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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 ottobre 1998

Cassazione n. 29164/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/10/1998 avverso la sentenza del 19/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 gennaio 2026 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pavia dell'8 aprile 2025 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la recidiva infraquinquennale.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 95 D.P.R. n. 115 del 2002 in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.

2.1. Con riferimento, infatti, alla censura eccepita con il primo motivo di ricorso, deve essere osservato come essa, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l'atto di appello - nella quale erano state adeguatamente evidenziate le ragioni di configurazione dell'elemento soggettivo del reato, e quindi di sussistenza della penale responsabilità dell'imputato (cfr. pp. 5 e s. della sentenza impugnata) - reiteri le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.

Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento). 2E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Caríolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

2.2. Parimenti inammissibile è la seconda doglianza eccepita da parte del ricorrente, relativa alla mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, avendo la Corte di appello ben rappresentato e giustificato, in punto di diritto, le ragioni di esclusione del riconoscimento di tale beneficio, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (cfr. p. 6).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/10/1998 avverso la sentenza del 19/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 gennaio 2026 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pavia dell'8 aprile 2025 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la recidiva infraquinquennale. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 95 D.P.R. n. 115 del 2002 in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Con riferimento, infatti, alla censura eccepita con il primo motivo di ricorso, deve essere osservato come essa, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l'atto di appello - nella quale erano state adeguatamente evidenziate le ragioni di configurazione dell'elemento soggettivo del reato, e quindi di sussistenza della penale responsabilità dell'imputato (cfr. pp. 5 e s. della sentenza impugnata) - reiteri le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado. Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento). 2E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Caríolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). 2.2. Parimenti inammissibile è la seconda doglianza eccepita da parte del ricorrente, relativa alla mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, avendo la Corte di appello ben rappresentato e giustificato, in punto di diritto, le ragioni di esclusione del riconoscimento di tale beneficio, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (cfr. p. 6). 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M
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