Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 106/1991
ECLI:IT:COST:1991:106
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Nel corso di un giudizio in cui i ricorrenti avevano
richiesto la pensione di riversibilità (sino al compimento del 26°
anno d'età) deducendo di essere studenti universitari, già a carico
del dante causa e titolari di redditi insufficienti al sostentamento,
il Pretore di Lecce, con ordinanza emessa l'8 giugno 1990, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 20,
terzo e settimo comma, numero 3, della legge 2 febbraio 1973, n. 12,
nella parte in cui non prevede il diritto alla pensione di
riversibilità a favore dei figli maggiorenni infraventiseienni
titolari - a qualsiasi titolo - di un reddito proprio allorché siano
studenti universitari, "per violazione dei fondamentali criteri di
equità e di razionalità".
Il giudice a quo richiama la sentenza n. 145 del 1987, con la
quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità della normativa
(concernente lo stesso regime previdenziale) che negava analogo
diritto ai medesimi superstiti allorché fossero inabili al lavoro.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, preliminarmente eccependo
l'inammissibilità della questione per omessa indicazione delle norme
costituzionali delle quali si assume la violazione e richiedendo, nel
merito, declaratoria d'infondatezza.
3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituite le
parti private auspicando la declaratoria d'illegittimità della
censurata normativa.
1. - [OSCURATO:PERSONA] di Lecce dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 20, terzo e settimo comma, numero 3, della legge 2 febbraio
1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per
gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del
trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei
rappresentanti di commercio), nella parte in cui non riconosce il
diritto alla pensione di riversibilità ai figli maggiorenni che,
minori dei ventisei anni, siano studenti universitari e titolari di
un reddito proprio.
2. - La questione è inammissibile.
Il giudice a quo non ha ottemperato al disposto di cui all'art.
23, lettera b), della legge 11 marzo 1953, n. 87, non risultando
neppure ricavabili indirettamente le norme costituzionali che si
assumono violate.
Il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 145 del 1987 appare
finalizzato a richiedere "un'estensione dell'efficacia" di detta
pronuncia piuttosto che ad instaurare, ex art. 3 della Costituzione,
un confronto - del resto improponibile - tra i ricorrenti nel
giudizio a quo e la categoria dei superstiti maggiorenni inabili al
lavoro. Questi ultimi, del resto, ben difficilmente potrebbero
fungere da tertium comparationis, atteso che, a base della citata
sentenza, era stata posta la peculiare situazione di soggetti che,
bisognosi "di assistenza e di cura", trovavano ragione della vivenza
a carico dei genitori in condizioni fisiche che impediscono "di
provvedere alle proprie necessità di vita e di mantenimento".
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 20, terzo e settimo comma, numero 3, della
legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di
assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e
riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore
degli agenti e dei rappresentanti di commercio), sollevata dal Pretore di Lecce con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI