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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 05516/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; n. 27796/2021 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché concerne le convergenti valutazioni discrezionali sviluppate dai Giudici di merito sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza senza incorrere in fallacie logiche.

Né si confronta puntualmente con le argomentazioni che reggono la decisione.

In particolare, nella sentenza si precisa che l'imputato attuò la sua condotta mentre i pubblici ufficiali stavano procedendo a un sequestro di merce e non rileva se questa fosse sua o di altri, né il suo stato di ubriachezza è incompatibile con il dolo specifico o elide l'imputabilità.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA] otanzo DEPnSiT [OSCURATO:PERSONA]-:, 1 6 FE 2022 IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; n. 27796/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché concerne le convergenti valutazioni discrezionali sviluppate dai Giudici di merito sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza senza incorrere in fallacie logiche. Né si confronta puntualmente con le argomentazioni che reggono la decisione. In particolare, nella sentenza si precisa che l'imputato attuò la sua condotta mentre i pubblici ufficiali stavano procedendo a un sequestro di merce e non rileva se questa fosse sua o di altri, né il suo stato di ubriachezza è incompatibile con il dolo specifico o elide l'imputabilità. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA] otanzo DEPnSiT [OSCURATO:PERSONA]-:, 1 6 FE 2022 IL
Sentenza Cassazione n. 05516/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris