CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 22600/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, con l'ordinanza impugnata in questa sede, ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]., soggetto terzo interessato, avverso il decreto di sequestro preventivo del 2 agosto 2022, disposto dal Tribunale di Roma sulla somma di proprietà dell'[OSCURATO:SOCIETA]. già sottoposta a pignoramento in sede civile (presso il terzo Banca d'Italia) su istanza del creditore procedente [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso la difesa del Farace deducendo, con unico motivo, violazione di legge, in relazione all'art. 640 cod. pen.; il Tribunale del riesame aveva ravvisato il fumus del reato contestato rispetto ad un'ipotesi di "truffa processuale", pacificamente estranea alla struttura del reato di truffa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame, relativa a decreto di sequestro preventivo, proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (Sez. 2, n. 6611 del 03/12/2013, dep. 2014, Poli, Rv. 258580 - O; Sez. 3, n. 39077 del 21/03/2013, Aronne, Rv. 257729 - O; Sez. 6, n. 22109 del 07/02/2013, Calò, Rv. 256124 - O; Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246692 - O), né può ritenersi sufficiente la procura speciale rilasciata esplicitamente per la sola fase della proposizione dell'istanza di riesame (Sez. 2,, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.t. Auto s.r.I., Rv. 271722 - 01), ovvero la procura che faccia riferimento alla facoltà di "proporre impugnazioni avverso misure cautelari reali", senza indicare espressamente la volontà del rappresentato di estendere la procura anche ai successivi gradi di giudizio (Sez. 1, n. 25849 del 04/05/2012, Bellinvia, Rv. 253081 - 01), tenuto conto del disposto dell'art. 100, comma 3, cod. proc. pen. Dagli atti contenuti nel fascicolo processuale non risulta che la società ricorrente abbia conferito la necessaria procura speciale al difensore che ha proposto il ricorso. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della cau.sa di inannmissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor -e della Cassa del