CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 1970
Cassazione n. 31383/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/02/1970 [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/06/1973 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • RG 5232/24 Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Monza di condanna per il reato di tentato furto aggravato, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod.pen., rideterminando la pena inflitta alla misura di mesi 8 e giorni 20 di reclusione ed euro 200,00 di multa per entrambi gli imputati; Rilevato che l'unico motivo dei ricorsi - con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge quanto alla erronea applicazione del tentativo di cui all'art. 56 cod.pen. - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente e diffusamente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pagg. 3, 4 e 5 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica .;runzione di una critica argomentativa avverso la sentenza oggetto di ricorso ( Sez. 2, n.42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, 243838). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10 Aprile