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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01756/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 22/07/2020 della [OSCURATO:PERSONA] CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Olga MIGNOLO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Udito l'avvocato, difensor dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di quella stessa città, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di lesioni personali pluriaggravate (così riqualificato il tentativo di omicidio ai danni di un assistente della Polizia penitenziaria, di cui al capo A), ha rideterminato la pena, configurando gli aumenti per la continuazione conformemente alla previsione legale di cui all'art. 63 co. 4 cod. pen. 2.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge un solo motivo, denunciando violazione di legge e correlato vizio della motivazione con riguardo alla applicazione della disciplina relativa alle circostanze aggravanti.

In particolare, si sostiene che manca la contestazione, anche in fatto, della circostanza aggravante di cui all'art. 576 co. 1 n. 5 cod. pen, non essendo emerso il rapporto di contestualità o di causalità del fatto rispetto all'adempimento delle funzioni da parte della persona offesa.

Si contesta, con riguardo alla circostanza aggravante di cui all'art. 577 co. 1 n. 2 cod. pen., che l'avere divelto una gamba del tavolino di arredo della cella utilizzandolo per colpire la vittima costituisca un mezzo insidioso; né essa può essere considerata un'arma impropria. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibilmente proposto, giacchè omette di confrontarsi con il discorso giustificativo che supporta la decisione impugnata, obliterando gli argomenti con i quali la Corte di appello ha ben spiegato che l'azione aggressiva del ricorrente era collegata alla notizia che la vittima gli aveva appena dato - circa l'attivazione del procedimento disciplinare a suo carico per pregressi fatti, verificatisi il giorno precedente - e valutato le altre circostanze aggravanti in modo coerente con consolidati canoni ermeneutici.

2. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, hanno definitivamente chiarito che «Per "contestazione in fatto" si intende, e si intenderà nel seguito - in conformità ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità con particolare riguardo alle circostanze aggravanti - una formulazione dell'imputazione che non sia espressa nell'enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell'indicazione della specifica norma di legge che la prevede, ma riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, consentendo all'imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi».

2.1. Nella richiamata pronuncia, le Sezioni Unite hanno altresì considerato che, in tema di circostanze aggravanti, la contestazione in fatto non dà luogo a particolari problematiche di ammissibilità per quelle le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive, cosicchè, in tali casi, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato.

«Diversamente avviene con riguardo alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative risultandone di conseguenza che le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative».

2.2. Ciò che rileva nel caso della aggravante disciplinata dall'art. 576 comma 5-bis cod. pen. in cui la struttura della fattispecie comprende un elemento materiale, rappresentato dalla qualità del soggetto passivo, nonché un ulteriore elemento costituito dal rapporto di contestualità o causalità del fatto rispetto all'adempimento delle funzioni o del servizio.

2.3. Fatta tale premessa, ritiene il Collegio che, in specie, il Giudice distrettuale abbia correttamente ritenuto come validamente contestata "in fatto" la circostanza aggravante di cui all'art. 576, comma 5-bis, cod. pen., giacchè, nel capo di imputazione, sono contenuti riferimenti chiari e precisi al collegamento tra la attività istituzionale della vittima e la violenta reazione dell'imputato, laddove la commissione del fatto è stata contestata come avv .

"dopo avere chiesto al predetto assistente di [OSCURATO:PERSONA] ragguagli in ordine a eventuali rapporti disciplinari redatti a suo carico".

E' di palmare evidenza come il predetto collegamento funzionale, oltre ad essere con assoluta chiarezza espresso nel capo di imputazione, sia significativo, sul piano del disvalore penale, della strumentalità dell'azione violenta a colpire un ufficiale di polizia "nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio", che è parte integrante della previsione circostanziale (Sez. 5 - , n. 33523 del 20/06/2019 Rv. 276590).

2.2. La Corte di appello ha chiarito come - a prescindere dalla coincidenza soggettiva tra il pubblico ufficiale che l'aveva denunciato, redigendo rapporto a suo carico, e colui che, invece, lo aveva semplicemente informato - la reazione aggressiva dell'imputato sia stata scatenata proprio da quel colloquio, nel quale il Mancuso era coinvolto, inequivocabilmente, a causa delle sue funzioni nel mentre esercitava le sue funzioni. )

3. Le altre doglianze, attinenti alle circostanze aggravanti, sono interamente riversate in fatto, contenendo una mera contestazione della valutazione operata dal Giudice di merito, senza segnalare reali fratture logiche o rilevanti contraddizioni nella trama argomentativa sviluppata dalla Corte di appello.

3.1. Così, non coglie nel segno la deduzione con la quale si vorrebbe accreditare una erronea interpretazione della previsione di cui all'art. 577 comma 1 n. 2 cod. pen.,disciplinante la aggravante dell'avere commesso il fatto "con un mezzo insidioso", giacchè la Corte di appello ha ragionevolmente considerato come, per la peculiarità della situazione, l'utilizzo di una gamba, dopo averla divelta dalla sedia allocata a corredo della cella di detenzione, fosse in grado di sorprendere l'attenzione della vittima, in tal senso allineandosi all'orientamento di questa Corte che ravvede la circostanza aggravante dell'uso del mezzo insidioso tutte le volte in cui il mezzo usato, per la sua natura ingannevole o per il modo e le circostanze che ne accompagnano l'uso, reca in sè un pericolo occulto, tale da sorprendere l'attenzione della vittima e rendere alla stessa impossibile o più difficile la difesa (Sez.1, n. 11561 del 5/02/2013, 255337; sez. 5, n. 2925 del 18/12/2008, rv. 242619; sez. 1, n. 29921 del 24/07/2002, rv. 222117).

Ed è insidioso non soltanto il mezzo fraudolento, che inganna il soggetto passivo, ma anche quello violento, allorché le modalità dell'uso costituiscano intrinsecamente un tranello di cui non ci si può avvedere Sez. 1 n. 7992 del 08/11/2018 (dep. 2019) Rv. 274876).

In linea con tale direttrice ermeneutica, correttamente, la Corte di appello ha considerato come insidioso un mezzo che, per le specifiche modalità di utilizzo, conteneva una oggettiva potenzialità ingannatoria, tanto che la vittima veniva colta di sorpresa, ricevendo colpi in diverse parti del corpo, prima di riuscire a sottrarsi all'aggressione. 3.2.E' altresì corretta la valutazione dei giudici di merito anche con riguardo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 585, comma secondo, n. 2, cod. pen., del fatto commesso con armi, circostanza ravvisabile laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa.

Ne consegue che anche un pezzo di legno o di ferro, se usato in un contesto aggressivo (nella specie, scagliato contro la persona offesa), costituisce arma impropria ai fini dell'applicazione dell'aggravante in esame.( Sez.

V, n. 8640 del 2 marzo 2016, Rv. 267713; conf.

Sez. 5 n. 54148 del 6.6.2016 Rv. 268750). 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 20 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 22/07/2020 della [OSCURATO:PERSONA] CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Olga MIGNOLO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Udito l'avvocato, difensor dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di quella stessa città, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di lesioni personali pluriaggravate (così riqualificato il tentativo di omicidio ai danni di un assistente della Polizia penitenziaria, di cui al capo A), ha rideterminato la pena, configurando gli aumenti per la continuazione conformemente alla previsione legale di cui all'art. 63 co. 4 cod. pen. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge un solo motivo, denunciando violazione di legge e correlato vizio della motivazione con riguardo alla applicazione della disciplina relativa alle circostanze aggravanti. In particolare, si sostiene che manca la contestazione, anche in fatto, della circostanza aggravante di cui all'art. 576 co. 1 n. 5 cod. pen, non essendo emerso il rapporto di contestualità o di causalità del fatto rispetto all'adempimento delle funzioni da parte della persona offesa. Si contesta, con riguardo alla circostanza aggravante di cui all'art. 577 co. 1 n. 2 cod. pen., che l'avere divelto una gamba del tavolino di arredo della cella utilizzandolo per colpire la vittima costituisca un mezzo insidioso; né essa può essere considerata un'arma impropria. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibilmente proposto, giacchè omette di confrontarsi con il discorso giustificativo che supporta la decisione impugnata, obliterando gli argomenti con i quali la Corte di appello ha ben spiegato che l'azione aggressiva del ricorrente era collegata alla notizia che la vittima gli aveva appena dato - circa l'attivazione del procedimento disciplinare a suo carico per pregressi fatti, verificatisi il giorno precedente - e valutato le altre circostanze aggravanti in modo coerente con consolidati canoni ermeneutici. 2. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, hanno definitivamente chiarito che «Per "contestazione in fatto" si intende, e si intenderà nel seguito - in conformità ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità con particolare riguardo alle circostanze aggravanti - una formulazione dell'imputazione che non sia espressa nell'enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell'indicazione della specifica norma di legge che la prevede, ma riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, consentendo all'imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi». 2.1. Nella richiamata pronuncia, le Sezioni Unite hanno altresì considerato che, in tema di circostanze aggravanti, la contestazione in fatto non dà luogo a particolari problematiche di ammissibilità per quelle le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive, cosicchè, in tali casi, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato. «Diversamente avviene con riguardo alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative risultandone di conseguenza che le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative». 2.2. Ciò che rileva nel caso della aggravante disciplinata dall'art. 576 comma 5-bis cod. pen. in cui la struttura della fattispecie comprende un elemento materiale, rappresentato dalla qualità del soggetto passivo, nonché un ulteriore elemento costituito dal rapporto di contestualità o causalità del fatto rispetto all'adempimento delle funzioni o del servizio. 2.3. Fatta tale premessa, ritiene il Collegio che, in specie, il Giudice distrettuale abbia correttamente ritenuto come validamente contestata "in fatto" la circostanza aggravante di cui all'art. 576, comma 5-bis, cod. pen., giacchè, nel capo di imputazione, sono contenuti riferimenti chiari e precisi al collegamento tra la attività istituzionale della vittima e la violenta reazione dell'imputato, laddove la commissione del fatto è stata contestata come avv . "dopo avere chiesto al predetto assistente di [OSCURATO:PERSONA] ragguagli in ordine a eventuali rapporti disciplinari redatti a suo carico". E' di palmare evidenza come il predetto collegamento funzionale, oltre ad essere con assoluta chiarezza espresso nel capo di imputazione, sia significativo, sul piano del disvalore penale, della strumentalità dell'azione violenta a colpire un ufficiale di polizia "nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio", che è parte integrante della previsione circostanziale (Sez. 5 - , n. 33523 del 20/06/2019 Rv. 276590). 2.2. La Corte di appello ha chiarito come - a prescindere dalla coincidenza soggettiva tra il pubblico ufficiale che l'aveva denunciato, redigendo rapporto a suo carico, e colui che, invece, lo aveva semplicemente informato - la reazione aggressiva dell'imputato sia stata scatenata proprio da quel colloquio, nel quale il Mancuso era coinvolto, inequivocabilmente, a causa delle sue funzioni nel mentre esercitava le sue funzioni. ) 3. Le altre doglianze, attinenti alle circostanze aggravanti, sono interamente riversate in fatto, contenendo una mera contestazione della valutazione operata dal Giudice di merito, senza segnalare reali fratture logiche o rilevanti contraddizioni nella trama argomentativa sviluppata dalla Corte di appello. 3.1. Così, non coglie nel segno la deduzione con la quale si vorrebbe accreditare una erronea interpretazione della previsione di cui all'art. 577 comma 1 n. 2 cod. pen.,disciplinante la aggravante dell'avere commesso il fatto "con un mezzo insidioso", giacchè la Corte di appello ha ragionevolmente considerato come, per la peculiarità della situazione, l'utilizzo di una gamba, dopo averla divelta dalla sedia allocata a corredo della cella di detenzione, fosse in grado di sorprendere l'attenzione della vittima, in tal senso allineandosi all'orientamento di questa Corte che ravvede la circostanza aggravante dell'uso del mezzo insidioso tutte le volte in cui il mezzo usato, per la sua natura ingannevole o per il modo e le circostanze che ne accompagnano l'uso, reca in sè un pericolo occulto, tale da sorprendere l'attenzione della vittima e rendere alla stessa impossibile o più difficile la difesa (Sez.1, n. 11561 del 5/02/2013, 255337; sez. 5, n. 2925 del 18/12/2008, rv. 242619; sez. 1, n. 29921 del 24/07/2002, rv. 222117). Ed è insidioso non soltanto il mezzo fraudolento, che inganna il soggetto passivo, ma anche quello violento, allorché le modalità dell'uso costituiscano intrinsecamente un tranello di cui non ci si può avvedere Sez. 1 n. 7992 del 08/11/2018 (dep. 2019) Rv. 274876). In linea con tale direttrice ermeneutica, correttamente, la Corte di appello ha considerato come insidioso un mezzo che, per le specifiche modalità di utilizzo, conteneva una oggettiva potenzialità ingannatoria, tanto che la vittima veniva colta di sorpresa, ricevendo colpi in diverse parti del corpo, prima di riuscire a sottrarsi all'aggressione. 3.2.E' altresì corretta la valutazione dei giudici di merito anche con riguardo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 585, comma secondo, n. 2, cod. pen., del fatto commesso con armi, circostanza ravvisabile laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa. Ne consegue che anche un pezzo di legno o di ferro, se usato in un contesto aggressivo (nella specie, scagliato contro la persona offesa), costituisce arma impropria ai fini dell'applicazione dell'aggravante in esame.( Sez. V, n. 8640 del 2 marzo 2016, Rv. 267713; conf. Sez. 5 n. 54148 del 6.6.2016 Rv. 268750). 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 20 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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