CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35782/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. 1. Con la sentenza impugnata, pronunciata nell'ambito di un giudizio abbreviato, la Corte di appello di Bari ha riqualificato in bancarotta documentale semplice il fatto in origine contestato come bancarotta fraudolenta documentale, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena, senza tuttavia applicare la riduzione per il rito. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi: sull'elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale semplice; sul trattamento sanzionatorio limitatamente all'omessa riduzione per il rito abbreviato scelto. 3. È fondato il motivo in punto di mancata applicazione della diminuente per il rito: la Corte di appello ha fissato l'entità della pena in mesi sei di reclusione, affermando espressamente che intendeva attestarsi sul minimo edittale; ha però omesso di ridurre la pena di un terzo per il rito abbreviato. Va rilevato, allora, il maturare del termine prescrizionale (cfr. Sez. 5, n. 26189 del 15/06/2022, Tescari, Rv. 283261 - 01), tenuto conto che il reato si è consumato il 21 novembre 2016 e che non risultano periodi di sospensione. In difetto di elementi, neppure rappresentati in ricorso, che consentano di giungere a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deci