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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2024

Cassazione n. 27542/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di conferma della sentenza pronunciata dal primo giudice, con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R.:309/1990.

Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla affermazione della responsabilità, posto che lo stupefacente acquistato era destinato all'uso personale; con il secondo motivo, lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e con il terzo motivo, violazione della legge in ordine al trattamento sanzionatorio.

La prima doglianza non rientra nel nunnerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisunn.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dalla quantità di dosi ricavabili dallo stupefacente detenuto e trasportato dal ricorrente a bordo di un ciclomotore, pari a 142, non accedendo alla tesi difensiva secondo cui le dosi sarebbero 35, in quanto non supportata da consulenza tecnica e confliggente con l'accertamento effettuato in sede di indagini dai carabinieri.

Il giudice ha altresì evidenziato il grado di purezza della cocaina, pari a grammi 25,23, con principio attivo pari a 85% nonché il rinvenimento del denaro contante in possesso dell'imputato, non compatibile con l'assenza di fonti di reddito.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado pres6 in esame tutte le dedúzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Nel caso in disamina la Corte territoriale ha evidenziato, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che dal casellario giudiziario emerge il non occasionale inserimento del ricorrente nel mercato degli stupefacenti, nonché il comportamento negativo tenuto in sede di applicazione della misura cautelare, evidenziato dal primo giudice.

Anche in ordine al trattamento sanzionatorio, il giudice ha ritenuto congrua e proporzionata alla purezza della sostanza detenuta e ai plurimi precedenti penali specifici a carico dell'imputato, la determinazione della pena base nella misura prossima alla metà della forbice edittale, effettuata dal giudice di primo grado.Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 05/04/2024 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di conferma della sentenza pronunciata dal primo giudice, con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R.:309/1990. Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla affermazione della responsabilità, posto che lo stupefacente acquistato era destinato all'uso personale; con il secondo motivo, lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e con il terzo motivo, violazione della legge in ordine al trattamento sanzionatorio. La prima doglianza non rientra nel nunnerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisunn. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dalla quantità di dosi ricavabili dallo stupefacente detenuto e trasportato dal ricorrente a bordo di un ciclomotore, pari a 142, non accedendo alla tesi difensiva secondo cui le dosi sarebbero 35, in quanto non supportata da consulenza tecnica e confliggente con l'accertamento effettuato in sede di indagini dai carabinieri. Il giudice ha altresì evidenziato il grado di purezza della cocaina, pari a grammi 25,23, con principio attivo pari a 85% nonché il rinvenimento del denaro contante in possesso dell'imputato, non compatibile con l'assenza di fonti di reddito. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado pres6 in esame tutte le dedúzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Nel caso in disamina la Corte territoriale ha evidenziato, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che dal casellario giudiziario emerge il non occasionale inserimento del ricorrente nel mercato degli stupefacenti, nonché il comportamento negativo tenuto in sede di applicazione della misura cautelare, evidenziato dal primo giudice. Anche in ordine al trattamento sanzionatorio, il giudice ha ritenuto congrua e proporzionata alla purezza della sostanza detenuta e ai plurimi precedenti penali specifici a carico dell'imputato, la determinazione della pena base nella misura prossima alla metà della forbice edittale, effettuata dal giudice di primo grado.Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/04/2024 Il Consigliere estenso
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