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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 22505/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 22/03/2021 del GIUD.

SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Novara ha qualificato come generico il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., che ha lamentato le pessime condizioni dell'area passeggi, in particolare del passeggio n. 5, perché privo di tettoia e dunque di protezione dagli agenti atmosferici. .t1 dCet0

2. Avverso ta sentenzaJ ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge.

3. Il ricorso è inammissibile.

Rilevato che il Magistrato di sorveglianza ha ben spiegato come nel caso in esame non si sia di fronte ad un pregiudizio grave ed attuale ad un diritto soggettivo del detenuto per effetto di un provvedimento dell'Amministrazione, fermo restando che è stata prospettata una situazione di compromissione di legittimi interessi rispetto alla quale occorre, come il Magistrato di sorveglianza ha osservato, che l'Amministrazione si attivi per porre rimedio; rilevato pertanto che non si è consumata alcuna violazione di legge e che le doglianze in tal senso sono manifestamente infondate; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 28 aprile 2022 Il pr sidente cenz Siani DEPOSITA A IN CAN_CELI E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 22/03/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Novara ha qualificato come generico il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., che ha lamentato le pessime condizioni dell'area passeggi, in particolare del passeggio n. 5, perché privo di tettoia e dunque di protezione dagli agenti atmosferici. .t1 dCet0 2. Avverso ta sentenzaJ ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il Magistrato di sorveglianza ha ben spiegato come nel caso in esame non si sia di fronte ad un pregiudizio grave ed attuale ad un diritto soggettivo del detenuto per effetto di un provvedimento dell'Amministrazione, fermo restando che è stata prospettata una situazione di compromissione di legittimi interessi rispetto alla quale occorre, come il Magistrato di sorveglianza ha osservato, che l'Amministrazione si attivi per porre rimedio; rilevato pertanto che non si è consumata alcuna violazione di legge e che le doglianze in tal senso sono manifestamente infondate; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il pr sidente cenz Siani DEPOSITA A IN CAN_CELI E
Decreto Cassazione n. 22505/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris