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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 02146/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il Difensore: è presente l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di ROMA, che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di NOVARA, Difensore di [OSCURATO:PERSONA], e che si riporta ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Torino 1'11 maggio 2021, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Novara il 18 dicembre 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica (art. 186, comma 2, lett. c, del d. 1gs. 30 aprile 1992, n. 285: valore alcoolemico pari a 1,7 grammi / litro alla prima prova e 1,9 g. 1

I. alla seconda), con le aggravanti dell'ora notturna e di avere provocato un incidente stradale, fatto commesso il 25 settembre 2016, e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui al comma 2-bis dell'art. 186 del d. 1gs. n. 285 del 1992, applicato l'aumento per l'ulteriore aggravante (non bilanciabile), lo ha condannato alla pena di giustizia, invece, ha applicato i benefici della pena sospesa e della non menzione della condanna; con conferma quanto al resto.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con cui lamenta violazione di legge (entrambi i motivi) e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento delle prove.

2.1. Con il primo motivo/ si censura la nullità e la inutilizzabilità degli accertamenti irripetibili svolti per violazione ed erronea applicazione degli artt. 191, 354, 356, 373, comma 4, cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.

La Corte di appello ha spiegato (alla p. 4) che l'orario riportato sul verbale di accertamenti urgenti ex art. 354 cod. proc. pen. è quello di materiale redazione dell'atto e non quello - si intende, antecedente - in cui sono state compiute le operazioni di polizia giudiziaria di cui si dà atto in ordine cronologico.

Si sottolinea che il verbale di accertamento urgente dovrebbe essere redatto contemporaneamente al compimento dell'atto di indagine ai sensi degli artt. 357, comma 2, lett. e), e 373, comma 4, cod. proc. pen., a meno che ricorrano circostanze insuperabili che impediscono la documentazione contestuale, circostanze da indicarsi in maniera specifica ma che la Corte di appello avrebbe del tutto trascurato tale regola e ciò sulla base del richiamo della testimonianza dell'operatore di polizia giudiziaria Balducci riferita alla p. 5 (par. n. 4.1.) della sentenza impugnata.

Oltre al fatto che la decisione impugnata trascura «la presenza di un contrasto giurisprudenziale, rilevato dalla Quarta Sezione di Codesta Suprema Corte, riguardante la possibilità di fornire la prova dell'avviso all'indagato circa la facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia mediante la testimonianza de relato degli operanti, oppure desunta da atti redatti successivamente.

In presenza di orientamenti contrastanti, la motivazione resa dal giudicante di r‘f secondo grado avrebbe dovuto essere, a maggior ragione, puntualmente argomentata ed approfondita» (pp. 3-4 del ricorso), si sottolinea che il 'verbale contenente gli avvisi risulta - illogicamente - redatto alle ore 05.00 del 25 settembre 2016, mentre sono ad esso antecedenti sia quello di ritiro della patente di guida (ore 03.40) sia quello di identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore, dovendosi logicamente attendere che il verbale in questione (delle ore 05.00) sia precedente almeno a quello di ritiro della patente (ore 03.40), mentre nel caso di specie è accaduto il contrario.

Si evidenzia anche che gli accertamenti urgenti non sono stati compiuti dagli agenti di polizia giudiziaria che hanno formato il verbale, ma da altri agenti, come risulta da quanto riferito dallo stesso teste di p.g.

Balducci (alla p. 5 del verbale di udienza del 25 giugno 2019), la cui t testimonianza si ritiene non essere stata vagliata criticamente, sicchè in definitiva sarebbe «stata ritenuta raggiunta la prova degli avvisi di legge sulla base di una "verbalizzazione de relato"» (così alla p. 5 del ricorso).

2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 186, comma 2, del codice della strada, 192, commi 1 e 2, e 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, che sarebbe apparente e basata su un travisamento delle prove.

Le emergenze istruttorie sarebbero state valutate in palese violazione delle regole sulla valutazione della prova, con specifico riferimento al tema, che è trattato alla, p. 5 della sentenza (par. n. 4.2.), dell'incremento dei valori tra la prima e la seconda prova (da 1,7 grammi / litro a 1,9 g. / I.), rilevati alle ore 02.10, quindi circa un'ora dopo l'incidente, temporalmente collocato alle

01.15. A causa del tempo trascorso, non potrebbe dirsi accertato, ad avviso del ricorrente, che al momento dell'incidente il conducente fosse sotto l'effetto dell'alcool e che la fattispecie rientri nell'ambito della previsione della lett. c) del corra 2 dell'art. 186 del codice della strada: infatti, «se gli accertamenti sono stati effettuati a distanza di notevole tempo dall'azione contestata al prevenuto e la curva era ancora in crescita, Mascia si era posto alla guida del proprio autoveicolo con una concentrazione di alcol nel sangue inferiore a quella rilevata ad un'ora di distanza dai fatti.

Di conseguenza, in ossequio al principio del favor rei, l'ipotesi di reato contestata non poteva essere la più grave di cui alla lett. c del secondo comma dell'art. 186 Cds» (così alla p. 8 del ricorso).

Ulteriori travisamenti consisterebbero sia nella valorizzazione dell'esito positivo dei precursori (p. 5 della sentenza impugnata), poiché la considerazioni dei giudici di merito non terrebbero conto che il test potrebbe rilevare anche violazioni meramente amministrative, sia nel riferimento all'essere Mascia aduso ad assumere sostanze alcooliche, in quanto il contenuto del referto del 17 ottobre 2016 comproverebbe, in realtà, il contrario.In definitiva, la sentenza sarebbe basata su evidenti errori di attribuzione del significato dimostrativo degli elementi utilizzati nel percorso argomentativo.

Si domanda, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3.Premesso che il reato non è prescritto (l'evento estintivo maturerà il 25 settembre 2021, v. p. 1 della sentenza impugnata), il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per i seguenti motivi.

3.1. Quanto al primo motivo, non decisivo risulta il richiamo al sottolineato contrasto di giurisprudenza (Sez. 4, n. 7677 del 06/02/2019, Minigrilli, Rv. 275148, Sez. 4, n. 3725 del 10/09/2019, dep. 2020, Tartaro, Rv. 278027, Sez. 4, n. 18349 del 29/04/2021, Piva, Rv. 281169; e Sez. 4, ord. n. 34337 del 13/10/2020, Greco), poiché nel caso in esame il tema non è la esistenza dell'avviso ma l'orario della verbalizzazione dello stesso, evidenziandosi che si è spiegato - non illogicamente - dal teste di polizia giudiziaria essere stato il verbale realizzata dopo l'adempimento ma essere stato l'avviso in effetti dato.

3.2. In relazione al secondo motivo, i giudici di merito hanno valorizzato i due risultati a meno di un'ora dall'incidente, l'elevato valore del tasso riscontrato (1,7 e 1,9 grammi / litro) ed i segni constatati dagli agenti accertatori, avendo dato atto della compresenza di alito vinoso, occhi lucidi, stato confusionale ed equilibrio precario, circostanze di fatto che risultano logicamente apprezzate e con le quali, a ben vedere, il ricorrente non si confronta in maniera puntuale. 4.Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il Difensore: è presente l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di ROMA, che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di NOVARA, Difensore di [OSCURATO:PERSONA], e che si riporta ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Torino 1'11 maggio 2021, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Novara il 18 dicembre 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica (art. 186, comma 2, lett. c, del d. 1gs. 30 aprile 1992, n. 285: valore alcoolemico pari a 1,7 grammi / litro alla prima prova e 1,9 g. 1 I. alla seconda), con le aggravanti dell'ora notturna e di avere provocato un incidente stradale, fatto commesso il 25 settembre 2016, e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui al comma 2-bis dell'art. 186 del d. 1gs. n. 285 del 1992, applicato l'aumento per l'ulteriore aggravante (non bilanciabile), lo ha condannato alla pena di giustizia, invece, ha applicato i benefici della pena sospesa e della non menzione della condanna; con conferma quanto al resto. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con cui lamenta violazione di legge (entrambi i motivi) e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento delle prove. 2.1. Con il primo motivo/ si censura la nullità e la inutilizzabilità degli accertamenti irripetibili svolti per violazione ed erronea applicazione degli artt. 191, 354, 356, 373, comma 4, cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. La Corte di appello ha spiegato (alla p. 4) che l'orario riportato sul verbale di accertamenti urgenti ex art. 354 cod. proc. pen. è quello di materiale redazione dell'atto e non quello - si intende, antecedente - in cui sono state compiute le operazioni di polizia giudiziaria di cui si dà atto in ordine cronologico. Si sottolinea che il verbale di accertamento urgente dovrebbe essere redatto contemporaneamente al compimento dell'atto di indagine ai sensi degli artt. 357, comma 2, lett. e), e 373, comma 4, cod. proc. pen., a meno che ricorrano circostanze insuperabili che impediscono la documentazione contestuale, circostanze da indicarsi in maniera specifica ma che la Corte di appello avrebbe del tutto trascurato tale regola e ciò sulla base del richiamo della testimonianza dell'operatore di polizia giudiziaria Balducci riferita alla p. 5 (par. n. 4.1.) della sentenza impugnata. Oltre al fatto che la decisione impugnata trascura «la presenza di un contrasto giurisprudenziale, rilevato dalla Quarta Sezione di Codesta Suprema Corte, riguardante la possibilità di fornire la prova dell'avviso all'indagato circa la facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia mediante la testimonianza de relato degli operanti, oppure desunta da atti redatti successivamente. In presenza di orientamenti contrastanti, la motivazione resa dal giudicante di r‘f secondo grado avrebbe dovuto essere, a maggior ragione, puntualmente argomentata ed approfondita» (pp. 3-4 del ricorso), si sottolinea che il 'verbale contenente gli avvisi risulta - illogicamente - redatto alle ore 05.00 del 25 settembre 2016, mentre sono ad esso antecedenti sia quello di ritiro della patente di guida (ore 03.40) sia quello di identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore, dovendosi logicamente attendere che il verbale in questione (delle ore 05.00) sia precedente almeno a quello di ritiro della patente (ore 03.40), mentre nel caso di specie è accaduto il contrario. Si evidenzia anche che gli accertamenti urgenti non sono stati compiuti dagli agenti di polizia giudiziaria che hanno formato il verbale, ma da altri agenti, come risulta da quanto riferito dallo stesso teste di p.g. Balducci (alla p. 5 del verbale di udienza del 25 giugno 2019), la cui t testimonianza si ritiene non essere stata vagliata criticamente, sicchè in definitiva sarebbe «stata ritenuta raggiunta la prova degli avvisi di legge sulla base di una "verbalizzazione de relato"» (così alla p. 5 del ricorso). 2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 186, comma 2, del codice della strada, 192, commi 1 e 2, e 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, che sarebbe apparente e basata su un travisamento delle prove. Le emergenze istruttorie sarebbero state valutate in palese violazione delle regole sulla valutazione della prova, con specifico riferimento al tema, che è trattato alla, p. 5 della sentenza (par. n. 4.2.), dell'incremento dei valori tra la prima e la seconda prova (da 1,7 grammi / litro a 1,9 g. / I.), rilevati alle ore 02.10, quindi circa un'ora dopo l'incidente, temporalmente collocato alle 01.15. A causa del tempo trascorso, non potrebbe dirsi accertato, ad avviso del ricorrente, che al momento dell'incidente il conducente fosse sotto l'effetto dell'alcool e che la fattispecie rientri nell'ambito della previsione della lett. c) del corra 2 dell'art. 186 del codice della strada: infatti, «se gli accertamenti sono stati effettuati a distanza di notevole tempo dall'azione contestata al prevenuto e la curva era ancora in crescita, Mascia si era posto alla guida del proprio autoveicolo con una concentrazione di alcol nel sangue inferiore a quella rilevata ad un'ora di distanza dai fatti. Di conseguenza, in ossequio al principio del favor rei, l'ipotesi di reato contestata non poteva essere la più grave di cui alla lett. c del secondo comma dell'art. 186 Cds» (così alla p. 8 del ricorso). Ulteriori travisamenti consisterebbero sia nella valorizzazione dell'esito positivo dei precursori (p. 5 della sentenza impugnata), poiché la considerazioni dei giudici di merito non terrebbero conto che il test potrebbe rilevare anche violazioni meramente amministrative, sia nel riferimento all'essere Mascia aduso ad assumere sostanze alcooliche, in quanto il contenuto del referto del 17 ottobre 2016 comproverebbe, in realtà, il contrario.In definitiva, la sentenza sarebbe basata su evidenti errori di attribuzione del significato dimostrativo degli elementi utilizzati nel percorso argomentativo. Si domanda, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3.Premesso che il reato non è prescritto (l'evento estintivo maturerà il 25 settembre 2021, v. p. 1 della sentenza impugnata), il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per i seguenti motivi. 3.1. Quanto al primo motivo, non decisivo risulta il richiamo al sottolineato contrasto di giurisprudenza (Sez. 4, n. 7677 del 06/02/2019, Minigrilli, Rv. 275148, Sez. 4, n. 3725 del 10/09/2019, dep. 2020, Tartaro, Rv. 278027, Sez. 4, n. 18349 del 29/04/2021, Piva, Rv. 281169; e Sez. 4, ord. n. 34337 del 13/10/2020, Greco), poiché nel caso in esame il tema non è la esistenza dell'avviso ma l'orario della verbalizzazione dello stesso, evidenziandosi che si è spiegato - non illogicamente - dal teste di polizia giudiziaria essere stato il verbale realizzata dopo l'adempimento ma essere stato l'avviso in effetti dato. 3.2. In relazione al secondo motivo, i giudici di merito hanno valorizzato i due risultati a meno di un'ora dall'incidente, l'elevato valore del tasso riscontrato (1,7 e 1,9 grammi / litro) ed i segni constatati dagli agenti accertatori, avendo dato atto della compresenza di alito vinoso, occhi lucidi, stato confusionale ed equilibrio precario, circostanze di fatto che risultano logicamente apprezzate e con le quali, a ben vedere, il ricorrente non si confronta in maniera puntuale. 4.Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il
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