CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 aprile 2023
Cassazione n. 13146/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 18795 /20 1 9 r.g. propost o da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA]. 57 , in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro temporePietro Ciocca, rappresentata e difes a , giusta procur a special e allegata al ricorso , dall’Avv ocato [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via degli Scipionin. 265. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Milano, al Corso di [OSCURATO:PERSONA]. 16 , in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difes a , giusta procur a speciale allegata al controricorso , dall’AvvocatoAntonio Ferraguto, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Liberianan. 17. - controricorrente - avverso la sentenza, n. cron. 1528 /201 9 , del la CORTE DI APPELLO D I MILANO,pubblicata il giorno 0 4 / 04 /20 1 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 17/04/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 702 - bis cod. proc. civ. ritualmente notificato il 2 agosto 2016, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(già [OSCURATO:SOCIETA].) innanzi al Tribunale di Milano esponendo di aver stipulato con quest’ultima, il 3 marzo 2008, il contratto dilocazione finanziaria immobiliare n. 898300/1, per un ammontare pari ad € 6.264.000,00, volto “all'acquisto di un fondo, con fabbricato da ristrutturare, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 3”, e che, successivamente, con scrittura privata del 18 dicembre 2009, l'importo finanziato era stato incrementato di € 1.858.000,00. Dedusse: a) la configurabilità di un'ipotesi di usura originaria e contrattualizzata, assumendo che i tassi di mora “effettivi”, sia dell'originario leasingche della successiva integrazione, si collocavano tutti al di sopra del “tasso soglia” anche per le scansioni mensili successive a quella relativa al primo canone; b) la indeterminatezza delle clausole contrattuali di determinazione degli interessi, nonché l’omessa indicazione nell'ISC ([OSCURATO:PERSONA] di Costo) “dell'incidenza degli oneri assicurativi” e del “tasso di riferimento base”, con conseguente necessità di ricalcolo degli interessi “in base ai minimi BOT”. Chiese accogliersi le seguenti conclusioni: i) in via principale, accertarsi che il contratto di locazione finanziaria suddetto e le successive sue modificazioni erano viziati da usura originaria e ciò indipendentemente dalla metodologia di computo del “tasso soglia” ai fini dei conseguenti raffronti con il TEG degli interessi moratori; per l’effetto, dichiararsi la gratuità di quel contratto e delle sue modificazioni; accertarsi, conseguentemente, che la [OSCURATO:SOCIETA]., oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., aveva incamerato importi non dovuti a titolo di interessi, condannandola alla relativa restituzione, oltre interessi legali fino al soddisfo, o, in diversa ipotesi, dichiararsi l’eventuale compensazione tra il credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l'eventuale contrapposto credito di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; ii) in via subordinata, accertarsi che il menzionato contratto e le successive sue modificazioni erano affetti da indeterminatezza nelle clausole contrattuali e, segnatamente, nell'indicazione dell'ISC iniziale, manchevole dell'incidenza percentuale degli oneri assicurativi, e del “tasso di riferimento base”, con conseguente dichiarazione di nullità della clausola di quantificazione degli interessi e ricalcolo degli stessi in base ai minimi dei tassi BOT così come previsto dalla normativa in materia. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che contestò integralmente le avverse pretese, l’adito tribunale, con ordinanza exart. 702-ter cod. proc. civ. del 2 agosto 2017, rigettò le domande della ricorrente ed analoga sorte negativa ebbe il gravame di quest’ultima contro quella decisione, respinto dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 4 aprile 2019, n. 1528, pronunciata nel contraddittorio con l’appellata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 1.2. Quella corte: i) rilevò, in punto di usura e tasso soglia, che «la genericità dell'assunto non trova supporto nella documentazione prodotta dall'appellante, mancante dei documenti fondamentali, ovvero i [OSCURATO:PERSONA] relativi al primo trimestre 2008, IV trimestre 2009 e IV trimestre 2015, corrispondenti ai periodi cui occorre far riferimento, tenuto conto che il contratto di cui di assume l'usura originaria era stato stipulato il 31 marzo 2008 e modificato con successive scritture del 18 dicembre 2009 e del 16 novembre 2015. L’appellante è venuta meno all’onere di dimostrare i fatti costitutivi della domanda azionata in giudizio, ovvero, l'entità dei tassi soglia vigenti all'epoca della stipula del contratto e delle successive modifiche, l’entità del tasso di mora pattuito in contratto, il superamento del tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto e delle successive modifiche, l’entità del tasso di mora pattuito in contratto, il superamento del tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto e delle eventuali modifiche»; ii) precisò che: «l’affermazione della ricorrente, secondo cui l'usurarietà degli interessi moratori si sarebbe evidenziata solo nel corso del rapporto (ove, peraltro, secondo quanto allega l'appellata, non sono mai stati in concreto applicati interessimoratori) contrasta con la necessità, più volte ribadita dal [OSCURATO:PERSONA] che l'usurarietà sussista e venga accertata al momento della pattuizione degli interessi medesimi, fermo restando che la conseguenza di tale accertamento non sarebbe, in ogni caso, la gratuità dell'intero rapporto, come invocato dall'appellante ai sensi dell'art. 1815 cod. civ.»; iii) dichiarò assorbiti «i punti terzo e quinto dei motivi di appello in ordine alla medesima questione dell'usurarietà dei tassi di mora e della nullità dei relativi patti»; iv) rimarcò che, alla luce delle considerazioni svolte, «l'esame del secondo punto del motivo di appello è irrilevante poiché, come dedotto dalla stessa appellante, attinente a questione mai dedotta dall'appellante (sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori) su cui il Tribunale ha ritenuto comunque di soffermarsi e così, analogamente, il riferimento esposto al punto 4 (richiamo all'indice Euribor)». 3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidandosi a quattro motivi, illustrati anche da memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso, rubricato «Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - Error in procedendo -Violazione degli artt. 112, 132 e 134 c.p.c. - Omessa pronuncia - Nullità della sentenza - Autonomia della domanda di nullità del contratto per indeterminatezza delle clausole di pattuizione degli interessi e per mancata corrispondenza e/o indicazione dell’ISC ([OSCURATO:PERSONA] di Costo) dichiarato rispetto a quello effettivo», contesta alla corte milanese di avere omesso di pronunciarsi sulla domanda, riproposta in appello ed ivi erroneamente ritenuta assorbita, concernente la invocata nullità contrattuale per indeterminatezza delle clausole di pattuizione degli interessi e per mancata corrispondenza e/o indicazione dell’ISC dichiarato rispetto a quello effettivo. 1.1. Una siffatta doglianza non può essere accolta. 1.2. Invero, la corte distrettuale, nel dispositivo della sentenza oggi impugnata, ha dichiarato di rigettare il gravame di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Tanto consente di ritenere, allora, che, così pronunciando, la stessa certamente ha inteso respingere anche la domanda di nullità di cui si tratta, solo che non ha esplicitato le ragioni di detto rigetto. 1.2.1. Fermo quanto precede, osserva il Collegio che la mancanza di esplicita motivazione su una questione di diritto, quale sicuramente è quella oggi nuovamente prospettata dalla società ricorrente, e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame: in tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, comma 2, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 cod. proc. civ., di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo, quale la motivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell'implicito rigetto della domanda perché erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che -come nella vicenda in esame - non richieda ulteriori accertamenti in fatto (cfr. Cass., SU, n. 2731 del 2017, nonché, in senso sostanzialmente conforme, anche nelle rispettive motivazioni, le più recenti Cass. n. 41236 del 2021 e Cass. n. 5754 del 2022). 1.3. Nella specie, la decisione di rigetto anche della domanda suddetta si rivela essere conforme a legge. 1.3.1. Infatti, giova premettere che l'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG) è l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento (es. erogazione di credito), come,ad esempio prestito, o acquisto rateale di beni o servizi. Esso rappresenta il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito o il finanziamento; in altri termini, il TAEG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, etc.).1.3.2. La legge 17 febbraio 1992, n. 154, all’articolo 4 , si limitava genericamente a richiedere che i contratti indicassero il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. 1.3.3. Il TAEG è stato introdotto nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio n. 10688 del 4 marzo 2003, in tema di «Disciplina della trasparenza delle condizionicontrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari», che, all’art. 9, comma 2, ha demandato alla Banca d'Italia di individuare quali siano le operazioni ed i servizi a fronte dei quali il predetto indice, « comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente», debba essere segnalato, nonché la formula per rilevarlo. La medesima deliberazione ha stabilito, all’articolo 3, che le disposizioni in materia di pubblicità, previste dagli articoli da 4 a 9, si applicassero alle operazioni ed ai servizi bancari indicati nell'allegato alla delibera, che, fra gli altri, elenca il «leasing finanziario». 1.3.4. Il menzionato art. 9 prescrive l’allegazione al contratto di un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia e,quindi, si riferisce all’Indice sintetico di costo (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d’Italia. Detto indice rappresenta, dunque, un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a porreil cliente in condizione di conoscere i l costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, così rende ndolo edotto dell’effettiva onerosità dell’operazione. 1.3.5. Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l’ISC non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto; non rientra, quindi, nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l’art. 117, comma 6, del d.lgs. n. 385 del 1993 (cfr. Cass. n. 4579 del 2023. Si veda pure Cass. n. 26585 del 2022, in motivazione, a tenore della quale «l’ISC è un parametro esterno al contratto, sostanzialmente coincidente con il TAEG ed avente una funzione puramente informativa per il cliente della banca»). 1.3.6. D’altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell’ISC/TAEG è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell’ambito della cui disciplina l’art. 125-bis, comma 6, dell’appena menzionato d.lgs. (peraltro entrato in vigore solonel 2010, successivamente, quindi, sia alla stipula del contratto di locazione finanziaria per cui è causa, risalente al 3 marzo 2008, sia alla sua modificazione di cui alla scrittura privata del 18 dicembre 2009) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”. 1.3.7. Ne consegue, pertanto, che, l’unico rimedio di cui può avvalersi il soggetto finanziato, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il primo sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno). Ciò in quanto l’eventuale erronea indicazione dell’ISC, integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di locazione finanziaria applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (cfr. Cass., SU, n. 26724 del 2007) e può dare luogo, quindi, soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale (cfr. Cass. n. 4579 del 2023), la cui corrispondente domanda, tuttavia, non risulta essere stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in questo giudizio. 2. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso denunciano, rispettivamente:II) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all’art. 113 c.p.c. - Violazione e/o fals a applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. - Carattere normativo secondario dei D.M. che individuano il T.E.G.M. trimestrale -iura novit curia - errata ripartizione dell’onere della prova ». Si critica l’assunto della corte territoriale secondo cui sarebbe stato onere della originaria ricorrente, rimasto inadempiuto, produrre i decreti ministeriali indicativi dei tassi soglia al fine di consentire la verifica della invocata usurarietà dei tassi di interessi di cui al contratto di locazione finanziaria, e sue modificazioni, dedotto in lite. Si chiede a questa Corte di stabilire «se sia onere della parte che propone una domanda di accertamento della sussistenza di usura oggettiva contrattuale ai sensi dell’art. 1815 cod. civ. allegare e produrre copia dei d.m. di rilevazione del T.E.G.M. trimestrale e se tale mancata allegazione equivalga alla mancata prova di un fatto costitutivo della domanda, ovvero se il dato fattuale in essi contenuto (T.E.G.M. trimestrale) debba ritenersi conosciuto dal giudice in virtù della natura giuridica dei D.M. previsti dall’art. 2 della L. n. 108/1996 e della qualificazione degli stessi come atti di normazione secondaria, integrativi del precetto penale di cui all’art. 644 c.p.»; III) «Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - Null ità della sentenza o del procedimento in relazione agli artt. 115, 116, 132, 134, 167 c.p.c. e 2697 c.c. -Mancanza e/o errore di valutazione delle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (“fatto notorio”) - Mancanza e/o errore di valutazione delle prove e dei documenti prodotti dalle parti -Sussistenza della prova della pattuizione di un tasso di ora superiore al cd. “tasso soglia”». Si assume che, in ogni caso, erano (e sono) presenti in atti tutti gli elementi necessari e sufficienti per la verifica del superamento della soglia, oltre la quale la pattuizione del tasso di interesse di mora doveva e deve ritenersi usurario, non necessitando perciò la produzione dei relativi decreti ministeriali. A tutte queste altre fonti di prova (documentitempestivamente prodotti in giudizio e non espressamente contestati dalla controparte), la corte meneghina non aveva fatto alcun riferimento nella propria motivazione, incorrendo, pure sotto tale profilo, nell’errore di percezione rispetto ad un corretto esame delle prove offerte dalle parti. Si chiede a questa Corte di stabilire «se costituisca errore di percezione, censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., il comportamento del giudice di merito che abbia omesso di esaminare, nella motivazione della sentenza, il contenuto delle prove offerte dalle parti, in particolare ritenendo necessaria una prova documentale non fornita, pur dovendosi considerare la circostanza da provare un fatto notorio, un fatto non contestato ovvero dimostrata da altra prova documentale versata in atti, e ciò abbia fatto senza effettuare alcuna disamina e senza dare contezza nella motivazione dell’analisi comparativa delle prove a sua disposizione»; IV) «Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. -Nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Si ascrive alla corte distrettuale di avere completamente travisato e, dunque, non esaminato, il fatto storico su cui si fondava, e si fonda, la pretesa della ricorrente, vale a dire la sussistenza di una pattuizione usuraria originaria, contenuta nell’art. 16 del contratto di leasingstipulato il 31 marzo 2008. 2.1. Queste doglianze tendono tutte all’affermazione, su cui insiste la ricorrente, della usurarietà degli interessi moratori pattuiticon il menzionato contratto. In particolare, il secondo ed il terzo motivo censurano la statuizione con cui la corte d’appello ha escluso che potesse giungersi ad una tale declaratoria attesa la mancata produzione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ritenuta gravata del relativo onere, dei decreti del Ministero del Tesoro di individuazione del tasso soglia ex legen. 108 del 1996; il quarto, invece, contesta la statuizione della medesima corte secondo cui il superamento del tasso soglia era stato erroneamente riferito dall’appellante non già al tempo della stipula del contratto, bensì ad un momento successivo, allorquando, cioè, nel corso del rapporto, si era avuto l’effettivo inizio del piano di ammortamento. 2.1.1. Posto, allora, che tali statuizioni configurano, affatto chiaramente, due autonome rationes decidendi, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, solo la fondata contestazione di entrambe potrebbe condurre alla cassazione, in parte qua, della sentenzaoggi impugnata. 2.2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il descritto quarto motivo sia inammissibile. 2.2.1. Invero, la ricorrente sostiene che una clausola contrattuale prevedeva la determinazione del tasso di mora in misura pari al tasso soglia e un’altra il calcolo della mora sull’intera rata, comprensiva di capitale ed interessi, sicché il superamento della soglia sarebbe stato in re ipsa. 2.2.2. Nel ricorso, però, non è stato riprodotto il contenuto di entrambe tali clausole (ivi rinvenendosi esclusivamente quella di cui all’art. 16, concernente solo la determinazione del tasso di mora), del cui combinato disposto è lamentato l’asserito omesso esame fonte del prospettato vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Costituisce, invece, orientamento consolidato, e qui condiviso, di questa Corte quello per cui, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (cfr., anche nelle rispettive motivazioni,Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021; Cass. n. 31999 del2022; Cass. n. 5141 del 2023). 2.3. Ne deriva, altresì, che, non risultando essere stata efficacemente contestata una delle due, autonome, rationes decidendi posta dalla corte territoriale a fondamento della sua pronuncia reiettiva della invocata usurarietà degli interessi moratori pattuiti con il contratto di locazione finanziaria di cui si discute, deve trovare applicazione il principio secondo cui, ove la corrispondente motivazione della sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, l'omessa e/o inefficace impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, le censure relative alle altre (nella specie, appunto, il secondo e terzo motivo di ricorso), le quali, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione inadeguatamente impugnata, non potrebbero produrre in alcun caso l'annullamento, in parte qua, della sentenza (cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9961 del 2023; Cass. n. 4355 del 2023; Cass.n. 4738 del 2022; Cass. n. 22697 del 2021; Cass., SU, n. 10012 del 2021; Cass. n. 3194 del 2021; Cass. n. 15075 del 2018; Cass. n. 18641 del 2017; Cass. n. 15350 del 2017). 3. In definitiva, quindi, l’odierno ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deve essere respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza, altresì dandosi atto -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, che si liquidano in € 13.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell