CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06632/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 23587 / 2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’Avv. B runo Maviglia (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL] ) ed elettivamente domiciliata pressolo Studio legale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Polibio n.15; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore protempore; –intimate – Oggetto:impugnazione estrattodiruolo avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell a Li- guria,n.1464/3/2019 depositata il 13 dicembre 20 1 9 , non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 febbraio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell a Liguria veniva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sen- tenza della [OSCURATO:PERSONA] di Savona n. 291/2/2018di r i getto del ricorso proposto dalla contribuente contro [OSCURATO:PERSONA] - Riscossione – contraddittori o poi esteso anche adAgenzia delle Entrate - , avente ad oggetto due estratti di ruolo e, peressi, due cartelle di pagamento . 2. Nello specifico si trattava degli estratti di ruolo nn. 0000034 e 0000059, relativi a l la cartella n. 10320110001272763 ( ruolo n. 0000034), emessa per IVA , sanzioni e interessi e la n. 10320120001152654(ruolo n. 0000059 ) per IVA , sanzioni, interessi eaggio, entrambe relative all’anno di imposta 2008 . 3.La ricorrente proponeva varie questioni preliminari e soprattutto contestava di aver mai ricevuto la notificazione di dette cartelle di pagamentoe riferiva di essere venuta a conoscenza del carico era- rialein seguito ai due estratt i di ruolo . Il giudice di prime cure non accoglievale difese, decisione confermata dal giudice d’appello . 3.1.Preliminarmente la CTR considera v a valida la delega alla difesa concessadall’agente della riscossione a d A vvocato del libero foro, in forzadell’accordo fra l' A vvocatura dello S tato e ADER in merito alla difesanei processi nei quali la prima non intend eva assumere la di- fesagiusta interpretazione autentica adottata da l legislatore con la legge di stabilit à 2019 all'art. 4, comma novies come interpretato dalla Corte di Cassazione a Sezioni con sentenza n. 18350/2019, dovendoritenersi che ADER possa scegliere di farsi difendere da un Avvocatodel libero foro, riservando all' A vvocatura dello Stato solo i casi espressamente ad essa riservati in base alla pattuita conven- zione. 3.2.Sempre in via preliminare, osservava che le cartelle erano state emesse a seguito di controllo automati zzato della dichiarazione ex artt.36 - bis d.P.R. 600/1973 e 54 - bis d.P.R. 633/1973 , per importi dichiarati ma non versati , ed escludeva che fosse necessario l'invio di alcuna previa comunicazione al contraddittorio o invito bonario . Confermava inoltre che la prescrizione del credito erariale era d e- cennalee non era spirat a anteriormente alla notifica delle cartelle . 3.3.Infine, il giudice riteneva che la contribuente non avesse fornito alcuna prova a sostegno delle sue asserzioni né avesse proposto quereladi fals o contro le firme apposte sull a ricezione della notifica dellecartelle ricevute e documenti inerent i, rigettando il gravame . 4.Avverso la sentenza d’appello propone ricorso la contribuente , af- fidatoa dieci motiv i , mentre l ’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossionenon hanno svolto difese . Consideratoche: 5.Con il primo motivo la ricorrente - ai fini dell’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. – lamenta l’error in procedendo in cui sarebbe incorsa la CTR, in violazione e falsa applicazione degli art t . 1 d.l. 193/2016,11, 14, 23 e 59 del d.lgs. 546/1992 . 6. Con il secondo motivo di ricorso - in relazione all’art.360 primo comman.3 cod. proc. civ. – la società deduce la v iolazione e falsa applicazionedegli art t . 2697 , 2712 e 2719 c od . c iv . , nonché 214 cod. proc.civ.. 7. Il terzo motivo della contribuente, incentrato sull’art.360 primo comman.3 cod. proc. civ., denuncia la v iolazione e falsa applicazione degliartt. 25 e 36 - bis d.P.R. 602/1973 , 2948 e 2946 cod. civ.. 8.Con il quarto motivo - in relazione all’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. – si lamenta la v iolazione e falsa applicazione degli artt.36-bis d .P.R. 600/1973 e 54 - bis d .P.R. 633/1973. 9.Con il quinto e sesto motivo - in rapporto all’art.360 primo comma n.4cod. proc. civ. – si prospetta la v iolazione dell’ art. 112 cod. proc.civ.per omessa pronuncia , rispettivamente, sul quinto e sesto mo- tivodi appell o. 10.Il settimo e ottavo motivo di ricor so , fondati sull’art.360 primo comman.4 cod. proc. civ., lamentano la v iolazione dell’ art. 112 cod. proc.civ. per omessa pronuncia , rispettivamente , sul settimo e nono motivodi appello . 11.Il nono e decimo motivo della contribuente, secondo la mede- sima logica delle precedenti censure incentrati sull’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., prospettano la violazione dell’ art. 112 cod.proc. civ. anche per omessa pronuncia, rispettivamente, sul de- cimo motivo di appello e in riferimento ai motivi devolu ti in appello allepagg. da 43 a 60 dell’atto di appello . 12.D’ufficio va rilevato che l’art. 3 bis d.l. 21 ottobre 2001 n.146 (Misureurgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e peresigenze indifferibili) , precisato in sede di conversione della l. 17dicembre 2021 n.215, novellando l’art.12 del d.P.R. 29 settem- bre1973 n.602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul red- dito),ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis il qualeha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile - anche unitamentealle cartelle sottostanti che si assumono non legittima- mentenotificate - se non a determinate, specifiche, condizioni. 12.1.La menzionata previsione di legge recita: « Il ruolo e la cartella dipagamento che si assume invalidamente notificata sono suscetti- bilidi diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce ingiudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pre- giudizioad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’at.80comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs 18 aprile2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso do- vutedai soggetti pubblici di cui all’art.1 comma 1 lett. a) del regola- mentodi cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio2008 n.40, per effetto delle verifiche di cui all’art.48 bis del presentedecreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti conuna pubblica amministrazione. » .13. Orbene, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022,ha fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartelladi pagamento, trattandosi di azione di accertamento nega- tivocirca la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario ha natura di impugnazione - merito e il ruolo non ha una suaautonoma materialità. È conseguentemente presente l’interesse adagire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come ad es. un pignoramento in corso o un’intimazione al paga- mento,di cui non vi è evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso. 14.La Corte costituzionale, a sua volta intervenuta con la s entenza 17 ottobre 2023, n. 190 su questioni di costituzionalità involgenti l'art. 12 comma 4 - bis cit . ha stabilito che : « Le questioni sollevate (…)sono quindi inammissibili: il rimettente del resto, da un lato, non misconosce le «ragioni sottese alla norma sotto esame: a seguito delleSS.UU. del 2015 [il riferimento è alla sentenza n. 19704/2015] èevidente che il Legislatore si è preoccupato di evitare un proliferare diricorsi per carichi anche molto risalenti e che a fronte di esazione piuttostoimprobabile avrebbero gravato in maniera eccessiva sugli uffici sottraendo risorse preziose e causando il danno economico dellapossibile condanna al pagamento delle spese di giudizio. Dall'altro,manifesta «perplessità» per «il fatto che per risolvere tale problemail Legislatore sia intervenuto condizionando pesantemente la possibilità di difendersi in giudizio», censurando quindi la norma inriferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. «nei termini di cui in moti- vazione»,nella quale, dopo avere esposto una casistica delle fatti- specieritenute indebitamente pretermesse, conclude che «il Legisla- toreavrebbe potuto adottare soluzioni più snelle e con costi irrisori, checomunque sarebbero state rispettose del diritto di difesa.Di qui l'inammissibilità delle questioni sollevate, dal momento che, come emergedalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio al vul- nus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di si- stema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalitàdel legislatore (sentenze n. 71 del 2023, n. 96 e n. 22 del2022, n. 259, n. 240, n. 146, n. 103, n. 33 e n. 32 del 2021). ». 15. In conclusione, va cassata la sentenza impugnata e, pronun- ciando sul ricorso introduttivo , questo dev’essere dichiarato inam- missibileex art.100 cod. proc. civ., perché ab origine , la causa non potevaessere proposta ex art.382 u.c. cod. proc. civ. . 16.Le spese di lite sono compensate per i gradi di merito alla luce dellagiurisprudenza di legittimità e della Consulta sopravvenute. Nessunprovvedimento va adottato sulle spe