legittimità tra le sole parti costituite regolate dal principio disoccombenza altresì dandosi atto giusta quanto precisato da * SU n. 4315 del2020 rv. 657198 06 che malgrado il tenore della pronuncia adottata non è dovutoil pagamento di un ulteriore somma a titolo di contributo unificato posto che aisensi dell art. 22 comma 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 il procedimento in esamerisulta essere esente da ogni tassa imposta e spese di cancelleria.4.1. Va disposta infine per l ipotesi di diffusione del presente provvedimentol omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52 deld.lgs. n. 196/2003.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7736/2023Numero sezionale 4161/2023Numero di raccolta generale 27520/2023Data pubblicazione 28/09/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * * * Presidente * ** DI* * * ConsigliereCONSIGLIERE* * * Consigliere ** * * ConsigliereU d. 26/09/2023 CC* * * Consigliere rel. C ron.* 7736/2023ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 7736/2023 r.g. proposto da* * rappresentato e difeso giusta procura speciale allegata incalce al ricorso dall * * * indirizzo [OSCURATO:EMAIL] . ricorrentecontroCOMUNE DI * in persona del * pro tempore rappresentato e difesogiusta procura speciale in calce al controricorso dall * * * S.* con domicilio digitale eletto presso l indirizzo pec di quest [OSCURATO:EMAIL]. controricorrente* * intimataavverso la sentenza n. cron. 390/2023 della [OSCURATO:PERSONA] CATANIApubblicata il giorno 06/03/2023* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7736/2023Numero sezionale 4161/2023Numero di raccolta generale 27520/2023Data pubblicazione 28/09/2023udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 26/09/2023dal Consigliere dott. * *1. Con ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ. del 9 maggio 2022 n. 1323notificata nello stesso giorno il Tribunale di Siracusa rigettò il ricorso proposto da* * contro la deliberazione n. 26 del 13 luglio 2021 con cui il Consiglio* di * aveva dichiarato la sua decadenza dalla carica di consiglierecomunale contestualmente disponendo con delibera n. 27 di pari data la surrogadi * *2. Il gravame promosso dal primo contro quella ordinanza è stato dichiaratoinammissibile perché tardivo dall adita Corte di appello di Catania con sentenza del6 marzo 2023 n. 390 resa nel contraddittorio con il Comune di * e ** e con l intervento del Procuratore Generale presso quella corte.2.1. * giudice ha osservato che «L ordinanza che ha definito il giudizio diprimo grado è stata depositata il 9/5/2022 e nella medesima data notificata alprocuratore del * a cura del Comune di * L atto di appello è stato propostoerroneamente con ricorso anziché con citazione ex art. 702 quater c.p.c. ed è statodepositato in cancelleria della Corte l 8/6/2022 ma notificato dal * unitamenteal decreto di fissazione dell udienza sia al Comune di * che alla * soltantoil 24/7/2022. * che il giudizio è stato istaurato e si è svolto secondo il ritosommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e segg. c.p.c. è stato precisato finda * n. 24689/2014 che l appello ai sensi dell art. 702 quater c.p.c. va propostocon citazione e non con ricorso con la conseguenza che entro il termine perimpugnare va effettuata la notificazione dell atto di appello alla parte appellataancorché il gravame sia stato introdotto con ricorso anziché con citazione. In talsenso infatti è la regola generale non derogata dalla disciplina dell appello sulladecisione di primo grado assunta con il rito sommario di cui all art. 702 quater c.p.c..L appello è pertanto tardivo».3. Per la cassazione della descritta sentenza ha proposto ricorso ** affidandosi a tre motivi illustrati anche da memoria ex art. 380 bis.1 cod.proc. civ.. Ha resistito con controricorso recante anche ricorso incidentalecondizionato con un motivo il Comune di * * * non ha svolto difesein questa sede.[OSCURATO:PERSONA]* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7736/2023Numero sezionale 4161/2023Numero di raccolta generale 27520/2023Data pubblicazione 28/09/20231. I formulati motivi del ricorso principale denunciano rispettivamenteI «Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell art. 22 commi9 e 12 del d.lgs n. 150/2011 in relazione all art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.». Siinsiste sul rilievo che in materia elettorale anche l appello va proposto con ricorso esi assume peraltro che nella specie la relativa questione sarebbe irrilevante. Sideduce in proposito che «Ai sensi del comma 9 dell art. 22 del d.lgs. n. 150/2011il termine di 30 giorni per la proposizione dell appello non decorre dalla notifica a curadi parte dell ordinanza ma dall ultimo giorno della pubblicazione del dispositivodell ordinanza nell * * dell ente. * al giudizio elettorale disciplinatodall art. 131 del codice del processo amministrativo in cui è previsto il doppio terminedi decorrenza dell appello dalla notifica della sentenza per i diretti interessati edall ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell albo pretorio delcomune per gli altri candidati o elettori nei giudizi elettorali davanti al giudiceordinario il legislatore ha previsto un unico termine decorrente per ogni altrocittadino elettore o diretto interessato dall ultimo giorno di pubblicazionedell ordinanza all * * Alla data di avvenuta notifica del ricorso e del decretodi fissazione di udienza alle controparti l ordinanza del Tribunale di Siracusa non eraancora stata pubblicata all * * del Comune di * Ne deriva che l appelloè stato proposto tempestivamente anche quando si dovesse ritenere che andavaproposto con atto di citazione e non con ricorso non essendo ancora iniziato adecorrere il termine di trenta giorni alla data di notifica alle controparti del ricorso edel decreto di fissazione di udienza»II «Violazione dell art. 69 del Decreto legislativo n. 267/2000 per omessacontestazione dell ipotesi di incompatibilità posta a fondamento della decisioneimpugnata. * dell Ordinanza impugnata». Si ascrive alla corte territoriale diavere posto a fondamento della decisione oggi impugnata un fatto diverso da quellocontestato al * come causa di sua decadenza dalla carica di consiglierecomunaleIII «Violazione ed errata applicazione dell art. 63 comma 1 n. 2 del d.lgs. n.267/2000». * dal rilievo che non esiste alcun rapporto convenzionale ocontrattuale fra il Comune di * e la partecipata * si sostiene che «Lacontestata incompatibilità non è supportata da alcuna prova concreta che ilricorrente quale consigliere di amministrazione * sia titolate di poteri di gestionee/o decisione in relazione al servizio di depurazione delle acque reflue che il Comunedi * sversa nel depuratore * e che «La contestata incompatibilità risulta* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7736/2023Numero sezionale 4161/2023Numero di raccolta generale 27520/2023Data pubblicazione 28/09/2023carente anche del requisito oggettivo prescritto dall art. 63 comma 1 n. 2 del d.lgs.n. 267/2000».2. Il primo motivo di ricorso si rivela infondato con conseguente assorbimentodegli altri due.2.1. * ricordare che la corte di appello ha accertato e le relative circostanzesono rimaste assolutamente incontroverse che i l ordinanza che ha definito ilgiudizio di primo grado depositata il 9 maggio 2022 è stata notificata in pari dataal procuratore del * a cura del Comune di * ii l appello avverso quelprovvedimento è stato proposto con ricorso depositato in cancelleria l 8 giugno 2022ma notificato dal * unitamente al decreto di fissazione dell udienza sia alComune di * che alla * soltanto il 24 luglio 2022.2.2. Va rimarcato poi che l odierna controversia avente ad oggetto la richiestadi decadenza dalla carica di consigliere comunale rientra tra quelle di cui all art. 70del d.lgs. n. 267 del 2000 e che giusta l art. 22 comma 1 del d.lgs. n. 150 del2011 “Le controversie previste … dall articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto2000 n. 267 sono regolate dal rito semplificato di cognizione ove non diversamentedisposto dal presente articolo”. * dunque il giudizio è stato istaurato esi è svolto in primo grado secondo il rito sommario di cognizione di cui agli artt.702 bis e segg. cod. proc. civ..2.3. Fermo quanto precede rileva il Collegio che le Sezioni Unite di questa Corte cfr. sentenza del 10 febbraio 2014 n. 2907 pronunciata in tema di appello inmateria di opposizione ad ordinanza ingiunzione ai sensi della legge n. 689 del 1981hanno precisato che l appello segue di regola il rito ordinario mentre il principio diultrattività del rito seguito in primo grado trova applicazione soltanto in caso diesplicita previsione normativa pertanto in mancanza di una tale previsione quantoalla forma dell atto introduttivo quest ultima è costituita dalla citazione cfr. nellostesso senso in motivazione la più recente * n. 6318 del 2020. Si veda peraltro* n. 10864 del 2023 secondo cui ai fini dell individuazione del regimeimpugnatorio del provvedimento che ha deciso una controversia assume rilevanzala forma adottata dal giudice ove sia frutto di una consapevole scelta da parte dicostui desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativoprocedimento. Pertanto avendo il primo giudice pacificamente – quantocorrettamente – ritenuto l odierna controversia soggetta al rito sommario speciale exart. 22 del d.lgs. n. 150 del 2011 altrettanto doveva concludersi quanto al successivosuo grado di appello .* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7736/2023Numero sezionale 4161/2023Numero di raccolta generale 27520/2023Data pubblicazione 28/09/20232.3.1. Va evidenziato inoltre che non è normativamente prevista la forma delricorso per l atto introduttivo del giudizio di appello avverso l ordinanza conclusivadel giudizio sommario ai sensi degli artt. 702 ter cod. proc. civ. sicché tale forma èquella ordinaria ossia l atto di citazione e in tal senso si è ormai orientata lagiurisprudenza di questa Corte cfr. oltre alla già citata * n. 6318 del 2020 *n. 24379 del 2019 * n. 8757 del 2018 * n. 18022 del 2015 resa proprioin un procedimento elettorale secondo cui «L appello avverso l ordinanza con cui iltribunale abbia deciso una controversia elettorale va proposto con atto di citazioneentro il termine perentorio previsto dall art. 702 quater c.p.c. sicché la tempestivitàdel gravame erroneamente introdotto con ricorso va verificata con riferimento nonsolo alla data di deposito ma anche a quella di notifica dell atto alla controparte nelrispetto del menzionato termine». La stessa peraltro è stata ribadita da * n.1755 del 2016 in controversa affatto analoga * n. 14502 del 2014 * n.26326 del 2014 e successive conformi relative al procedimento sommario in materiadi protezione internazionale nel vigore dell art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011 nel testoanteriore alle modifiche apportate dall art. 27 comma 1 lett. f del d.lgs. n. 142 del2015. Si veda pure * SU n. 28575 del 2018 con la quale nel ribadire che l art.702 quater cod. proc. civ. non regola la forma dell atto di appello nel rito sommarioil che implica nel secondo grado «l esclusione di una sorta di trascinamento del ritodi cui al giudizio sommario di primo grado» con la conseguenza che salval applicazione del disposto del secondo periodo della norma in parola – per il terzoperiodo v. ormai il primo comma dell art. 350 cod. proc. civ. come integrato dall art.27 comma 1 lett. b della legge 12 novembre 2011 n. 183 – l appello rimaneregolato dalle norme disciplinatrici di tale impugnazione nel rito ordinario e quindiquanto all atto introduttivo del gravame alla tecnica di proposizione dell appello conla citazione le Sezioni Unite di questa Corte sono pervenute ad una diversa esegesicon riferimento però all ipotesi specifica dell appello proposto avverso la decisionedi primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionalenel vigore dell art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011 come modificato dall art. 27 comma1 lett. f del d.lgs. n. 142 del 2015 .2.3.2. * secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità cfr. * n. 6318 del 2020 * SU n. 21675 del 2013 * SU n.22848 del 2013 * SU n. 2907 del 2014 ribadito pure in sostanza dalla giàcitata * SU 28575 del 2018 in caso di errore dell appellante nella scelta dellaforma dell atto introduttivo del gravame la decadenza dall impugnazione è evitata* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7736/2023Numero sezionale 4161/2023Numero di raccolta generale 27520/2023Data pubblicazione 28/09/2023in forza del principio di conversione ai sensi dell art. 156 cod. proc. civ. se entro iltermine per impugnare/si procede non solo al deposito ma anche alla notificazionedel ricorso che avviene normalmente unitamente al decreto di fissazione dell udienzadavanti al giudice di appello precisandosi che in tal caso non è necessaria eneppure configurabile una pronuncia di mutamento del rito. Tale pronuncia infattiriguarda il caso in cui essendo previsti più riti si scopra che l attore ha errato nellascelta e si disponga pertanto che per il prosieguo il giudizio si svolga con un ritodiverso da quello con cui è stato iniziato. * per questa ragione l art. 702 tercomma 3 cod. proc. civ. atteso che per il giudizio di primo grado è prevista unamolteplicità di riti ordinario sommario e lavoristico ai sensi dell art. 1 del d.lgs. n.150 del 2011 stabilisce che il giudice rilevata l incongruenza della scelta del ritosommario da parte dell attore dispone la modificazione del rito ossia fissa l udienzadi cui all art. 183 cioè la prosecuzione del giudizio secondo il rito ordinario . Tantovale però per il giudizio di primo grado ma non anche per il giudizio di appelloavverso l ordinanza pronunciata all esito del giudizio sommario di primo grado. Pertale giudizio di appello infatti non è previsto dalla legge un rito sommario alternativoal rito ordinario esiste soltanto un rito quello ordinario in difetto come già rilevatodi espressa previsione del rito sommario integrato dalle disposizioni particolari dicui all art. 702 quater cod. proc. civ. relative al termine per impugnare e alla suadecorrenza all ammissione di nuovi mezzi di prova con maggiore ampiezza e all art.348 bis secondo comma lett. b cod. proc. civ. esclusione della pronuncia diinammissibilità dell appello ai sensi del comma primo rito che trova applicazione inogni caso sia impugnata un ordinanza pronunciata a conclusione di un giudiziosvoltosi con rito sommario. Non essendo possibile un mutamento del rito in appellonon trova conseguentemente applicazione la salvezza degli effetti prevista dall art.4 comma 5 d.lgs. n. 150 del 2011 che invece presuppone appunto un ordinanzadi mutamento del rito cfr. in termini * n. 8757 del 2018 ribadita dalla piùrecente * n. 6318 del 2020 .2.4. Il motivo all esame dunque stante la tardività del proposto appello sullabase dei dati sopra evidenziati e risultanti dagli atti e tenuto conto che giusta *SU n. 28975 del 2022 nelle controversie regolate dal rito sommario il termine – ditrenta giorni – per l impugnazione dell ordinanza ai sensi dell art. 702 quater cod.proc. civ. decorre per la parte costituita dalla sua comunicazione o notificazione enon dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienzadeve essere respinto.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7736/2023Numero sezionale 4161/2023Numero di raccolta generale 27520/2023Data pubblicazione 28/09/20232.4.1. Né in contrario può condividersi l odierno assunto del ricorrente secondocui «Ai sensi del comma 9 dell art. 22 del d.lgs. n. 150.2011 il termine di 30 giorniper la proposizione dell appello non decorre dalla notifica a cura di partedell ordinanza ma dall ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo dell ordinanzanell * * dell ente. * al giudizio elettorale disciplinato dall art. 131 delcodice del processo amministrativo in cui è previsto il doppio termine di decorrenzadell appello dalla notifica della sentenza per i diretti interessati e dall ultimo giornodella pubblicazione della sentenza medesima nell albo pretorio del comune per glialtri candidati o elettori nei giudizi elettorali davanti al giudice ordinario il legislatoreha previsto un unico termine decorrente per ogni altro cittadino elettore o direttointeressato dall ultimo giorno di pubblicazione dell ordinanza all * * Inaltri termini ad avviso del * ai sensi del riportato comma 9 dell art. 22 deld.lgs. n. 150 del 2011 il termine di impugnazione di 30 giorni prescritto dall art.702 quater non decorrerebbe dalla comunicazione a cura della cancelleria ovverodalla notificazione ad istanza di parte ma dall ultimo giorno della pubblicazione deldispositivo dell Ordinanza all * * dell ente.2.4.2. * tale lettura della norma predetta tuttavia è destituita di fondamentopoiché si pone in palese contrasto con il dato normativo sopra riportato secondo cuila speciale previsione concernente la decorrenza del termine per la proposizionedell appello dalla pubblicazione del dispositivo dell ordinanza all * * dell ente– in deroga al regime generale del procedimento sommario – è previstaesclusivamente “per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato” e quindi nonper chi sia stato – come appunto il * – parte del primo grado di giudizio innanzial Tribunale e nei cui confronti sia avvenuta la notifica ad istanza di parte delladecisione poi impugnata2.5. * è poi il richiamo al comma 12 del medesimo art. 22 il qualeelettorale e di sostituire ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hannodiritto di esserlo in quanto esso postula comunque il rispetto della condizione dellatempestiva notifica del ricorso entro i trenta giorni previsti per la impugnazione.2.6. Di qui la conferma della ineccepibile decisione sul punto della cortedistrettuale ed il conseguente assorbimento degli altri motivi del ricorso principale.3. L unico motivo del ricorso incidentale del Comune di * che contesta allacorte suddetta di non essersi pronunciata su altro e diverso profilo di inammissibilitàdella impugnazione ivi proposta dal * deve considerarsi parimenti assorbito* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7736/2023Numero sezionale 4161/2023Numero di raccolta generale 27520/2023Data pubblicazione 28/09/2023perché dichiaratamente proposto in via condizionata all accoglimento di quelloprincipale.4. In conclusione l odierno ricorso di * * deve essere respintoquanto al suo primo motivo con assorbimento degli altri e dell unico motivo delricorso incidentale condizionato del Comune di * restando le spese di questogiudizio di legittimità tra le sole parti costituite regolate dal principio disoccombenza altresì dandosi atto giusta quanto precisato da * SU n. 4315 del2020 rv. 657198 06 che malgrado il tenore della pronuncia adottata non è dovutoil pagamento di un ulteriore somma a titolo di contributo unificato posto che aisensi dell art. 22 comma 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 il procedimento in esamerisulta essere esente da ogni tassa imposta e spese di cancelleria.4.1. Va disposta infine per l ipotesi di diffusione del presente provvedimentol omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52 deld.lgs. n. 196/2003. *La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale del * dichiarandoneassorbiti gli altri.Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato del Comune di *Condanna il * al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimitàsostenute dal menzionato Comune che si liquidano in € 4.000 00 per compensi oltrealle spese forfettarie nella misura del 15% agli esborsi liquidati in € 200 00.Dispone per l ipotesi di diffusione del presente provvedimento l omissione dellegeneralità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.ricorso.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civile dellaCorte Suprema di cassazione il 26 settembre 2023.Il Presidente* **La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale del * dichiarandoneassorbiti gli altri.Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato del Comune di *Condanna il * al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimitàsostenute dal menzionato Comune che si liquidano in € 4.000 00 per compensi oltrealle spese forfettarie nella misura del 15% agli esborsi liquidati in € 200 00.Dispone per l ipotesi di diffusione del presente provvedimento l omissione dellegeneralità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.ricorso.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civile dellaCorte Suprema di cassazione il 26 settembre 2023.Il Presidente* *
Sentenza Cassazione n. 27520/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris