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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2024

Cassazione n. 41324/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di Messina che aveva riconosciuto OLIVZERI Lorenzo colpevole della detenzione, con finalità di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana che era stata rinvenuta all'interno della sua abitazione mentre era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla affermazione della responsabilità ei suoi confronti assumendo il travisamento della prova, atteso che le modalità di detenzione dello stupefacente erano compatibili con un uso personale dello stesso; lamenta difetto di motivazione con riferimento alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen.; nonché vizio motivazionale con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuanti generiche e alla misura del trattamento sanzionatorio.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente e ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato. 3.1 Manifestamente infondato è, in particolare, il motivo di ricorso concernente l'esclusione della finalità di spaccio, la quale è stata logicamente desunta da una serie di elementi sintomatici (quantità e pluralità degli stupefacenti rinvenuti, possesso di un bilancino di precisione occultato all'interno di un cassetto della scrivania, possesso di banconote di vario taglio, agenda con una contabilità), che sono stati valorizzati con logica struttura argomentativa in relazione alla quale è mancato del tutto un confronto nei motivi di ricorso. 3.2 Sotto diverso profilo il giudice distrettuale ha escluso la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis con argomenti coerenti con le emergenze processuali e del tutto corretti sotto il profilo logico giuridico, in ragione della rilevanza del pericolo al bene giuridico protetto, considerati i profili ponderali e qualitativi dello stupefacente e la complessiva condotta serbata dal ricorrente il quale, pure sottoposto a misura cautelare domiciliare non solo aveva il possesso di non modeste quantità di stupefacente di diversa natura, ma ne organizzava lo spaccio dal proprio domicilio. 3.3 Le circostanze generiche sono state negate in assenza di elementi positivi da valorizzare, in considerazione della gravità del reato e delle modalità esecutive della condotta e in ragione dei precedenti penali del reo e pertanto attraverso un adeguato ed esauriente apparato motivazionale. 3.4 II trattamento sanzionatorio è stato regolato sulla base di criteri edittali medi- minimi fornendo adeguata motivazione, mediante il richiamo alle modalità della condotta e ai precedenti penali, delle ragioni per cui lo stesso non è stato improntato ai minimi edittali.

4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di Messina che aveva riconosciuto OLIVZERI Lorenzo colpevole della detenzione, con finalità di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana che era stata rinvenuta all'interno della sua abitazione mentre era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla affermazione della responsabilità ei suoi confronti assumendo il travisamento della prova, atteso che le modalità di detenzione dello stupefacente erano compatibili con un uso personale dello stesso; lamenta difetto di motivazione con riferimento alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen.; nonché vizio motivazionale con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuanti generiche e alla misura del trattamento sanzionatorio. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente e ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato. 3.1 Manifestamente infondato è, in particolare, il motivo di ricorso concernente l'esclusione della finalità di spaccio, la quale è stata logicamente desunta da una serie di elementi sintomatici (quantità e pluralità degli stupefacenti rinvenuti, possesso di un bilancino di precisione occultato all'interno di un cassetto della scrivania, possesso di banconote di vario taglio, agenda con una contabilità), che sono stati valorizzati con logica struttura argomentativa in relazione alla quale è mancato del tutto un confronto nei motivi di ricorso. 3.2 Sotto diverso profilo il giudice distrettuale ha escluso la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis con argomenti coerenti con le emergenze processuali e del tutto corretti sotto il profilo logico giuridico, in ragione della rilevanza del pericolo al bene giuridico protetto, considerati i profili ponderali e qualitativi dello stupefacente e la complessiva condotta serbata dal ricorrente il quale, pure sottoposto a misura cautelare domiciliare non solo aveva il possesso di non modeste quantità di stupefacente di diversa natura, ma ne organizzava lo spaccio dal proprio domicilio. 3.3 Le circostanze generiche sono state negate in assenza di elementi positivi da valorizzare, in considerazione della gravità del reato e delle modalità esecutive della condotta e in ragione dei precedenti penali del reo e pertanto attraverso un adeguato ed esauriente apparato motivazionale. 3.4 II trattamento sanzionatorio è stato regolato sulla base di criteri edittali medi- minimi fornendo adeguata motivazione, mediante il richiamo alle modalità della condotta e ai precedenti penali, delle ragioni per cui lo stesso non è stato improntato ai minimi edittali. 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41324/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris