CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 2023
Cassazione n. 01086/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 336 cod. pen., deducendo assenza dell'elemento psicologico del reato e errata motivazione per il diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis, cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. 2. I motivi sono generici e meramente reiterativi di quelli d'appello, disattesi dai giudici del gravame con motivazione coerente, con cui il ricorrente non si misura in alcun modo stante la deduzione apodittica del difetto del dolo del reato e la proposizione di una ricostruzione alternativa non consentita in questa sede. Lo stesso è a dirsi per la mancata applicazione dell'art.131-bis, cod. pen. fondata dai giudici di merito sui precedenti del Costanzo e sulle modalità del fatto. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.