CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20590/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2026 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -977 Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 1262/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 31/03/2021 R.G.N. 2404/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25350/2021Numero di raccolta generale 20590/20261. La Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione Ddait a pubblicazione 18/06/2026prime cure, nel giudizio di opposizione ad addebito percontributi alla gestione separata per l’anno 2008, inapplicazione del DPCM di slittamento del termineprescrizionale applicabile ratione temporis, riconosce iltermine estintivo (al 6.7.2009) validamente interrotto daavviso bonario ricevuto il 27.6.2014, e ritiene non assoltol’onere del professionista di dimostrare di non essereassoggettato al dpcm di riferimento temporale, laddove ilprofessionista aveva dedotto, per converso, che INPS nonavesse provato lo svolgimento di attività soggetta a studi disettore; nell’an dell’obbligazione contributiva, la Corte dimerito riteneva sussistente, in via presuntiva, il requisitodell’abitualità, richiamando consolidata giurisprudenza dilegittimità; quanto al regime sanzionatorio – per evasionecontributiva – ne rinveniva il fondamento normativonell’occultamento per omessa compilazione del quadro RRunitamente all’incertezza giurisprudenziale conducenteverso il più lieve regime sanzionatorio solo a condizionedell’integrale pagamento.2. Ricorre il professionista in epigrafe indicato, con ricorsoaffidato a cinque motivi, ulteriormente illustrato conmemoria, cui resiste INPS con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE3. Il primo motivo, che attinge la sentenza per non averrilevato l’inammissibilità del gravame, difetta diautosufficienza laddove non indica modi e termini delledoglianze avverso la gravata sentenza di prime cure perpoterne saggiare l’ammissibilità in questa sede, ed è darigettare quanto all’evocata esistenza di un giudicatoNumero registro generale 25350/2021esterno, non potendo darsi giudicato esterno in riferimentoN umero sezionale 977/2026Numero di raccolta generale 20590/2026a diverso e antecedente periodo contributivo: per tutte vaDleat a pubblicazione 18/06/2026riaffermare i principi di Cass. n. 7981/2016 le cuiargomentazioni s’intendono qui integralmente riportate.4. I motivi che, al pari di numerosi similari ricorsi, attingono ladecisione impugnata, nell’an dell’obbligazione contributiva edei principi regolatori della prescrizione, sono da rigettareper avere la Corte di merito correttamente applicato leregole iuris che presiedono la prescrizione, inapplicabile ilregime dello slittamento del decorso per aver il ricorrenteevocato dpcm esulante ratione temporis dal segmentotemporale investito dall’obbligazione contributiva.5. Quanto alla contestata esistenza dell’obbligazionecontributiva per il professionista anche dedito,contemporaneamente, ad attività di lavoro subordinato, ilrigetto della censura poggia, del pari, sulla consolidatagiurisprudenza per la quale vale, fra tante, richiamare Cass.n. 19355/2025 la cui motivazione è da intendersi quitrascritta.6. Quanto al motivo imperniato sulla violazione di legge inmateria di sanzioni (per evasione anziché per omissione) -al di là dell’eccezione dell’INPS sull’introduzione in talitermini solo in grado di appello, contestata l’applicazioneintegrale in primo grado - deve ritenersi ancora viva laquestione del regime sanzionatorio ed appartenente althema decidendum, conseguendone l’accoglimento pereffetto di Corte cost. n.55/2024 trattandosi di sanzioni civiliriferite ad epoca antecedente l'entrata in vigore del d.l. n.98del 2011.7. Non merita miglior sorte l’ultimo motivo, non ravvisandosiabuso del diritto per parcellizzazione e plurimi avvisi diaddebito riferiti a diverse annualità contribNuutmievroe r,e gistro generale 25350/2021Numero sezionale 977/2026richiamando, al riguardo, la medesima linea di senNsumoe roc hdi era ccolta generale 20590/2026assiste l’opzione ermeneutica che esclude il giudicato iDnat a pubblicazione 18/06/2026riferimento a diversi periodi contributivi.8. Conclusivamente, va accolto il quarto motivo dichiarando ilprofessionista non tenuto al pagamento delle sanzioni civilirelative alla sua iscrizione alla Gestione separata per l'anno2005, rigettati gli altri.9. Le spese dell'intero processo sono compensate in relazionealla sopravvenienza della decisione della CorteCostituzionale n. 55 del 2024. P.Q.MLa Corte, accoglie il quarto motivo, rigettati i restanti, cassa inparte qua la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,dichiara [OSCURATO:PERSONA] non tenuto al pagamento dellesanzioni civili relative alla sua iscrizione alla Gestione separataper l'anno 2008. Compensa le spese dell'intero processo.Così deciso in Roma, all'adunanza camerale del 25 febbraio2026.La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 25350/2021Numero sezionale 977/2026Numero di raccolta generale 20590/2026Data pubblicazione 18/06/2026