CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35018/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo proposto, per quanto formalmente denunzi vizio di motivazione, si risolve nella sollecitazione di apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito ed è comunque manifestamente infondato. Il Tribunale di sorveglianza ha giustificato, con apparato argomentativo esaustivo e rispettoso dei presupposti normatavi, la scelta della misura alternativa più contenitiva della detenzione domiciliare e della preferenza accordata a quest'ultima rispetto all'affidamento in prova con la pericolosità sociale (Cannella è stato condannato, oltre che con la sentenza in esecuzione per un furto aggravato commesso nel 2017, altre otto volte per furti commessi tra il 1985 ed il 2006 ed è stato più volte segnalato dalla polizia). La condotta tenuta dal condannato in epoca successiva, per quanto più rassicurante del trascorso delinquenziale, non è stata ignorata ma, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dalla normativa di riferimento ai fini della individuazione della misura più adeguata a fronteggiare il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, considerata recessiva tenuto conto della logica di gradualità del trattamento rieducativo (Sez. 1, n. 50026 del 04/06/2018, A, Rv. 274513 - 01). Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 m