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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 07415/2026

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VESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui in data 17.4.2025 la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma del 16.5.2024 di condanna alla pena di otto mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 337 e 651 cod. pen., commessi in data 27.1.2020; Rilevato che con l’unico motivo di ricorso si eccepisce la omessa declaratoria di estinzione della contravvenzione di cui all’art. 651 cod. pen. per effetto del decorso dei termini di prescrizione di cui agli artt. 157 e 161, comma secondo, cod. pen. in data 27.1.2025; Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto per i reati commessi dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] si applica la disciplina della prescrizione posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg c/Polichetti, Rv. 288175 - 01), il cui art. art. 2, comma 1, lett. c), ha introdotto l'art. 161-bis cod. pen., ove è previsto che «il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado»; Tenuto conto che, nel caso di specie, il corso della prescrizione è stato dapprima interrotto dal decreto di citazione a giudizio e si è poi bloccato con la emissione della sentenza di primo grado il 16.5.2024, data nella quale i termini di prescrizione del reato di cui all’art. 651 cod. pen. non erano decorsi; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 04/12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui in data 17.4.2025 la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma del 16.5.2024 di condanna alla pena di otto mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 337 e 651 cod. pen., commessi in data 27.1.2020; Rilevato che con l’unico motivo di ricorso si eccepisce la omessa declaratoria di estinzione della contravvenzione di cui all’art. 651 cod. pen. per effetto del decorso dei termini di prescrizione di cui agli artt. 157 e 161, comma secondo, cod. pen. in data 27.1.2025; Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto per i reati commessi dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] si applica la disciplina della prescrizione posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg c/Polichetti, Rv. 288175 - 01), il cui art. art. 2, comma 1, lett. c), ha introdotto l'art. 161-bis cod. pen., ove è previsto che «il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado»; Tenuto conto che, nel caso di specie, il corso della prescrizione è stato dapprima interrotto dal decreto di citazione a giudizio e si è poi bloccato con la emissione della sentenza di primo grado il 16.5.2024, data nella quale i termini di prescrizione del reato di cui all’art. 651 cod. pen. non erano decorsi; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12
Decreto Cassazione n. 07415/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris