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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 09369/2022

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to la seguente CC ORDINANZA sul ricorso 23431-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. 8 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.10, presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, 120 [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23431/2016 difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], NINO Numero sezionale 120/2022 Numero di raccolta generale 9369/2022 CORTESE; Data pubblicazione 22/03/2022 - controricorrente - avverso la sentenza n. 361/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 08/04/2016 R.G.N. 763/2014+1;; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23431/2016 Numero sezionale 120/2022 Numero di raccolta generale 9369/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Catania, per quanto ancora in discussione, con sentenza in data 8 aprile 2016, confermava la sentenza del Tribunale di Ragusa nella parte in cui aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato il 26 settembre 2002 tra [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] 8 [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il CONSORZIO)― primo di una serie di contratti a termine intercorsi tra le parti ad essere stipulato in vigenza del D.Lgs. 368/2001― nonché dei contratti a termine successivi; in riforma della stessa sentenza, dichiarava la natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, condannava il CONSORZIO alla riammissione in servizio del lavoratore, riduceva a tre mensilità di retribuzione la misura della indennità risarcitoria liquidata in primo grado

2. La Corte territoriale osservava che ai consorzi di bonifica era applicabile la disciplina prevista dal D.L.gs. nr. 368/2001, trattandosi di enti pubblici economici.

3. Confermava la statuizione di nullità del termine apposto al contratto del 26 settembre 2002, per la genericità della causale, che faceva riferimento alla realizzazione di opere di manutenzione ordinaria; evidenziava che anche la delibera indicata in contratto si limitava a richiamare progetti per la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria, che rappresentavano la normale attività del CONSORZIO.

La stessa genericità si riscontrava nelle proroghe e nei contratti successivi.

Aggiungeva che il CONSORZIO non aveva prodotto le perizie approvate, dalle quali ricavare in concreto le ragioni delle singole assunzioni, ragioni neanche dedotte in giudizio.

Inoltre, l’ente non aveva offerto alcuna prova circa l’effettiva ricorrenza delle esigenze genericamente dedotte.

4. La mancata specifica indicazione delle ragioni giustificative consentiva di escludere che le attività per le quali il lavoratore era stato assunto avessero carattere stagionale. 5.Quanto alla dedotta applicazione della disciplina di cui all’articolo 11 D.Lgs. nr. 368/2001, il giudice dell’appello osservava che il CONSORZIO aveva depositato lo stralcio di due contratti collettivi successivi alla entrata in vigore F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23431/2016 Numero sezionale 120/2022 Numero di raccolta generale 9369/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 del D.Lgs. 368/2001 (CCNL del 14 luglio 2002 e CCNL del 6 maggio 2008) e pertanto non rilevanti ai sensi della norma transitoria; nello stesso contratto del 26.9.2002 si richiamava come CCNL applicabile il CCNL 14.7.2002.

6. La Corte territoriale non condivideva, invece, la valutazione del Tribunale di rigetto della domanda di conversione del rapporto a tempo indeterminato.

7. Evidenziava che le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella sentenza del 9 marzo 2015 nr. 4685, ricostruendo il quadro della normativa regionale, avevano chiarito che L.R. 19 agosto 1999 nr. 18 (attraverso la introduzione di un comma 1 bis nel corpo dell’articolo 1 della L.R. nr. 12/1991) aveva fatto venire meno per gli enti pubblici economici quel residuo velo di concorsualità previsto per gli altri enti pubblici indicati dalla norma, sicché non vi erano ostacoli alla conversione del rapporto a tempo indeterminato in caso dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro.

La reintroduzione dello strumento concorsuale era avvenuta soltanto con la L.R. nr. 15/2004, art. 49; pertanto per i soli contratti sottoscritti nella vigenza di tale legge tornava ad operare il divieto di conversione..

8. [OSCURATO:PERSONA] andava quindi condannato alla riassunzione in servizio del CARUSO ed al risarcimento del danno ex articolo 32 L. nr. 183/2010

9. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il CONSORZIO, articolato in cinque motivi di censura ed illustrato con memoria, cui l’intimato ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’articolo 434, comma uno, cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dal CARUSO, è stato rinunciato dal difensore con la memoria depositata, in adesione alla sentenza delle S.U. di questa Corte nr. 27199/2017, sicché deve dichiararsi la sua inammissibilità per difetto sopravvenuto di interesse.

2. Con il secondo mezzo il CONSORZIO ha denunciato la violazione dell’articolo 11 D.Lgs nr. 368/2001 e del CCNL per i dipendenti dai Consorzi di F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23431/2016 Numero sezionale 120/2022 Numero di raccolta generale 9369/2022 Bonifica e di [OSCURATO:PERSONA] ratione temporis applicabile, articoliData pubblicazione 22/03/2022 2 e 121 nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti. 3.Si censura la statuizione di nullità del termine apposto al contratto del 26 settembre 2002, assumendo che detto contratto rientri nella disciplina transitoria di cui all’articolo 11 D.Lgs. nr. 368/2001.

In particolare, si espone che il CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica stipulato in data 14 luglio 2002― vigente, ai sensi del suo articolo 154, comma 3, dall’1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2003― agli articoli 2 e 121, prevedeva l’assunzione a tempo determinato degli operai «avventizi» ovvero dei lavoratori addetti a lavori stagionali di manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consortili nonché all’esecuzione delle opere eseguite in amministrazione diretta. 4.Si lamenta, sotto il profilo del vizio di motivazione, l’omesso esame del fatto― documentato, allegato dallo stesso lavoratore nel ricorso introduttivo del giudizio e comunque non contestato― che il CARUSO aveva svolto la sua attività come operaio «avventizio», secondo la definizione del predetto articolo 121 CCNL. 5.Il motivo è infondato. 6.La norma dell’articolo 11 D.L.gs. nr. 368/2001 è stata già interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass. nr. 20733/2017; Cass.n. 20441/15; Cass. 4 n. 21092/08) nel senso che la disciplina transitoria ivi contenuta ha la finalità di garantire una transizione morbida tra il vecchio ed il nuovo sistema; la L. n. 56 del 1987, art. 23― che attribuisce alla contrattazione collettiva la possibilità di identificare nuove ipotesi di legittima apposizione del termine ― continua a trovare applicazione limitatamente alle clausole dei contratti collettivi di lavoro precedentemente stipulati sotto la vigenza della legge del 1987 ed ancora in corso di efficacia al momento dell'entrata in vigore del citato D.Lgs., fino alla scadenza dei medesimi contratti collettivi.

7. Condizione di applicazione della norma transitoria è, dunque, la stipulazione del contratto collettivo nella vigenza della L. nr. 56/1987; il CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di [OSCURATO:PERSONA] del 14 luglio F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23431/2016 Numero sezionale 120/2022 Numero di raccolta generale 9369/2022 2002 è stato stipulato, invece, in epoca successiva alla entrata in vigore del Data pubblicazione 22/03/2022 D.Lgs. nr. 368/2001, che ha abrogato la L.nr. 56/1987, sicché non avrebbe potuto legittimamente individuare nuove ipotesi di assunzione a termine. 8.Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha escluso l’ applicabilità, nella fattispecie di causa, della norma transitoria.

Né rileva ai fini di cui all’articolo 11 D.Lgs nr. 368/2001, contrariamente a quanto assume parte ricorrente, il fatto che la decorrenza del CCNL del 2002 fosse stata fissata dalle parti collettive in senso retroattivo, ovvero dall’1 gennaio 2000.

9. Con il terzo mezzo si denuncia la violazione dell’articolo 115 cod. proc. civ. e della L.R.

SICILIA nr.4/2003 sotto il profilo del travisamento della prova, assumendosi che la delibera nr. 492 del 19 settembre 2002, legittimante la assunzione del CARUSO, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, conteneva la specificazione delle ragioni del termine, in quanto veniva fatto esplicito riferimento alle «urgenti esigenze connesse agli interventi manutentori» e forniva, altresì, la prova delle medesime esigenze.

Sotto il profilo della violazione della legge regionale si deduce che la legge regionale nr. 4/2003 aveva disciplinato puntualmente la costituzione e proroga dei contratti a termine, così legittimandola. 10.Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. 11.E’ inammissibile nella parte in cui lamenta un vizio di «travisamento della prova», trattandosi di vizio non più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012 (cfr. Cass. n. 24395/2020, in relazione a Cass.

S.U. n. 8053/14).

12. E’ infondato in ordine alla denunciata violazione della L.R. nr. 4/2003.

Invero, la suddetta legge regionale, all’articolo 106, comma uno, ha prorogato in via automatica al 31 dicembre 2005 (termine poi differito al 31.12.2008 dalla LR.nr. 4/2006, articolo 1, comma uno) «i contratti di cui all’articolo 3 L.R. nr. 76/1995».

La disposizione ha legittimato, dunque, la proroga dei contratti già conclusi ai sensi del suddetto articolo 3 della legge regionale nr. 76/1995, senza in alcun modo sanare l’illegittimità della stipula iniziale del contratto.

F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23431/2016 Numero sezionale 120/2022 Numero di raccolta generale 9369/2022 13.Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.Data pubblicazione 22/03/2022, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciare sull'istanza di ammissione della prova testimoniale, tempestivamente dedotta e reiterata in appello, avente ad oggetto la tipologia e natura delle mansioni svolte dal lavoratore.

14. Il motivo è inammissibile, in quanto non conferente alla ratio decidendi, della sentenza impugnata.

La Corte territoriale ha ritenuto la nullità della clausola appositiva del termine per la sua genericità, rilievo non inciso dalle istanze istruttorie dirette a dimostrare le modalità di svolgimento in concreto del rapporto di lavoro.

15. La quinta censura è proposta sotto il profilo della violazione: della L.R.

SICILIA n. 49 del 1981, art. 3; della L.R.

SICILIA n. 14 del 1958, artt. 6, 7 e 9; della L. R. SICILIA n. 12 del 1991, art. 3; dell'art. 97 Cost.

16. Si contesta la statuizione sulla natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, assumendosi la sua contrarietà alla normativa regionale ed all'art. 97 Cost.

Si deduce che la disciplina delle assunzioni per i Consorzi di Bonifica sarebbe tuttora riferibile alla L.R. 7 maggio 1958 nr. 14, prevedente per le nuove assunzioni l’obbligo del pubblico concorso. 17.Il motivo è fondato.

18. Questa Corte, con sentenza 9 gennaio 2019, n. 274, cui si fa rinvio anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., alla quale hanno dato continuità Cass. nr. 22981/2020 e Cass. nr. 38657/2021, ha ritenuto che i principi enunciati nell’arresto delle Sezioni Unite nr. 4685/2015, posti a base della sentenza impugnata, non trovano applicazione ai Consorzi di Bonifica della Regione Sicilia, pur dovendo riconoscersi ai medesimi la natura di enti pubblici economici.

Tanto in ragione della peculiare disciplina dettata dal legislatore regionale in materia di assunzioni alle dipendenze dei consorzi di bonifica regionale, la quale, per effetto della sua specialità, non può ritenersi derogata dalla disciplina regionale, nei termini ricostruiti ed interpretati dalla anzidetta sentenza delle Sezioni Unite.

19. Si è, in particolare, affermato che «la L.R.

Sicilia n. 76 del 1995 non deroga al divieto di assunzione a tempo indeterminato dettato dalla L.R. n. 45 del 1995, art. 32 ma si pone in linea di continuità sistematica con quest'ultima, F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23431/2016 Numero sezionale 120/2022 Numero di raccolta generale 9369/2022 sicché in caso di violazione dei limiti posti dalla L.R. n. 76 del 1995,Data pubblicazione 22/03/2022 artt. 3 e 4, per il ricorso al contratto a tempo determinato da parte dei consorzi di bonifica della Regione Sicilia, regolati mediante rinvio alla disciplina di cui alla L. n. 230 del 1962, non è consentita la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato».

20. Si è, infatti, osservato che l'automatica trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato finirebbe per eludere tale divieto di assunzione.

21. Il principio è parimenti applicabile ai contratti regolati dal D.Lgs. n. 368 del 2001, in quanto fondato non già sulla disciplina di legge del contratto a termine (L. n. 230 del 1962, vigente alla data di pubblicazione della L.R. n. 76 del 1995) ma sul divieto per i Consorzi di Bonifica, imposto dalla L.R. n. 45 del 1995, art. 32, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Si è infatti, osservato che l'automatica trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato finirebbe per eludere tale divieto.

La perdurante vigenza del divieto di assunzioni a tempo indeterminato derivante dall’articolo 32 L.R. nr. 45/1995 trova conferma indiretta nella successiva L.R.

SICILIA 28 giugno 2010 nr. 14, articolo 1, comma due, che ha autorizzato assunzioni a termine in deroga a detta norma per sopperire alle esigenze derivanti dalle calamità naturali verificatesi nel periodo 2009-2010 (come dal precedente comma uno), ribadendo nel resto il divieto per i consorzi di bonifica di procedere ad assunzioni di personale sotto qualsiasi forma. 22.Il motivo, pur erroneo nel richiamo alla normativa sostanziale di cui si assume la violazione, è fondato nel sostenere l'impossibilità giuridica di convertire a tempo indeterminato i rapporti a termine intercorsi con i Consorzi di Bonifica della Regione Sicilia, operando, quanto alla individuazione della corretta normativa della cui violazione si tratta, il principio iura novit curia.

23. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento del quinto motivo di ricorso, respinti gli altri.

24. Resta ferma la statuizione relativa all’indennità ex art. 32 l. n. 183 del 2010: infatti, la pronuncia risarcitoria costituisce un capo della sentenza F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23431/2016 Numero sezionale 120/2022 Numero di raccolta generale 9369/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 impugnata distinto rispetto a quello sulla conversione del rapporto a tempo indeterminato.

Né sussiste un vincolo di dipendenza tra le due statuizioni, ex art. 336, comma 1, cod. proc. civ., derivando la tutela risarcitoria direttamente dalla qui confermata illegittimità del termine.

25. Si rileva da ultimo che il passaggio del ricorso― alla pagina 33, sub lettera F)― con il quale si chiede la cassazione della statuizione sul danno quale conseguenza della cassazione della sentenza in punto di illegittimità del termine non prospetta una autonoma censura.

26. La cassazione della statuizione relativa alla domanda di conversione del rapporto dà luogo alla pronuncia di rigetto nel merito della stessa ex art. 384, comma 2, c.p.c., per le ragioni esposte nei punti che precedono, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

27. Le spese dell’intero processo si compensano pe l’accoglimento parziale della domanda originaria nonché per il consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in ordine alle questioni esaminate in epoca successiva all’introduzione del giudizio.

PQM La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di conversione.

Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2022 IL PRESIDENTE F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente CC ORDINANZA sul ricorso 23431-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. 8 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.10, presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, 120 [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23431/2016 difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], NINO Numero sezionale 120/2022 Numero di raccolta generale 9369/2022 CORTESE; Data pubblicazione 22/03/2022 - controricorrente - avverso la sentenza n. 361/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 08/04/2016 R.G.N. 763/2014+1;; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23431/2016 Numero sezionale 120/2022 Numero di raccolta generale 9369/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Catania, per quanto ancora in discussione, con sentenza in data 8 aprile 2016, confermava la sentenza del Tribunale di Ragusa nella parte in cui aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato il 26 settembre 2002 tra [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] 8 [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il CONSORZIO)― primo di una serie di contratti a termine intercorsi tra le parti ad essere stipulato in vigenza del D.Lgs. 368/2001― nonché dei contratti a termine successivi; in riforma della stessa sentenza, dichiarava la natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, condannava il CONSORZIO alla riammissione in servizio del lavoratore, riduceva a tre mensilità di retribuzione la misura della indennità risarcitoria liquidata in primo grado 2. La Corte territoriale osservava che ai consorzi di bonifica era applicabile la disciplina prevista dal D.L.gs. nr. 368/2001, trattandosi di enti pubblici economici. 3. Confermava la statuizione di nullità del termine apposto al contratto del 26 settembre 2002, per la genericità della causale, che faceva riferimento alla realizzazione di opere di manutenzione ordinaria; evidenziava che anche la delibera indicata in contratto si limitava a richiamare progetti per la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria, che rappresentavano la normale attività del CONSORZIO. La stessa genericità si riscontrava nelle proroghe e nei contratti successivi. Aggiungeva che il CONSORZIO non aveva prodotto le perizie approvate, dalle quali ricavare in concreto le ragioni delle singole assunzioni, ragioni neanche dedotte in giudizio. Inoltre, l’ente non aveva offerto alcuna prova circa l’effettiva ricorrenza delle esigenze genericamente dedotte. 4. La mancata specifica indicazione delle ragioni giustificative consentiva di escludere che le attività per le quali il lavoratore era stato assunto avessero carattere stagionale. 5.Quanto alla dedotta applicazione della disciplina di cui all’articolo 11 D.Lgs. nr. 368/2001, il giudice dell’appello osservava che il CONSORZIO aveva depositato lo stralcio di due contratti collettivi successivi alla entrata in vigore F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23431/2016 Numero sezionale 120/2022 Numero di raccolta generale 9369/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 del D.Lgs. 368/2001 (CCNL del 14 luglio 2002 e CCNL del 6 maggio 2008) e pertanto non rilevanti ai sensi della norma transitoria; nello stesso contratto del 26.9.2002 si richiamava come CCNL applicabile il CCNL 14.7.2002. 6. La Corte territoriale non condivideva, invece, la valutazione del Tribunale di rigetto della domanda di conversione del rapporto a tempo indeterminato. 7. Evidenziava che le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella sentenza del 9 marzo 2015 nr. 4685, ricostruendo il quadro della normativa regionale, avevano chiarito che L.R. 19 agosto 1999 nr. 18 (attraverso la introduzione di un comma 1 bis nel corpo dell’articolo 1 della L.R. nr. 12/1991) aveva fatto venire meno per gli enti pubblici economici quel residuo velo di concorsualità previsto per gli altri enti pubblici indicati dalla norma, sicché non vi erano ostacoli alla conversione del rapporto a tempo indeterminato in caso dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro. La reintroduzione dello strumento concorsuale era avvenuta soltanto con la L.R. nr. 15/2004, art. 49; pertanto per i soli contratti sottoscritti nella vigenza di tale legge tornava ad operare il divieto di conversione.. 8. [OSCURATO:PERSONA] andava quindi condannato alla riassunzione in servizio del CARUSO ed al risarcimento del danno ex articolo 32 L. nr. 183/2010 9. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il CONSORZIO, articolato in cinque motivi di censura ed illustrato con memoria, cui l’intimato ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’articolo 434, comma uno, cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dal CARUSO, è stato rinunciato dal difensore con la memoria depositata, in adesione alla sentenza delle S.U. di questa Corte nr. 27199/2017, sicché deve dichiararsi la sua inammissibilità per difetto sopravvenuto di interesse. 2. Con il secondo mezzo il CONSORZIO ha denunciato la violazione dell’articolo 11 D.Lgs nr. 368/2001 e del CCNL per i dipendenti dai Consorzi di F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23431/2016 Numero sezionale 120/2022 Numero di raccolta generale 9369/2022 Bonifica e di [OSCURATO:PERSONA] ratione temporis applicabile, articoliData pubblicazione 22/03/2022 2 e 121 nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti. 3.Si censura la statuizione di nullità del termine apposto al contratto del 26 settembre 2002, assumendo che detto contratto rientri nella disciplina transitoria di cui all’articolo 11 D.Lgs. nr. 368/2001. In particolare, si espone che il CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica stipulato in data 14 luglio 2002― vigente, ai sensi del suo articolo 154, comma 3, dall’1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2003― agli articoli 2 e 121, prevedeva l’assunzione a tempo determinato degli operai «avventizi» ovvero dei lavoratori addetti a lavori stagionali di manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consortili nonché all’esecuzione delle opere eseguite in amministrazione diretta. 4.Si lamenta, sotto il profilo del vizio di motivazione, l’omesso esame del fatto― documentato, allegato dallo stesso lavoratore nel ricorso introduttivo del giudizio e comunque non contestato― che il CARUSO aveva svolto la sua attività come operaio «avventizio», secondo la definizione del predetto articolo 121 CCNL. 5.Il motivo è infondato. 6.La norma dell’articolo 11 D.L.gs. nr. 368/2001 è stata già interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass. nr. 20733/2017; Cass.n. 20441/15; Cass. 4 n. 21092/08) nel senso che la disciplina transitoria ivi contenuta ha la finalità di garantire una transizione morbida tra il vecchio ed il nuovo sistema; la L. n. 56 del 1987, art. 23― che attribuisce alla contrattazione collettiva la possibilità di identificare nuove ipotesi di legittima apposizione del termine ― continua a trovare applicazione limitatamente alle clausole dei contratti collettivi di lavoro precedentemente stipulati sotto la vigenza della legge del 1987 ed ancora in corso di efficacia al momento dell'entrata in vigore del citato D.Lgs., fino alla scadenza dei medesimi contratti collettivi. 7. Condizione di applicazione della norma transitoria è, dunque, la stipulazione del contratto collettivo nella vigenza della L. nr. 56/1987; il CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di [OSCURATO:PERSONA] del 14 luglio F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23431/2016 Numero sezionale 120/2022 Numero di raccolta generale 9369/2022 2002 è stato stipulato, invece, in epoca successiva alla entrata in vigore del Data pubblicazione 22/03/2022 D.Lgs. nr. 368/2001, che ha abrogato la L.nr. 56/1987, sicché non avrebbe potuto legittimamente individuare nuove ipotesi di assunzione a termine. 8.Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha escluso l’ applicabilità, nella fattispecie di causa, della norma transitoria. Né rileva ai fini di cui all’articolo 11 D.Lgs nr. 368/2001, contrariamente a quanto assume parte ricorrente, il fatto che la decorrenza del CCNL del 2002 fosse stata fissata dalle parti collettive in senso retroattivo, ovvero dall’1 gennaio 2000. 9. Con il terzo mezzo si denuncia la violazione dell’articolo 115 cod. proc. civ. e della L.R. SICILIA nr.4/2003 sotto il profilo del travisamento della prova, assumendosi che la delibera nr. 492 del 19 settembre 2002, legittimante la assunzione del CARUSO, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, conteneva la specificazione delle ragioni del termine, in quanto veniva fatto esplicito riferimento alle «urgenti esigenze connesse agli interventi manutentori» e forniva, altresì, la prova delle medesime esigenze. Sotto il profilo della violazione della legge regionale si deduce che la legge regionale nr. 4/2003 aveva disciplinato puntualmente la costituzione e proroga dei contratti a termine, così legittimandola. 10.Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. 11.E’ inammissibile nella parte in cui lamenta un vizio di «travisamento della prova», trattandosi di vizio non più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012 (cfr. Cass. n. 24395/2020, in relazione a Cass. S.U. n. 8053/14). 12. E’ infondato in ordine alla denunciata violazione della L.R. nr. 4/2003. Invero, la suddetta legge regionale, all’articolo 106, comma uno, ha prorogato in via automatica al 31 dicembre 2005 (termine poi differito al 31.12.2008 dalla LR.nr. 4/2006, articolo 1, comma uno) «i contratti di cui all’articolo 3 L.R. nr. 76/1995». La disposizione ha legittimato, dunque, la proroga dei contratti già conclusi ai sensi del suddetto articolo 3 della legge regionale nr. 76/1995, senza in alcun modo sanare l’illegittimità della stipula iniziale del contratto. F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23431/2016 Numero sezionale 120/2022 Numero di raccolta generale 9369/2022 13.Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.Data pubblicazione 22/03/2022, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciare sull'istanza di ammissione della prova testimoniale, tempestivamente dedotta e reiterata in appello, avente ad oggetto la tipologia e natura delle mansioni svolte dal lavoratore. 14. Il motivo è inammissibile, in quanto non conferente alla ratio decidendi, della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha ritenuto la nullità della clausola appositiva del termine per la sua genericità, rilievo non inciso dalle istanze istruttorie dirette a dimostrare le modalità di svolgimento in concreto del rapporto di lavoro. 15. La quinta censura è proposta sotto il profilo della violazione: della L.R. SICILIA n. 49 del 1981, art. 3; della L.R. SICILIA n. 14 del 1958, artt. 6, 7 e 9; della L. R. SICILIA n. 12 del 1991, art. 3; dell'art. 97 Cost. 16. Si contesta la statuizione sulla natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, assumendosi la sua contrarietà alla normativa regionale ed all'art. 97 Cost. Si deduce che la disciplina delle assunzioni per i Consorzi di Bonifica sarebbe tuttora riferibile alla L.R. 7 maggio 1958 nr. 14, prevedente per le nuove assunzioni l’obbligo del pubblico concorso. 17.Il motivo è fondato. 18. Questa Corte, con sentenza 9 gennaio 2019, n. 274, cui si fa rinvio anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., alla quale hanno dato continuità Cass. nr. 22981/2020 e Cass. nr. 38657/2021, ha ritenuto che i principi enunciati nell’arresto delle Sezioni Unite nr. 4685/2015, posti a base della sentenza impugnata, non trovano applicazione ai Consorzi di Bonifica della Regione Sicilia, pur dovendo riconoscersi ai medesimi la natura di enti pubblici economici. Tanto in ragione della peculiare disciplina dettata dal legislatore regionale in materia di assunzioni alle dipendenze dei consorzi di bonifica regionale, la quale, per effetto della sua specialità, non può ritenersi derogata dalla disciplina regionale, nei termini ricostruiti ed interpretati dalla anzidetta sentenza delle Sezioni Unite. 19. Si è, in particolare, affermato che «la L.R. Sicilia n. 76 del 1995 non deroga al divieto di assunzione a tempo indeterminato dettato dalla L.R. n. 45 del 1995, art. 32 ma si pone in linea di continuità sistematica con quest'ultima, F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23431/2016 Numero sezionale 120/2022 Numero di raccolta generale 9369/2022 sicché in caso di violazione dei limiti posti dalla L.R. n. 76 del 1995,Data pubblicazione 22/03/2022 artt. 3 e 4, per il ricorso al contratto a tempo determinato da parte dei consorzi di bonifica della Regione Sicilia, regolati mediante rinvio alla disciplina di cui alla L. n. 230 del 1962, non è consentita la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato». 20. Si è, infatti, osservato che l'automatica trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato finirebbe per eludere tale divieto di assunzione. 21. Il principio è parimenti applicabile ai contratti regolati dal D.Lgs. n. 368 del 2001, in quanto fondato non già sulla disciplina di legge del contratto a termine (L. n. 230 del 1962, vigente alla data di pubblicazione della L.R. n. 76 del 1995) ma sul divieto per i Consorzi di Bonifica, imposto dalla L.R. n. 45 del 1995, art. 32, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Si è infatti, osservato che l'automatica trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato finirebbe per eludere tale divieto. La perdurante vigenza del divieto di assunzioni a tempo indeterminato derivante dall’articolo 32 L.R. nr. 45/1995 trova conferma indiretta nella successiva L.R. SICILIA 28 giugno 2010 nr. 14, articolo 1, comma due, che ha autorizzato assunzioni a termine in deroga a detta norma per sopperire alle esigenze derivanti dalle calamità naturali verificatesi nel periodo 2009-2010 (come dal precedente comma uno), ribadendo nel resto il divieto per i consorzi di bonifica di procedere ad assunzioni di personale sotto qualsiasi forma. 22.Il motivo, pur erroneo nel richiamo alla normativa sostanziale di cui si assume la violazione, è fondato nel sostenere l'impossibilità giuridica di convertire a tempo indeterminato i rapporti a termine intercorsi con i Consorzi di Bonifica della Regione Sicilia, operando, quanto alla individuazione della corretta normativa della cui violazione si tratta, il principio iura novit curia. 23. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento del quinto motivo di ricorso, respinti gli altri. 24. Resta ferma la statuizione relativa all’indennità ex art. 32 l. n. 183 del 2010: infatti, la pronuncia risarcitoria costituisce un capo della sentenza F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 23431/2016 Numero sezionale 120/2022 Numero di raccolta generale 9369/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 impugnata distinto rispetto a quello sulla conversione del rapporto a tempo indeterminato. Né sussiste un vincolo di dipendenza tra le due statuizioni, ex art. 336, comma 1, cod. proc. civ., derivando la tutela risarcitoria direttamente dalla qui confermata illegittimità del termine. 25. Si rileva da ultimo che il passaggio del ricorso― alla pagina 33, sub lettera F)― con il quale si chiede la cassazione della statuizione sul danno quale conseguenza della cassazione della sentenza in punto di illegittimità del termine non prospetta una autonoma censura. 26. La cassazione della statuizione relativa alla domanda di conversione del rapporto dà luogo alla pronuncia di rigetto nel merito della stessa ex art. 384, comma 2, c.p.c., per le ragioni esposte nei punti che precedono, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. 27. Le spese dell’intero processo si compensano pe l’accoglimento parziale della domanda originaria nonché per il consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in ordine alle questioni esaminate in epoca successiva all’introduzione del giudizio. PQM La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di conversione. Compensa le spese dell’intero processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2022 IL PRESIDENTE F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .
Sentenza Cassazione n. 09369/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris