CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21494/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Milano in parziale riforma della sentenza con cui il locale Tribunale aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 590 bis cod.pen. condannandola alla pena sospesa di anni uno e mesi dieci di reclusione oltre alla sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi otto condannandola altresì, in solido con il responsabile civile, al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile da liquidarsi in separato giudizio oltre alla condanna al pagamento di una provvisionale pari ad Euro 200.000,00, una volta riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena alla stessa inflitta ad anni uno e mesi tre di reclusione riducendo altresì ad anni uno e mesi tre il periodo di sospensione della patente di guida. 2. Avverso detta sentenza l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. 3. Il ricorso é nel complesso manifestamente infondato. La prima censura, con cui ci si duole del vizio di motivazione della sentenza impugnata a sostegno della mancata riforma della sentenza di primo grado, si traduce in realtà, attraverso la contestazione della valutazione del compendio probatorio di cui vengono riportati anche stralci di deposizioni testimoniali, in una chiara valutazione del merito del giudizio, non consentita in sede di legittimità. Manifestamente infondata é la seconda censura con cui ci si duole della mancata rinnovazione istruttoria in appello. Ed invero la Corte di merito con motivazione congrua ha rigettato la richiesta ritenendo le prove richieste non necessarie ai fini della decisione atteso che la dinamica del sinistro oggetto del processo fosse emersa con assoluta chiarezza. Manifestamente infondata é anche la terza censura con cui ci si duole del trattamento sanzionatorio. Ed invero la Corte di merito, nel ridurre la pena comminata in primo grado, ha già dato atto di aver positivamente valutato l'avvenuto risarcimento del danno sia pure da parte della società assicuratrice. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende liquidata come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso in