CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2023
Cassazione n. 02809/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 26020/23 Rilevato che con sentenza in data 2 marzo 2023 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 20 maggio 2022 del Tribunale di Milano che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui all' art. 5 del d.lgs. 74 del 2000; Rilevato che l'imputato ha presentato un unico motivo di ricorso per cassazione con cui ha lamentato il vizio di motivazione per il diniego delle generiche dovuto al fatto che aveva reso delle dichiarazioni incomprensibili, ciò che era stato dovuto all'ignoranza della lingua italiana, nonché all'assunzione della carica di amministratore di diritto solo per motivi economici di sopravvivenza, Considerato che in primo grado le generiche sono state negate per la gravità dei fatti e che sia in primo che in secondo grado;sono stati esclusi elementi favorevoli di giudizio dal momento che le dichiarazioni rese dall'imputato in dibattimento erano state ritenute poco comprensibili, Rilevato che il ricorrente ha chiesto le generiche perché cittadino peruviano che necessitava di denaro per sostenere economicamente sé e la propria famiglia, ciò che, all'evidenza, è stato ritenuto un elemento recessivo dai Giudici di merito, che, come detto, hanno valorizzato la gravità dei fatti, a sostegno del diniego delle generiche, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]