CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 gennaio 2023
Cassazione n. 40697/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Terni in dlata 30/01/2023;, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 30/01/2023, il Tribunale di Terni ha revocato la sospensione condizionale della pena disposta a beneficio di [OSCURATO:PERSONA] con decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sondrio il 10/04/2018, irrevocabile il 14/05/2018, in relazione alla pena di 2 mesi di reclusione, convertita in pena pecuniaria pari a 6.000,00 euro. Secondo il Tribunale, infatti, Rotondi aveva commesso, nei 5 anni successivi al passaggio in giudicato del predetto provvedimento, un delitto per cui era intervenuta condanna alla pena di sei mesi di reclusione e di 900,00 euro di multa, inflitta con sentenza n. 626/2021 del Tribunale di Terni, irrevocabile il 6/09/2022. 0-\ 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 168 cod. pen. L'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente disposto la revoca della sospensione della pena pecuniaria inflitta con il primo decreto penale di condanna benché la pena successivamente inflitta non superasse i limiti stabili dall'art. 164 cod. pen. Sotto altro profilo, il ricorso deduce che le sentenze di patteggiamento e i decreti penali di condanna realizzino un accertamento solo parziale dei fatti, di tal che l'eventuale sopravvenire degli stessi a una pronuncia di sospensione condizionale della pena non potrebbe determinarne la revoca (così Sez. U, n. 31 del 3/05/2001). Pertanto, violerebbe il principio di uguaglianza escludere la nuova concedibilità dell'istituto nell'ipotesi inversa, in cui la nuova condanna sopraggiunga alla emissione di un decreto penale di condanna a pena sospesa, quando le pene complessivamente inflitte non superino i limiti di cui all'ad 164, ult. comma, cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 164, secondo comma, n. 1, cod. pen. Tale disposizione non consente la concessione, per la seconda volta, della sospensione condizionale della pena nel caso in cui il soggetto abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto. Nel caso in esame, nondimeno, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata condannata a una pena pecuniaria, la quale, ai sensi dell'art. 57, legge n. 689 del 1981, si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva, sicché la relativa condanna non potrebbe costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa. Pertanto, il sopravvenire di una nuova condanna non dovrebbe comportare la revoca della sospensione, né essere di ostacolo alla concessione di un'ulteriore sospensione condizionale. 3. In data 29/08/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto aspecifico e, in ogni caso, in quanto manifestamente infondato.2. Ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., nel caso in cui il soggetto condannato a una pena condizionalmente sospesa commetta, nel termine di legge, un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, il beneficio deve essere obbligatoriamente revocato. 2.1. Nel caso in esame, [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso, nelle date 8- 11/10/2018, e dunque nel termine di cinque anni dal 14/05/2018, data della irrevocabilità del decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sondrio il 10/04/2018, il delitto di cui all'art. 640 cod. pen., venendo condannata, per la nuova violazione, alla pena di 6 mesi di reclusione e di 900,00 euro di multa, inflitta con sentenza n. 626/2021 del Tribunale di Terni in data 30/06/2021, irrevocabile il 6/09/2022. 3. Correttamente, dunque, il Giudice dell'esecuzione ha disposto la revoca ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. Come condivisibilmente evidenziato dal provvedimento impugnato non hanno alcuna rilevanza le considerazioni difensive espresse in relazione all'idoneità dei decreti penali o delle sentenze di patteggiamento a determinare la revoca del beneficio, atteso che, nel caso esaminato, con decreto penale era stata disposta l'applicazione della sospensione condizionale, mentre il secondo provvedimento non aveva assunto tale forma giuridica. Né possono accogliersi le osservazioni svolte in ricorso circa la mancata concessione di un'ulteriore sospensione condizionale della pena. In disparte il limite ontologico costituito dalla previsione della revoca obbligatoria in caso di condanna per un nuovo reato, il Tribunale ha, infatti, evidenziato come nelle more del giudizio di esecuzione, la Rotondi abbia riportato, oltre a quella di cui si è dato atto, un'ulteriore condanna con decreto penale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara del 3/05/2019, irrevocabile il 1/10/2019. In definitiva, il ricorso si è limitato a riprodurre, senza confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza impugnata, le considerazioni già svolte in sede di incidente di esecuzione, in palese contrasto con le chiare indicazioni normative e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 61.6 cod. proc. pen., 3 Ue,) l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. 4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende