CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 04215/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscrittoal n. 9377/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N.80, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA],3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n.14 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], Ric. 2022n. 9377sez. S2 - ud. 25 /0 1 /2022 rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente - Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 532/2021 depositata il 19/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 10.05.2013, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rivendicando la proprietà dell’immobile (locale deposito) in Messina, distinto in catasto al foglio 216, particelle 213 sub 19 e 71 sub 5, che la Perrello aveva acquistato, unitamente a maggiore consistenza immobiliare, nella procedura esecutiva iscritta al n. 241/2007 RGE dell’adito Tribunale. Gli attori deducevano che il locale deposito in questione era stato erroneamente venduto in executivis, non appartenendo agli esecutati (tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ma a loro medesimi, che lo avevano acquistato in data 24.01.2012 in forza di donazione da [OSCURATO:PERSONA]. Concludevano, pertanto, per l’accertamento del loro diritto dominicale, anche in subordine per intervenuta usucapione, e per la condanna delle convenuteal risarcimento del danno (la Perrello quale acquirente dell’immobile, e la [OSCURATO:PERSONA] quale CTU nominato in sede esecutiva, la cui condotta professionale sarebbe stata negligente). 2. Si costituivano in giudizio le convenute, le quali, nel resistere alla domanda, sollevavano preliminare eccezione di Ric. 2022n. 9377sez. S2 - ud. 25 /0 1 /2022 giudicato, deducendo che il Tribunale di Messina, con sentenza n. 2045/2012, non impugnata e passata appunto in cosa giudicata, aveva già respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] (dante causa degli attori) aveva chiesto l’accertamento del proprio diritto di proprietà sull’immobile oggetto di giudizio, rigettando anche la domanda di accertamento del possesso ultraventennale sul locale deposito. 3. Il Tribunale di Messina, ritenuta fondata l’eccezione di giudicato, respingeva la domanda. 4. Sul gravame degli originari attori, e nella resistenza delle appellate, con sentenza n. 532-2021, la Corte d’Appello di Messina confermava la pronuncia di primo grado. 5. Per la cassazione di detta decisione hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un motivo. 6. Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 7. Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza i ricorrenti hanno insistito nelle proprie richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. IV comma in relazione all’art. 360 c.p.c. I comma n. 3». I ricorrenti sostengono che la Corte d’Appello avrebbe errato a qualificare la Mercante quale loro dante causa processuale, ai sensi dell’art. 2909 c.c., in quanto ella si era spogliata della proprietà del bene con la donazione del 24.01.2012, prima dell’introduzione, con citazione notificata il 24.04.2012, del giudizio esitato nella sentenza n. 2045/2012 del Tribunale di Ric. 2022n. 9377sez. S2 - ud. 25 /0 1 /2022 Messina; sostengono, ancora, che nel giudizio in questione la Mercante non aveva comunque inteso richiedere l’accertamento della sua proprietà sul locale deposito, essendosi limitata a resistere quale mera intimata a precetto di rilascio. 2. Deve preliminarmente darsi atto dell’improcedibilità del ricorso, notificato in data 03.04.2022. 2.1. I Valeriani e Costanzo affermano, infatti, che la sentenza impugnata, pubblicata il 19.11.2021, è stata notificata in data 07.02.2022 (così a pag. 1di ricorso), sennonché non depositano la copia del provvedimento munita della relata di notifica (rinvenendosi tra gli allegati al ricorso solamente una copia conforme della pronuncia di secondo grado). Secondo consolidato orientamento, cui si intende assicurare continuità, “La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c.” (cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188. In senso conforme, cfr. Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021, Rv. 661874). Ric. 2022n. 9377sez. S2 - ud. 25 /0 1 /2022 L’omesso deposito del la relata di notifica della sentenza impugnata impedisce a questa Corte di verificare la tempestività dell'impugnazione, posto che la notifica del ricorso è avvenuta oltre i 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza. In particolare, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 19 novembre 2021 e il ricorso è stato notificato a mezzo pecil 3 aprile 202 2 , quindi oltre il termine di 60 giornidalla pubblicazione. La previsione - di cui al secondo comma, n. 2, dell'art. 369 cod. proc. civ. - dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione -a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale -della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve. Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell'art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non Ric. 2022n. 9377sez. S2 - ud. 25 /0 1 /2022 contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente (Sez. U., Ord. n. 9005 del 2009.) 3. Fermo restando quanto sopra, si rileva che l’unico motivo di ricorso, con cui i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 2909 c.c., è comunque inammissibile. 3.1. La censura, con la quale i ricorrenti sostengono che la sentenza resa nel precedente giudizio, di cui era stata parte [OSCURATO:PERSONA], non farebbe stato nei loro confronti, non coglie invero la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte distrettuale ha infatti dichiarato l’appello “inammissibile prima ancora che infondato” (così a pag. 4 di sentenza), ritenendo irrilevante che l’originaria proprietaria avesse nel precedente giudizio eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché la causa era stata definita con il rigetto delle domande della Mercante sia di accertamento della sua proprietà sul bene, sia di accertamento del suo possesso ultraventennale. La Corte distrettuale ha in particolare osservato che tale giudicato spiegava “efficacia riflessa” nei confronti degli odierni ricorrenti, in quanto contenente l’affermazione di una verità che non ammette la possibilità di un diverso accertamento, di cui invece i Valeriani e Costanzo, titolaridi un diritto dipendente dal rapporto rispetto al quale si era già formato il giudicato, chiedevano la rinnovazione. 3.2. Quanto poi alla deduzione secondo cui la Mercante non avrebbe chiesto l’accertamento della sua proprietà sul bene, con la conseguenzache la sentenza in questione non potrebbe fare stato nei confronti dei ricorrenti, la censura risulta inammissibile anche per difetto di specificità, non avendo i ricorrenti trascritto nel Ric. 2022n. 9377sez. S2 - ud. 25 /0 1 /2022 ricorso né le conclusioni formulate dalla loro dante causa nel precedente giudizio, né le statuizioni rese sul punto nella sentenza passata in giudicato, che si assumono diverse da quelle di cui si dà atto da parte del giudice di merito nel provvedimento impugnato. Si intende infatti dare continuità al principio secondo cui “Nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente che deduca l'inesistenza del giudicato esterno invece affermato dalla Corte di appello deve, per il principio di autosufficienza del ricorso ed a pena d'inammissibilità dello stesso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione” (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 17310 del 19/08/2020, Rv. 658895). Richiamo che, peraltro, nella fattispecie manca del tutto. 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di ciascuna delle due parti controricorrenti che liquida in euro 3500, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come perlegge; Ric. 2022n. 9377sez. S2 - ud. 25 /0 1 /2022 ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q