CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 13487/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 2/5/2022 del Giudice di pace di Sondrio; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Sondrio ha condannato, ai soli effetti penali ed a pena pecuniaria, [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minacce. 2. Avverso la sentenza ha proposto appello, convertito in ricorso dal Tribunale di Sondrio ai sensi dell'art. 568 c.p.p., l'imputato articolando due motivi. Con il primo lamenta la mancata assoluzione del Feroleto non sussistendo la prova dell'effettivo turbamento causato alla persona offesa e non a n,,endo in tal senso il giudice del merito tenuto conto del fatto che l'imputato avrebbe semplicemente reagito al comportamento tenuto in precedenza dalla presunta vittima. Ed in tal senso con il secondo motivo eccepisce il denegato riconoscimento dell'attenuante della provocazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Anzitutto deve rilevarsi che correttamente il Tribunale ha riqualificato, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., l'impugnazione come ricorso per cassazione, atteso che la sentenza impugnata è inappellabile in quanto il Menchi è stato condannato ai soli effetti penali, in assenza di costituzione di parte civile da parte della persona offesa, e gli è stata irrogata esclusivamente una pena pecuniaria. 2. Ciò premesso va altresì rilevato che il 24 febbraio 2023 è stato depositato atto di rinunzia all'impugnazione sottoscritto dall'imputato, la cui firma è stata ritualmente autenticata dal difensore. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende, at:teso che la causa di rinunzia deve ritenersi imputabile allo stesso ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. C