CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2024
Cassazione n. 10803/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il primo motivo, inerente l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato, posto che per il reato di evasione non occorre il dolo specifico si sottrarsi ai controlli, essendo sufficiente la consapevolezza di non rispettare le prescrizioni imposte con la misura degli arresti domiciliari; ritenuto che, nel caso di specie, l'imputato ha tardato a far rientro presso la propria abitazione al termine dell'udienza cui era stato autorizzato a partecipare, senza che i giudici di merito abbiano individuato elementi giustificativi di tale condotta; ritenuto che il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello - sia pur con motivazione sintetica - dato atto dell'insussistenza di elementi oggettivamente idonei ad attenuare la gravità della condotta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]