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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16996/2026

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UI 025G.J31 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che DYAB Khalid - imputato dei reati di detenzione e cessione di sostante stupefacenti di diversa tipologia, come meglio specificato in rubrica - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16/09/2025, con cui la Corte d'Appello di Firenze ha parzialmente riformato (escludendo la continuazione e rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio, con conferma nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, con rito abbreviato, dal Tribunale di Lucca; rilevato che la difesa ha dedotto vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità del reato contestato (lamentando il mancato apprezzamento di quanto dedotto in appello in ordine agli elementi di segno contrario addotti), e al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che la doglianza sia inammissibile perché reiterativa e comunque attinente al merito di una valutazione esaustivamente esposta (cfr. pag. 3), dal momento che - quanto alla cocaina - la consegna al NASRALLA, da parte del ricorrente, era caduta sotto la diretta percezione degli operanti, e che il predetto - una volta solo con gli agenti, cui aveva manifestato il timore di ripercussioni da parte del ricorrente - aveva consegnato la dose ricevuta dal DYAB.

Quanto all'hashish trovato in casa, la Corte territoriale ha motivato la propria adesione alle conclusioni del Tribunale, escludendo che la detenzione fosse ad uso personale avuto riguardo sia al confezionamento in dosi, sia alla chiusura delle confezioni (incompatibile con quanto riferito dal DYAB), sia con l'impossibilità di lavorare per un problema al braccio, ostativa al lavoro del DYAB e perciò incompatibile con l'ipotesi di una disponibilità economica idonea all'acquisto, per esclusivo uso personale, dell'intero quantitativo (cfr. pag. 3, cit.).

Si tratta di un percorso argomentativo del tutto immune da profili di illogicità manifesta o contraddittorietà, che non può dirsi vulnerato dalle deduzioni difensive, volte a prospettare una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite; ritenuto che ad analoghe conclusioni di inammissibilità debba pervenirsi quanto alla residua censura, in quanto la difesa si è limitata a censurare la mancanza di resipiscenza, segnalata dalla Corte territoriale, rivendicando il diritto del DYAB di difendersi da ogni accusa: senza peraltro confutare adeguatamente il diverso e preliminare assunto relativo alla insussistenza di elementi favorevoli per la concessione delle predette attenuanti; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UI 025G.J31 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che DYAB Khalid - imputato dei reati di detenzione e cessione di sostante stupefacenti di diversa tipologia, come meglio specificato in rubrica - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16/09/2025, con cui la Corte d'Appello di Firenze ha parzialmente riformato (escludendo la continuazione e rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio, con conferma nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, con rito abbreviato, dal Tribunale di Lucca; rilevato che la difesa ha dedotto vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità del reato contestato (lamentando il mancato apprezzamento di quanto dedotto in appello in ordine agli elementi di segno contrario addotti), e al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che la doglianza sia inammissibile perché reiterativa e comunque attinente al merito di una valutazione esaustivamente esposta (cfr. pag. 3), dal momento che - quanto alla cocaina - la consegna al NASRALLA, da parte del ricorrente, era caduta sotto la diretta percezione degli operanti, e che il predetto - una volta solo con gli agenti, cui aveva manifestato il timore di ripercussioni da parte del ricorrente - aveva consegnato la dose ricevuta dal DYAB. Quanto all'hashish trovato in casa, la Corte territoriale ha motivato la propria adesione alle conclusioni del Tribunale, escludendo che la detenzione fosse ad uso personale avuto riguardo sia al confezionamento in dosi, sia alla chiusura delle confezioni (incompatibile con quanto riferito dal DYAB), sia con l'impossibilità di lavorare per un problema al braccio, ostativa al lavoro del DYAB e perciò incompatibile con l'ipotesi di una disponibilità economica idonea all'acquisto, per esclusivo uso personale, dell'intero quantitativo (cfr. pag. 3, cit.). Si tratta di un percorso argomentativo del tutto immune da profili di illogicità manifesta o contraddittorietà, che non può dirsi vulnerato dalle deduzioni difensive, volte a prospettare una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite; ritenuto che ad analoghe conclusioni di inammissibilità debba pervenirsi quanto alla residua censura, in quanto la difesa si è limitata a censurare la mancanza di resipiscenza, segnalata dalla Corte territoriale, rivendicando il diritto del DYAB di difendersi da ogni accusa: senza peraltro confutare adeguatamente il diverso e preliminare assunto relativo alla insussistenza di elementi favorevoli per la concessione delle predette attenuanti; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Ca
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