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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 04334/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del P.G., che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con applicazione della sanzione amminitrativa accessoria della revoca della patente di guida udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Brescia ha condannato [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato previsto dall'art.186, comma 2, lett.c), 2bis e 2sexies del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 - alla pena di mesi sei di arresto ed € 2.100,00 di ammenda, con beneficio della sospensione condizionale e con contestuale applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia, articolando un unitario motivo di impugnazione; con il quale - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - ha dedotto la violazione di legge in riferimento all'art.186, comma 2, C.d.s., determinata dall'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in luogo della revoca della stessa, conseguente obbligatoriamente alla consumazione della fattispecie ritenuta in sentenza atteso il livello di tasso alcolemico riscontrato sulla persona dell'imputato e la circostanza aggravante costituita dall'avere provocato un incidente stradale.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritl:a, nella quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con contestuale applicazione della revoca della patente di guida.

4. Il ricorso è fondato.

5. Risulta dalla sentenza impugnata che l'odierno imputato è stato condannato in relazione alla fattispecie prevista dall'art.186, comma 2, lett.c), C.d.s., essendo stato riscontrato un tasso di ebbrezza alcolica di entità superiore a 1,50 g/I e specificamente pari a 1,80 g/I, essendo altresì stata ravvisata l'aggravante perfezionata dall'avere provocato un incidente stradale.

Va quindi rilevato che, ai sensi dell'art.186, comma 2bis, C.d.s, è previsto che: «Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo V».

Si verte, pertanto, in un'ipotesi di obbligatoria revoca della patente di guida, la quale deve essere disposta anche nel caso in cui, come nel caso di specie e all'esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l'equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza di tale aggravante (Sez. 4, n. 23190 del 19/04/2016, Conn, Rv. 267318; Sez. 4, n. 8491 del 03/03/2022, Pazar, Rv. 282794).

6. Per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ordine al punto attinente all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in luogo della revoca, la quale - ai sensi dell'art.620, lett.1), cod.proc.pen. - deve essere in questa sede direttamente applicata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida, statuizione che elimina.

Dispone la revoca della patente di guida nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso il 9 gennaio 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del P.G., che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con applicazione della sanzione amminitrativa accessoria della revoca della patente di guida udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Brescia ha condannato [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato previsto dall'art.186, comma 2, lett.c), 2bis e 2sexies del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 - alla pena di mesi sei di arresto ed € 2.100,00 di ammenda, con beneficio della sospensione condizionale e con contestuale applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia, articolando un unitario motivo di impugnazione; con il quale - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - ha dedotto la violazione di legge in riferimento all'art.186, comma 2, C.d.s., determinata dall'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in luogo della revoca della stessa, conseguente obbligatoriamente alla consumazione della fattispecie ritenuta in sentenza atteso il livello di tasso alcolemico riscontrato sulla persona dell'imputato e la circostanza aggravante costituita dall'avere provocato un incidente stradale. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritl:a, nella quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con contestuale applicazione della revoca della patente di guida. 4. Il ricorso è fondato. 5. Risulta dalla sentenza impugnata che l'odierno imputato è stato condannato in relazione alla fattispecie prevista dall'art.186, comma 2, lett.c), C.d.s., essendo stato riscontrato un tasso di ebbrezza alcolica di entità superiore a 1,50 g/I e specificamente pari a 1,80 g/I, essendo altresì stata ravvisata l'aggravante perfezionata dall'avere provocato un incidente stradale. Va quindi rilevato che, ai sensi dell'art.186, comma 2bis, C.d.s, è previsto che: «Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo V». Si verte, pertanto, in un'ipotesi di obbligatoria revoca della patente di guida, la quale deve essere disposta anche nel caso in cui, come nel caso di specie e all'esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l'equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza di tale aggravante (Sez. 4, n. 23190 del 19/04/2016, Conn, Rv. 267318; Sez. 4, n. 8491 del 03/03/2022, Pazar, Rv. 282794). 6. Per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ordine al punto attinente all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in luogo della revoca, la quale - ai sensi dell'art.620, lett.1), cod.proc.pen. - deve essere in questa sede direttamente applicata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida, statuizione che elimina. Dispone la revoca della patente di guida nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il 9 gennaio 2024 Il