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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 19071/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16636/2019 R.G. proposto da : sul ricorso principale iscritto al n. 16636/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 108, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- E sul ricorso iscritto al n. 16985/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti successivi- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 7520/2018 depositata il 21/11/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Cassino con sentenza n. 679/2010 respinse, per quanto ora rileva, la domanda di condanna, proposta dalla banca contro [OSCURATO:PERSONA], di pagamento della somma di € 120.602,38, oltre interessi, in forza di contratto di finanziamento concluso con la [OSCURATO:SOCIETA]., della quale si erano costituiti fideiussori il predetto e [OSCURATO:PERSONA], nonché la domanda revocatoria, proposta dalla banca ai sensi dell’art. 2901 c.c., con riguardo a due atti di donazione conclusi tra [OSCURATO:PERSONA] e la figlia Isabella; respinse, altresì, la domanda riconvenzionale, concernente l’addebito di poste indebite a carico della società sul proprio conto corrente bancario; ed, infine, respinse la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], volta alla condanna a manlevarlo della metà di quanto avesse dovuto corrispondere al creditore.

Con sentenza del 21 novembre 2018, n. 7520, la Corte d’appello di Roma, su appello della banca ed in riforma parziale della decisione impugnata, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 120.602,38, oltre interessi, in relazione al contratto di finanziamento, ed ha revocato, ai sensi dell’art. 2901 c.c., gli atti di donazione predetti.

Ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che: a) il contratto di fi nanziamento del 17 agosto 2000, concluso con la società e prodotto dalla banca, con le fideiussioni dei due soci Mario ed [OSCURATO:PERSONA], costituisce la prova piena del credito vantato dalla finanziatrice, avente causa e validità autonoma, rispetto alla convenzione stipulata dalla banca e la CCIAA di Frosinone, per la quale la prima era abilitata a concedere finanziamenti garantiti alle aziende della provincia, né avendo le controparti opposto alcunché all’allegato loro inadempimento, atteso che la domanda riconvenzionale, tesa a paralizzare o ridurre il quantum dovuto, è stata respinta in primo grado ed il rigetto è passato in giudicato; in ogni caso, sono dovuti gli interessi anatocistici, pattuiti validamente, essendo il contratto successivo alla delibera CICR del 9.2.2000 e rispettando le sue previsioni; b)la domanda revocatoria dei due contratti di donazione è del pari fondata, essendo in punto di fatto integrati tutti gli elementi della fattispecie, di cui all’art. 2901 c.c.

Avverso la decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sei motivi.

Hanno proposto separato ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], quali erede di [OSCURATO:PERSONA], sulla base dicinque motivi.

Le parti ricorrenti hanno dichiarato che la società è stata cancellata dal registro delle imprese il 3.3.2008.

La banca intimata resiste con controricorso.

La ricorrente ha depositato anche la memoria ex art. 38 0 - bis .1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

I. – Riunione dei ricorsi .

I due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, debbono essere riuniti.

II. –Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

1. – I motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deducono quanto segue (essi vengono qui numerati, mancando ogni suddivisione in tal senso nel ricorso): 1)violazione degli artt. 1322, 1325, 1374 e 1375 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto la corte territoriale non ha ravvisato un collegamento negoziale tra il contratto di conto corrente bancario ed il contratto di finanziamento, conclusi dalla società, che invece erano unitariamente connessi, come dimostrato da una serie di elementi probatori in atti, essendo il secondo finalizzato a ripianare il passivo del primo; 2)violazione degli artt. 24, 104, 111 Cost. e 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto la corte territoriale espone una motivazione apparente ed incomprensibile, con riguardo all’autonomia dei due rapporti; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto la corte territoriale ha affermato che l’esponente non avrebbe contestato il proprio inadempimento e non avrebbe proposto ricorso incidentale sul rigetto della domanda riconvenzionale; 4)violazione degli artt. 24, 104, 111 Cost. e 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto il tribunale aveva ordinato alla banca di produrre documentazione relativa al conto corrente della società, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., ma la corte territoriale ha omesso di trarre conseguenze dalla mancata ottemperanza della banca; 5)violazione degli artt. 24, 104, 111 Cost. e 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto la corte territoriale non motiva circa un fatto decisivo per il giudizio, consistente nella convenzione con la CCIAA di Frosinone e la [OSCURATO:SOCIETA]., limitandosi ad affermare che il contratto di finanziamento ha una sua funzione autonoma; 6)violazione dell’art. 2901 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto non esisteva affatto la prova degli elementi costitutivi dell’azione revocatoria.

2. –Tali motivi sono tutti inammissibili, per plurime ragioni.

2.1. – Tutti i motivi sono, in primo luogo, redatti senza il rispetto rigoroso del novero dei vizi del provvedimento impugnato, previsti dall’art. 360 c.p.c., cui ciascuna doglianza deve poter essere agevolmente ricondotta, avendo il ricorrente, a pena di inammissibilità, l’onere di indicare puntualmente le norme asseritamente violate e l’esatto capo della pronunzia impugnata, prospettando altresì le argomentazioni intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie, secondo l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni (exmultis, Cass. n. 635/2015; Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 22348/2007; Cass. n. 5353/2007; Cass. n. 4178/2007; Cass. n. 828/2007); ove rilevanti, inoltre, vanno indicati anche gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione, ai fini di consentire alla Corte la corretta sussunzione del fatto nelle norme che si assumono violate o erroneamente applicate (Cass. n. 16872/2014; Cass. n. 15910/2005).

Il vizio di violazione di legge deve essere dedotto, pertanto, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni, intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo date affermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità: pertanto, è inammissibile la denuncia di violazione e falsa applicazione di una serie di articoli, ove essendo la stessa meramente enunciata nella rubrica del motivo, ma non trovando sviluppo argomentativo nel corpo del medesimo (Cass., sez. un., n. 25392/2019).

Pertanto, ove il motivo di ricorso non rispetti tali regole, esso si risolve in un “non motivo”, la cui proposizione è sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (cfr. Cass., sez. un., n. 20501/2019; Cass. n. 454/2019; Cass. n. 447/2019; Cass. n. 22478/2018; Cass. n. 20910/2017; Cass. n. 17330/2015; Cass. n. 187/2014; Cass. n. 11984/2011).

Nella specie, i motivi di ricorso non rispettando tali parametri, formulando critiche in fatto, eterogenee rispetto alle norme invocate, apodittiche.

2.2. –In particolare, va invero rilevato che: -tutti i motivi tentano la riproposizione di un giudizio sul fatto, mentre non può pretendersi dalla Corte di legittimità una rivisitazione della fattispecie concreta già scrutinata dai giudici del merito, perché l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (e multis, Cass., sez.

I, 5 febbraio 2019, n. 3340); - i motivi secondo, quarto e quinto vorrebbero denunziare la motivazione assente, senza mai invocare un vizio processuale, ma nella sostanza ponendo soltanto questioni in fatto (sull’autonomia dei due rapporti, di conto corrente e di finanziamento; sugli elementi indiziari da trarre dall’inadempimento all’ordine ex art.210 c.p.c.); -il terzo motivo denunzia un vizio di ultrapetizione, ma in modo del tutto inammissibile, in quanto né invoca un vizio processuale, né articola deduzioni inquadrabili nella pretesa violazione del’art.112 c.p.c.: posto che la ricorrente si limita a dolersi che la corte d’appello avrebbe male giudicato, ritenendo essa non contrastato, sul piano probatorio, l’inadempimento della società mutuataria al contratto di finanziamento, né proposto dalla società ricorso incidentale con riguardo al rigetto, da parte del tribunale, della domanda riconvenzionale di ricalcolo del saldo di conto corrente, per presunte poste indebitamente computate; statuizioni che, come si vede, non rientrano nel vizio di ultrapetizione, ma consistono in valutazioni di fatti, sostanziali o processuali, in nessun modo confutate dal motivo; - anche il quinto motivo, nel proporre in modo del tutto improprio un vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., pretende invero un nuovo giudizio sul fatto, né coglie nel segno nel dedurre la mancata motivazione sulla convenzione con la CCIAA di Frosinone e la [OSCURATO:SOCIETA].: al contrario, affermando che il conto corrente è estraneo al finanziamento, ha preso in considerazione anche la predetta deduzione e circostanza, della cui omissione la ricorrente ora si duole; - il sesto motivo è palesemente tut to versato in fatto, nel confutare la sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria.

III.– Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

1. – Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], avendo la sentenza impugnata dato atto del passaggio in giudicato, per mancata proposizione di appello, della statuizione del primo giudice, che ha respinto la domanda di manleva proposta dal convenuto Mario contro il fratello Alessandro, chiamato in causa: questi, dunque, e per il lui l’erede, non può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte territoriale, che non più lo riguarda nelle pronunce adottate.

2. –I motivi del ricorso successivo sono così da riassumere. 1-2) Con il primo motivo, si deduce la violazione degli artt. 24, 104, 111 Cost., 115 e 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto la corte territoriale espone una motivazione apparente ed incomprensibile, con riguardo all’autonomia dei due rapporti.

Lamenta confusamente il ricorrente anche che la corte territoriale non ha ravvisato un collegamento negoziale tra il contratto di conto corrente bancario ed il contratto di finanziamento, conclusi dalla società, che invece erano unitariamente connessi, come dimostrato da una serie di elementi probatori in atti, essendo il secondo finalizzato a ripianare il passivo del primo.

Con il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., ed omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non avere la corte territoriale ritenuto dimostrato il predetto collegamento tra il negozio di finanziamento ed il conto corrente bancario, essendo a suo parere pienamente provato in atti il collegamento medesimo.

I motivi (peraltro nella sostanza riproduttivo dei motivi 1 e 2 del ricorso principale), sono inammissibili, per le ragioni anche sopra esposte: ed invero, da un lato non sussiste il vizio di motivazione inferiore al minimo costituzionale, avendo ampiamente la corte del merito motivato il proprio convincimento circa la situazione dei rapporti bancari intercorsi tra le parti, e dall’altro lato, essi vorrebbero riproporre un giudizio sul fatto, del tutto al di fuori dei parametri normativi di un vizio di violazione degli art.2697 c.c. (il quale esige una inversione dell’onere della prova), 115 e 116 c.p.c. (che non consiste nel dissenso delle parti circa il convincimento raggiunto, come nella specie, dal giudice nell’esercizio del suo prudenteapprezzamento delle prove). 3-4) Con il terzo motivo, si censura la violazione o falsa applicazione degli artt. 1322, 1325, 1374 e 1375 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto la corte territoriale non ha ravvisato un collegamento negoziale tra il contratto di conto corrente bancario ed il contratto di finanziamento, conclusi dalla società, che invece erano unitariamente connessi, come dimostrato da una serie di elementi probatori in atti, essendo il secondo finalizzato a ripianare il passivo del primo.

In tal modo, la corte ha errato nel valutare l’esistenza del credito, sul piano probatorio.

Con il quarto motivo, si censura la violazione o falsa applicazione degli artt. 1322, 1325, 1374, 1375 e 1418 c.c., 115 e 167 c.p.c., ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto la corte territoriale non ha ravvisato un collegamento negoziale, come detto, e ciò ha comportato l’errata valutazione di validità del finanziamento.

Anche questi motivi, sotto altro profilo, intendono invero riproporre un giudizio sul fatto in ordine al medesimo tema del collegamento negoziale, onde sono radicalmente inammissibili. 5) Con il quinto motivo, il ricorrent e deduc e la falsa applicazione degli artt. 115, 339 e 343 c.p.c., in quanto reputa che abbia errato la corte d’appello nel ritenere la «omessa contestazione da parte del Pacitti del mancato pagamento del finanziamento e della omessa proposizione dell’appello incidentale da parte del Pacitti».

Il motivo, oscuramente formulato, è inammissibile, sembrando riferirsi peraltro a quella parte della motivazione della corte territoriale, ivi riportata, in cui la corte del merito ha – nell’ à mbito del ragionamento sulle prove del credito bancario, reputate interamente sussistenti a sostegno della domanda della banca – anche ricordato che l’allegato inadempimento al contratto di finanziamento non è stato neppure contestato dal debitore, né [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il rigetto della propria domanda riconvenzionale, mirante ad un nuovo dare-avere del dovuto.

A fronte di tale argomentazione, che verte semplicemente sul convincimentoraggiunto dal giudice e sul suo apprezzamento delle prove, e non sopra di un autonomo capo di decisione, il motivo formula una critica fuori bersaglio che impinge interamente nel fatto, e che, come tale, è destinata ad una ulteriore declaratoria di inammissibilità.

IV. – Spese .

Le spese di lite del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi principale e successivo; condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di giudizio di legittimità in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., liquidate in € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge; condanna in solido i ricorrenti successivi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di giudizio di legittimità in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., liquidate in € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16636/2019 R.G. proposto da : sul ricorso principale iscritto al n. 16636/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 108, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- E sul ricorso iscritto al n. 16985/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti successivi- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 7520/2018 depositata il 21/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Cassino con sentenza n. 679/2010 respinse, per quanto ora rileva, la domanda di condanna, proposta dalla banca contro [OSCURATO:PERSONA], di pagamento della somma di € 120.602,38, oltre interessi, in forza di contratto di finanziamento concluso con la [OSCURATO:SOCIETA]., della quale si erano costituiti fideiussori il predetto e [OSCURATO:PERSONA], nonché la domanda revocatoria, proposta dalla banca ai sensi dell’art. 2901 c.c., con riguardo a due atti di donazione conclusi tra [OSCURATO:PERSONA] e la figlia Isabella; respinse, altresì, la domanda riconvenzionale, concernente l’addebito di poste indebite a carico della società sul proprio conto corrente bancario; ed, infine, respinse la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], volta alla condanna a manlevarlo della metà di quanto avesse dovuto corrispondere al creditore. Con sentenza del 21 novembre 2018, n. 7520, la Corte d’appello di Roma, su appello della banca ed in riforma parziale della decisione impugnata, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 120.602,38, oltre interessi, in relazione al contratto di finanziamento, ed ha revocato, ai sensi dell’art. 2901 c.c., gli atti di donazione predetti. Ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che: a) il contratto di fi nanziamento del 17 agosto 2000, concluso con la società e prodotto dalla banca, con le fideiussioni dei due soci Mario ed [OSCURATO:PERSONA], costituisce la prova piena del credito vantato dalla finanziatrice, avente causa e validità autonoma, rispetto alla convenzione stipulata dalla banca e la CCIAA di Frosinone, per la quale la prima era abilitata a concedere finanziamenti garantiti alle aziende della provincia, né avendo le controparti opposto alcunché all’allegato loro inadempimento, atteso che la domanda riconvenzionale, tesa a paralizzare o ridurre il quantum dovuto, è stata respinta in primo grado ed il rigetto è passato in giudicato; in ogni caso, sono dovuti gli interessi anatocistici, pattuiti validamente, essendo il contratto successivo alla delibera CICR del 9.2.2000 e rispettando le sue previsioni; b)la domanda revocatoria dei due contratti di donazione è del pari fondata, essendo in punto di fatto integrati tutti gli elementi della fattispecie, di cui all’art. 2901 c.c. Avverso la decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sei motivi. Hanno proposto separato ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], quali erede di [OSCURATO:PERSONA], sulla base dicinque motivi. Le parti ricorrenti hanno dichiarato che la società è stata cancellata dal registro delle imprese il 3.3.2008. La banca intimata resiste con controricorso. La ricorrente ha depositato anche la memoria ex art. 38 0 - bis .1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] I. – Riunione dei ricorsi . I due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, debbono essere riuniti. II. –Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1. – I motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deducono quanto segue (essi vengono qui numerati, mancando ogni suddivisione in tal senso nel ricorso): 1)violazione degli artt. 1322, 1325, 1374 e 1375 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto la corte territoriale non ha ravvisato un collegamento negoziale tra il contratto di conto corrente bancario ed il contratto di finanziamento, conclusi dalla società, che invece erano unitariamente connessi, come dimostrato da una serie di elementi probatori in atti, essendo il secondo finalizzato a ripianare il passivo del primo; 2)violazione degli artt. 24, 104, 111 Cost. e 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto la corte territoriale espone una motivazione apparente ed incomprensibile, con riguardo all’autonomia dei due rapporti; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto la corte territoriale ha affermato che l’esponente non avrebbe contestato il proprio inadempimento e non avrebbe proposto ricorso incidentale sul rigetto della domanda riconvenzionale; 4)violazione degli artt. 24, 104, 111 Cost. e 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto il tribunale aveva ordinato alla banca di produrre documentazione relativa al conto corrente della società, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., ma la corte territoriale ha omesso di trarre conseguenze dalla mancata ottemperanza della banca; 5)violazione degli artt. 24, 104, 111 Cost. e 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto la corte territoriale non motiva circa un fatto decisivo per il giudizio, consistente nella convenzione con la CCIAA di Frosinone e la [OSCURATO:SOCIETA]., limitandosi ad affermare che il contratto di finanziamento ha una sua funzione autonoma; 6)violazione dell’art. 2901 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto non esisteva affatto la prova degli elementi costitutivi dell’azione revocatoria. 2. –Tali motivi sono tutti inammissibili, per plurime ragioni. 2.1. – Tutti i motivi sono, in primo luogo, redatti senza il rispetto rigoroso del novero dei vizi del provvedimento impugnato, previsti dall’art. 360 c.p.c., cui ciascuna doglianza deve poter essere agevolmente ricondotta, avendo il ricorrente, a pena di inammissibilità, l’onere di indicare puntualmente le norme asseritamente violate e l’esatto capo della pronunzia impugnata, prospettando altresì le argomentazioni intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie, secondo l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni (exmultis, Cass. n. 635/2015; Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 22348/2007; Cass. n. 5353/2007; Cass. n. 4178/2007; Cass. n. 828/2007); ove rilevanti, inoltre, vanno indicati anche gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione, ai fini di consentire alla Corte la corretta sussunzione del fatto nelle norme che si assumono violate o erroneamente applicate (Cass. n. 16872/2014; Cass. n. 15910/2005). Il vizio di violazione di legge deve essere dedotto, pertanto, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni, intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo date affermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità: pertanto, è inammissibile la denuncia di violazione e falsa applicazione di una serie di articoli, ove essendo la stessa meramente enunciata nella rubrica del motivo, ma non trovando sviluppo argomentativo nel corpo del medesimo (Cass., sez. un., n. 25392/2019). Pertanto, ove il motivo di ricorso non rispetti tali regole, esso si risolve in un “non motivo”, la cui proposizione è sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (cfr. Cass., sez. un., n. 20501/2019; Cass. n. 454/2019; Cass. n. 447/2019; Cass. n. 22478/2018; Cass. n. 20910/2017; Cass. n. 17330/2015; Cass. n. 187/2014; Cass. n. 11984/2011). Nella specie, i motivi di ricorso non rispettando tali parametri, formulando critiche in fatto, eterogenee rispetto alle norme invocate, apodittiche. 2.2. –In particolare, va invero rilevato che: -tutti i motivi tentano la riproposizione di un giudizio sul fatto, mentre non può pretendersi dalla Corte di legittimità una rivisitazione della fattispecie concreta già scrutinata dai giudici del merito, perché l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (e multis, Cass., sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340); - i motivi secondo, quarto e quinto vorrebbero denunziare la motivazione assente, senza mai invocare un vizio processuale, ma nella sostanza ponendo soltanto questioni in fatto (sull’autonomia dei due rapporti, di conto corrente e di finanziamento; sugli elementi indiziari da trarre dall’inadempimento all’ordine ex art.210 c.p.c.); -il terzo motivo denunzia un vizio di ultrapetizione, ma in modo del tutto inammissibile, in quanto né invoca un vizio processuale, né articola deduzioni inquadrabili nella pretesa violazione del’art.112 c.p.c.: posto che la ricorrente si limita a dolersi che la corte d’appello avrebbe male giudicato, ritenendo essa non contrastato, sul piano probatorio, l’inadempimento della società mutuataria al contratto di finanziamento, né proposto dalla società ricorso incidentale con riguardo al rigetto, da parte del tribunale, della domanda riconvenzionale di ricalcolo del saldo di conto corrente, per presunte poste indebitamente computate; statuizioni che, come si vede, non rientrano nel vizio di ultrapetizione, ma consistono in valutazioni di fatti, sostanziali o processuali, in nessun modo confutate dal motivo; - anche il quinto motivo, nel proporre in modo del tutto improprio un vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., pretende invero un nuovo giudizio sul fatto, né coglie nel segno nel dedurre la mancata motivazione sulla convenzione con la CCIAA di Frosinone e la [OSCURATO:SOCIETA].: al contrario, affermando che il conto corrente è estraneo al finanziamento, ha preso in considerazione anche la predetta deduzione e circostanza, della cui omissione la ricorrente ora si duole; - il sesto motivo è palesemente tut to versato in fatto, nel confutare la sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria. III.– Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. 1. – Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], avendo la sentenza impugnata dato atto del passaggio in giudicato, per mancata proposizione di appello, della statuizione del primo giudice, che ha respinto la domanda di manleva proposta dal convenuto Mario contro il fratello Alessandro, chiamato in causa: questi, dunque, e per il lui l’erede, non può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte territoriale, che non più lo riguarda nelle pronunce adottate. 2. –I motivi del ricorso successivo sono così da riassumere. 1-2) Con il primo motivo, si deduce la violazione degli artt. 24, 104, 111 Cost., 115 e 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto la corte territoriale espone una motivazione apparente ed incomprensibile, con riguardo all’autonomia dei due rapporti. Lamenta confusamente il ricorrente anche che la corte territoriale non ha ravvisato un collegamento negoziale tra il contratto di conto corrente bancario ed il contratto di finanziamento, conclusi dalla società, che invece erano unitariamente connessi, come dimostrato da una serie di elementi probatori in atti, essendo il secondo finalizzato a ripianare il passivo del primo. Con il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., ed omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non avere la corte territoriale ritenuto dimostrato il predetto collegamento tra il negozio di finanziamento ed il conto corrente bancario, essendo a suo parere pienamente provato in atti il collegamento medesimo. I motivi (peraltro nella sostanza riproduttivo dei motivi 1 e 2 del ricorso principale), sono inammissibili, per le ragioni anche sopra esposte: ed invero, da un lato non sussiste il vizio di motivazione inferiore al minimo costituzionale, avendo ampiamente la corte del merito motivato il proprio convincimento circa la situazione dei rapporti bancari intercorsi tra le parti, e dall’altro lato, essi vorrebbero riproporre un giudizio sul fatto, del tutto al di fuori dei parametri normativi di un vizio di violazione degli art.2697 c.c. (il quale esige una inversione dell’onere della prova), 115 e 116 c.p.c. (che non consiste nel dissenso delle parti circa il convincimento raggiunto, come nella specie, dal giudice nell’esercizio del suo prudenteapprezzamento delle prove). 3-4) Con il terzo motivo, si censura la violazione o falsa applicazione degli artt. 1322, 1325, 1374 e 1375 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto la corte territoriale non ha ravvisato un collegamento negoziale tra il contratto di conto corrente bancario ed il contratto di finanziamento, conclusi dalla società, che invece erano unitariamente connessi, come dimostrato da una serie di elementi probatori in atti, essendo il secondo finalizzato a ripianare il passivo del primo. In tal modo, la corte ha errato nel valutare l’esistenza del credito, sul piano probatorio. Con il quarto motivo, si censura la violazione o falsa applicazione degli artt. 1322, 1325, 1374, 1375 e 1418 c.c., 115 e 167 c.p.c., ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto la corte territoriale non ha ravvisato un collegamento negoziale, come detto, e ciò ha comportato l’errata valutazione di validità del finanziamento. Anche questi motivi, sotto altro profilo, intendono invero riproporre un giudizio sul fatto in ordine al medesimo tema del collegamento negoziale, onde sono radicalmente inammissibili. 5) Con il quinto motivo, il ricorrent e deduc e la falsa applicazione degli artt. 115, 339 e 343 c.p.c., in quanto reputa che abbia errato la corte d’appello nel ritenere la «omessa contestazione da parte del Pacitti del mancato pagamento del finanziamento e della omessa proposizione dell’appello incidentale da parte del Pacitti». Il motivo, oscuramente formulato, è inammissibile, sembrando riferirsi peraltro a quella parte della motivazione della corte territoriale, ivi riportata, in cui la corte del merito ha – nell’ à mbito del ragionamento sulle prove del credito bancario, reputate interamente sussistenti a sostegno della domanda della banca – anche ricordato che l’allegato inadempimento al contratto di finanziamento non è stato neppure contestato dal debitore, né [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il rigetto della propria domanda riconvenzionale, mirante ad un nuovo dare-avere del dovuto. A fronte di tale argomentazione, che verte semplicemente sul convincimentoraggiunto dal giudice e sul suo apprezzamento delle prove, e non sopra di un autonomo capo di decisione, il motivo formula una critica fuori bersaglio che impinge interamente nel fatto, e che, come tale, è destinata ad una ulteriore declaratoria di inammissibilità. IV. – Spese . Le spese di lite del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili i ricorsi principale e successivo; condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di giudizio di legittimità in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., liquidate in € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge; condanna in solido i ricorrenti successivi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di giudizio di legittimità in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., liquidate in € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui
Sentenza Cassazione n. 19071/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris