CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 maggio 1974
Cassazione n. 28449/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/05/1974 avverso l'ordinanza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla misura cautelare degli arresti donniciliari subita dal 15 marzo 2016 al 4 maggio 2017 nell'ambito di un procedimento penale che lo vedeva imputato per il reato di cui agli artt.110, 56, 628, commi 1 e 3 n.1, cod. pen. definito con sentenza assolutoria per insussistenza del fatto del 29 novembre 2017. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata con unico motivo per violazione di legge e vizio della motivazione sottolineando come il capo di imputazione fosse errato in radice e che, ove ciò fosse emerso nel corso delle indagini, avrebbe evitato l'ingiusto arresto. Secondo il ricorrente non gli si può ascrivere alcuna condotta gravemente colposa, posto che un'indagine maggiormente approfondita avrebbe condotto ad escludere la stessa imputazione. Si lamenta il fatto che i giudici abbiano valorizzato che il ricorrente si fosse avvalso della facoltà di non rispondere, senza tenere conto che era coimputato con il padre, così giustificandosi il silenzio. Si lamenta che la valutazione del giudice della riparazione sia stata operata sulla scorta di dati congetturali. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. L'ordinanza impugnata è compiutamente motivata con riguardo alla condotta ostativa che ha dato causa all'applicazione della misura cautelare, avendo i giudici di merito ritenuto sussistente, con motivazione compiuta e coerente, la condotta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione in quanto il richiedente aveva tenuto condotte eziologicamente collegate alla detenzione, non escluse con la sentenza assolutoria. In particolare, ha riportato analiticamente alcuni atti investigativi dai quali si evince che, nell'ambito di una serie di atti preparatori della rapina desunti da intercettazioni telefoniche e ambientali, [OSCURATO:PERSONA] avesse collaborato fornendo ai concorrenti informazioni assunte da una talpa interna al locale i cui incassi (si trattava di una sala bingo) si sarebbero dovuti intercettare quando la persona deputata al deposito in banca si fosse recata a fare il versamento. I giudici della riparazione, precisato che 7‘, l'evento non si era verificato perché l'addetto della sala bingo incaricato di ( portare il denaro in banca non aveva provveduto all'incombente nella fascia oraria in cui i rapinatori lo attendevano, ha richiamato la sentenza assolutoria nella quale il giudice della cognizione aveva delineato il ruolo rilevante di [OSCURATO:PERSONA], che aveva il compito di stabilire i contatti con la talpa interna. Così delineato il comportamento ascrivibile all'istante, il giudice della riparazione ha ritenuto che il richiedente avesse intrattenuto consapevolmente rapporti con soggetti coinvolti nella preparazione di una rapina accreditandosi come persona in grado di acquisire informazioni riservate, così contribuendo decisamente all'errore dell'autorità giudiziaria. 5. Tali sono le ragioni per le quali il ricorse deve essere rigettato; segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30 giugno 2022 Il o s